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Quando non ricorre il reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo?

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Cass. pen., sez. I, 13/02/2024 (ud. 13/02/2024, dep. 24/04/2024), n. 17199 (Pres. Boni, Rel. Centonze)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando può escludersi la sussistenza del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice di Pace di Ivrea giudicava l’imputato colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannandolo alla pena della multa di 15.000,00 euro, oltre che alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si denunciava la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Ivrea dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 54 cod. pen., il cui riconoscimento si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di disciplina penale dell’immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, nel caso in cui la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, la condotta risulta priva di offensività» (Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023).

I risvolti applicativi

In materia di legge sull’immigrazione, il reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo non si configura se il permesso di soggiorno viene successivamente concesso su basi già esistenti prima dell’ordine di espulsione, e questo perché, in questo scenario, l’azione posta in essere non è lesiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17199 Anno 2024

Presidente: BONI MONICA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 13/02/2024

Data Deposito: 24/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. C. A., nato il …

avverso la sentenza emessa il 22/03/2022 dal Giudice di Pace di Ivrea

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 il Giudice di Pace di Ivrea giudicava C. A. P. colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannando l’imputato alla pena della multa di 15.000,00 euro.

L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. I fatti di reato contestati a C. A. P. venivano accertati a Volpiano il 5 dicembre 2018 e riguardavano l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia, notificatogli dal Questore di Brescia il 20 marzo 2014.

Gli accadimenti criminosi, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi e non sono contestati da C. A. P., limitandosi l’imputato a censurare la decisione impugnata relativamente all’inquadramento della fattispecie oggetto di contestazione ex art. 14-ter, comma 5, T.U. imm. e al trattamento sanzionatorio irrogatogli dal Giudice di Pace di Ivrea.

3. Avverso questa sentenza C. A. P., a mezzo dell’avv. F. F., proponeva appello, qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Ivrea, con ordinanza del 19 maggio 2023, articolando quattro

censure difensive.

Con il primo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Ivrea dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 54 cod. pen., il cui riconoscimento si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

Con il secondo motivo si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Ivrea dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano, a fronte della particolare tenuità dei fatti di reato contestati a P., il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi.

Con il terzo e il quarto motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato opportuno conto delle ragioni che non consentivano, in via subordinata al mancato riconoscimento delle residue doglianze, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la

concessione della sospensione condizionale della pena, invocate in favore dell’imputato nel giudizio di primo grado.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da C. A. P., così come qualificato dal Tribunale di Ivrea, è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Ivrea dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 54 cod. pen., il cui riconoscimento si imponeva alla luce delle circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi.

Osserva il Collegio che costituisce un dato incontroverso quello secondo cui C. A. P. contraeva matrimonio con M. Y. M. il 13 marzo 2015, presso il Consolato di El Salvador, trascrivendo il relativo atto nei registri dello Stato civile del Comune di R.. Successivamente, l’imputato presentava domanda di protezione internazionale al Questore di Brescia, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, per effetto della quale gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per il periodo compreso tra il 27 gennaio 2021 e il 27 ottobre 2023.

Ricostruita in questi termini la condizione giuridica di P., deve osservarsi che gli elementi addotti a sostegno della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità sono privi di rilievo, essendo successivi alla data di commissione del reato contestato all’imputato, accertato a ….

Si consideri che il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Brescia, veniva notificato al ricorrente dal Questore di Brescia il 20 marzo 2014; mentre, il primo evento richiamato nell’impugnazione, rappresentato dal matrimonio con M. Y. M. il 13 marzo 2015, è posteriore di un anno rispetto alla violazione contestata e, in quanto tale, risulta irrilevante

In questa cornice, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di disciplina penale dell’immigrazione, è esclusa la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato salvo giustificato motivo, nel caso in cui la successiva

concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all’ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, la condotta risulta priva di offensività» (Sez. 1, n. 20338 del 31/03/2023, omissis, Rv. 284426 – 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza della doglianza esaminata.

3. Deve, invece, ritenersi fondato il secondo motivo, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il Giudice di pace di Ivrea dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano, a fronte della particolare tenuità dei fatti di reato contestati

all’imputato, il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, che si imponeva alla luce del modesto disvalore degli accadimenti criminosi.

Osserva il Collegio che la difesa di C. A. P., a conclusione del dibattimento celebrato davanti al Giudice di pace di Ivrea, aveva chiesto il riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, fondando tale richiesta sulla sequenza procedimentale all’esito della quale all’imputato veniva rilasciato il permesso di soggiorno, descritta nel paragrafo precedente.

Tuttavia, il Giudice di Pace di Ivrea non forniva alcuna motivazione in ordine al riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonostante le esplicite richieste che erano state effettuate dalla difesa dell’imputato a conclusione dell’istruttoria dibattimentale.

Né è possibile ipotizzare che, sulle richieste formulate dalla difesa di P., il Giudice di Pace di Ivrea si sia pronunciato implicitamente, richiamando altri passaggi del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata.

Non può, in proposito, non rilevarsi che nella motivazione della sentenza censurata non vi è alcun riferimento, diretto o indiretto, alla gravità delle condotte illecite di P., da cui desumere un giudizio idoneo a escludere il riconoscimento dell’esimente dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, omissis, Rv. 283420 – 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza della doglianza esaminata.

4. Restano assorbite nel motivo oggetto di accoglimento, le residue doglianze, riguardanti il trattamento sanzionatorio irrogato a C. A. P., il cui vaglio presuppone la correttezza del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell’imputato, su cui, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, si impone un nuovo esame.

5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio del procedimento al Giudice di Pace di Ivrea, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ivrea, in diversa composizione fisica.

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