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Quando si applica la circostanza aggravante dei futili motivi?

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Cass. pen., sez. I, 14/12/2023 (ud. 14/12/2023, dep. 13/06/2024), n. 23717 (Pres. Siani, Rel. Mancuso)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre la circostanza aggravante dei futili motivi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in esito ad un giudizio abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi, di cui all’art. 61, n. 1, cod. pen., e dalla minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione gli imputati proponevano gravami che venivano rigettati dalla Corte di Assise di Appello di Bologna.

Gli accusati proponevano quindi ricorsi per Cassazione, e la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, dal canto suo, annullava la sentenza di appello limitatamente al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna la quale, a sua volta, confermava la sentenza di primo grado quanto alla ricorrenza dell’aggravante dei futili motivi contestata a ciascuno degli imputati.

Orbene, avverso questa decisione, le difese ricorrevano nuovamente in Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatto esito decisorio alla luce dei seguenti orientamenti nomofilattici: 1) la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo ad un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020); 2) l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641-01); 3) la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018).

I risvolti applicativi

La circostanza aggravante dei futili motivi si configura quando lo stimolo esterno che induce il crimine è così banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da essere considerato un mero pretesto per scatenare un impulso violento.

Ad ogni modo, il giudizio su questa aggravante richiede la verifica di due elementi: la sproporzione tra il crimine commesso e il motivo che lo ha causato, e la presenza di un impulso interiore ingiustificato che trasforma lo stimolo esterno in un pretesto per l’azione criminale.

Questa aggravante, di natura soggettiva, può comunque essere estesa anche al concorrente che, con il proprio contributo volontario, ha partecipato alla realizzazione del crimine, condividendo e assumendo il dolo che ha guidato l’autore materiale del delitto.

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