Cass. pen., sez. II, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 30/04/2026), n. 15867 (Pres. Alma, Rel. Borio)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il reato impossibile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Potenza confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Matera che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di circonvenzione di persona incapace (capo1) e di tentata violenza privata (capo2), con irrogazione della pena di un anno mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, nonché condannato costui a risarcire dei danni in favore della parte civile costituita.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si era censurato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata violenza privata contestato al capo 2) formulato dal giudice di primo grado.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui può parlarsi di reato impossibile solo quando l’azione non abbia alcuna l’attitudine a conseguire il risultato prestabilito, mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l’evento, non può parlarsi di impossibilità in senso tecnico e di conseguenza invocare l’impunità (Sez. 5, n. 11890 del 22/10/1997).
I risvolti applicativi
Il reato impossibile sussiste esclusivamente quando l’azione sia inidonea in modo assoluto a realizzare l’evento tipico, mentre, ove l’evento sia impedito da ostacoli materiali o giuridici, non ricorre un’impossibilità in senso tecnico, non essendo pertanto invocabile l’impunità.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15867 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: BORIO MARIAPAOLA
Data Udienza: 25/03/2026
Data Deposito: 30/04/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi XXXX/XX/XXXX
avverso la sentenza emessa in data 12/03/2025 dalla Corte di appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che l’avv. R. A. S., difensore della parte civile, non ha depositato conclusioni scritte;
lette le memorie scritte depositate in data 28/01/2025 e 16/03/2026 dall’ avv. L. M., difensore della ricorrente, con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia del Tribunale di Matera in data 18/10/2022 che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti di circonvenzione di persona incapace (capo1) e di tentata violenza privata (capo2), con irrogazione della pena di un anno mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa e condanna dell’imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, liquidati in euro 8.751,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, che ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si era censurato il giudizio di responsabilità per il delitto di tentata violenza privata contestato al capo 2) formulato dal giudice di primo grado.
Nell’atto di gravame (pag. 4) si era dedotto, da un lato, che la prospettazione da parte della XXXXXXXX alla persona offesa della mancata restituzione delle somme prestate ove quest’ultima non avesse ritirato la denuncia non costituiva minaccia di un male ingiusto e, dall’altro, che si sarebbe comunque al cospetto di un tentativo non punibile e, più precisamente di un reato impossibile in quanto il delitto di circonvenzione di persona incapace è perseguibile d’ufficio.
Con riferimento ad entrambi i profili, la Corte di appello non si è pronunciata.
2.2. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di circonvenzione di persona incapace contestato al capo 1).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata in punto di consapevolezza da parte dell’imputata dello stato di deficienza psichica della persona offesa è apodittica avendo il collegio di merito valorizzato elementi non univoci in tal senso e trascurando, nel contempo, le deduzioni difensive con cui si evidenziava che chi è affetto da deficit psichico ben difficilmente ha libero accesso ad internet, ha libera disponibilità di somme di denaro e le gestisce tramite le applicazioni Android, come ha dimostrato di saper fare la persona offesa.
Il collegio di merito non ha neppure tenuto in considerazione la documentazione medica allegata alla memoria difensiva depositata in data 25 febbraio 2025 dalla quale emerge che l’imputata è affetta da disturbo bipolare in ragione del quale ben può non avere percepito, nell’ambito di una relazione a distanza, segnali esterni sintomatici di una deficienza del suo interlocutore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è nel complesso infondato
2. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, non possono trovare accoglimento.
Se è ben vero che la Corte territoriale non si è effettivamente pronunciata sulle censure dedotte nell’atto di appello con riferimento al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata violenza privata contestato al capo 2) dell’imputazione, tuttavia, poiché le doglianze attengono ad una questione di diritto, all’omissione può porre rimedio, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., questa Corte quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, omissis, Rv. 263980).
Ebbene, infondata è la tesi secondo cui si darebbe al cospetto un reato impossibile poiché il supposto costringimento della persona offesa a ritirare la denuncia originariamente sporta riguardava il delitto di circonvenzione di persona incapace, che è procedibile d’ufficio.
Perché un’azione possa considerarsi inidonea agli effetti dell’art. 49 primo capoverso in relazione all’art. 56 cod. pen., è necessario che la sua incapacità a produrre l’evento sia assoluta, intrinseca e originaria, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento e tale risulti secondo una valutazione effettiva da compiersi risalendo al momento iniziale dell’azione; in altri termini può parlarsi di reato impossibile solo quando l’azione non abbia alcuna l’attitudine a conseguire il risultato prestabilito, mentre in ogni altro caso in cui barriere o ostacoli di tipo materiale o giuridico impediscono l’evento, non può parlarsi di impossibilità in senso tecnico e di conseguenza invocare l’impunità (Sez. 5, n. 11890 del 22/10/1997, omissis, Rv. 209645).
Alla luce di tale principio, è pertanto del tutto irrilevante, nella specie, che la prospettazione alla persona offesa di una mancata restituzione di denaro a lei dovuta ove non avesse ritirato la denuncia per circonvenzione di persona incapace (circostanza fattuale riportata nella sentenza di primo grado e di chiara valenza intimidatoria) non potesse sortire alcun effetto processuale favorevole per l’imputata in ragione della procedibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 643 cod. pen.
3. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal collegio di merito con motivazione non apodittica ma compiuta e immune da vizi logici.
Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l’immediata percepibilità da parte di chiunque; la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all’autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono (Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021-dep. 2022, D., Rv. 282587).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio – che qui si ribadisce – approntando un apparato argomentativo, aderente alle richiamate risultanze processuali e dotato di razionalità argomentativa, ove si è evidenziato che la consapevolezza dell’imputata in ordine alla condizione di deficienza psichica della persona offesa con la quale, seppure a distanza, aveva intrattenuto per mesi una relazione era logicamente ricavabile – in senso decisivo – sia dalla natura degli esborsi in denaro che erano stati effettuati da quest’ultima senza una reale causa, sia dalla entità e reiterazione degli stessi (complessivamente più di 6 mila euro), sia, infine, dalla irragionevole generosità e totale arrendevolezza mostrata rispetto alle richieste di un’estranea che, prospettando problemi familiari ed economici, aveva invocato in suo favore accrediti di somme sulla propria postepay.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 25/03/2026






