Quando i precedenti penali escludono la particolare tenuità del fatto?

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Cass. pen., sez. III, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35630 (Pres. Liberati, Rel. Bucca)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando i precedenti penali possono essere ritenuti ostativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Pescara dichiarava l’imputato colpevole del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi condannandolo, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i precedenti penali ed in genere la capacità a delinquere possono essere ritenuti ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. solo se integrano il “comportamento abituale”, ossia se hanno determinato la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero siano stati commessi più reati della stessa indole (Sez. 4, n. 15083 del 11/3/2025, che richiama Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016).

I risvolti applicativi

I precedenti penali e la capacità a delinquere ostano all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.[1] solo se integrano il “comportamento abituale”, configurabile in caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza, ovvero siano commessi più reati della stessa indole.

[1]Ai sensi del quale: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 (10) e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge; 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 35630 Anno 2026

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO

Data Udienza: 29/09/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. V. nato in … il …

avverso la sentenza del 19/01/2026 del TRIBUNALE di PESCARA

visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Luigi Giordano, che ha chiesto il ri getto del ricorso e dell’avv.to T. Z., difensore di A., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/1/2026, il Tribunale di Pescara ha dichiarato A.  V. colpevole del reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, consistiti in tubi di plastica, cartongesso, mobilio in legno, casse dì legno e cartoni, provenienti dallo sgombero di alcuni locali di proprietà di E. A., in un terreno sito nel Comune dì …, censito al foglio .., particella …, condannandolo, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di merito ha ricostruito i fatti rilevando che, in data 29 maggio 2023, a seguito della segnalazione del proprietario dell’area, personale della Stazione Carabinieri Forestale di … effettuava un sopralluogo sul terreno in questione, rinvenendovi rifiuti di vario genere; su una delle valigie abbandonate era apposta un’etichetta recante il nome di E. A..

Dalle dichiarazioni rese da E. A., acquisite al dibattimento con il consenso delle parti, emergeva che, tra aprile e maggio 2023, lo stesso aveva affidato, su indicazione di A. F., ad A. V. l’incarico di eseguire lo sgombero dei materiali presenti nella propria abitazione, sita in … di …, via … n. …; il giorno successivo al sopralluogo, costui si era presentato con un camion e alcuni operai, provvedendo al completo asporto dei materiali di cui il proprietario intendeva disfarsi.

Il Tribunale ha valorizzato, altresì, la deposizione testimoniale di A. F., il quale ha confermato di avere suggerito a E. A. il nominativo di A. V. per le operazioni di sgombero e di avere personalmente visto quest’ultimo il giorno del ritiro dei materiali.

È stato, inoltre, posto in evidenza che E. A. aveva riconosciuto, nelle fotografie mostrategli dai Carabinieri, parte del materiale rinvenuto sul terreno, e, in particolare, le casse in legno, le valigie e la scatola contenente gli scarti dei tubi utilizzati per i lavori di rifacimento che avevano interessato la sua abitazione.

Sulla base di tali emergenze istruttorie, il Tribunale ha ritenuto che l’imputato, quale titolare dell’impresa individuale “R. P.di A. V.”, avesse acquisito la disponibilità dei rifiuti al momento dello sgombero e “che non fossero emersi elementi idonei a interrompere il nesso di progressione causale” tra detta acquisizione e il successivo abbandono, rilevando, in particolare, l’assenza di denunce di furto dei materiali, di formulari di smaltimento, di incarichi conferiti a terzi per la gestione dei rifiuti o di deleghe in materia.

Il Tribunale, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, ha anche osservando che, pur non essendo stato direttamente accertato che egli avesse materialmente eseguito lo scarico, gravavano sul medesimo, nella qualità rivestita, obblighi di vigilanza sul corretto espletamento del ciclo di gestione dei rifiuti, sicché egli rispondeva del reato anche sotto il profilo della condotta omissiva colposa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, A., articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, assumendo che il Tribunale avrebbe recepito in modo acritico le dichiarazioni testimoniali di A. F., in assenza di un effettivo riscontro probatorio individualizzante, non essendo mai stato direttamente identificato l’autore dell’abbandono dei rifiuti; lamenta, inoltre, che la sentenza non abbia considerato eventuali profili di responsabilità del committente, E. A., il quale, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto verificare le autorizzazioni della ditta incaricata e conservare il formulario rifiuti.

2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto sulla sola base dell’esistenza di una precedente condanna per reato analogo, senza adeguata motivazione in ordine alla non abitualità del comportamento e al modesto disvalore della condotta contestata, avente a oggetto rifiuti non pericolosi abbandonati in un’unica soluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta infondato.

2. Il primo motivo è generico non confrontandosi con la motivazione contestata.

2.1. La trama argomentativa che sorregge la condanna si sviluppa attraverso i seguenti snodi ricostruttivi: A. V. aveva acquisito la disponibilità degli oggetti di cui E. A. voleva disfarsi avendo eseguito lo sgombero dell’abitazione del medesimo; parte dei rifiuti rinvenuti nell’area di … era stata riconosciuta come proveniente dall’abitazione di E. A.;

l’imputato, quale titolare dell’impresa individuale “R. P. di A. V.”, non aveva fornito alcuna prova del corretto smaltimento dei rifiuti lui affidati, né dell’affidamento a soggetti autorizzati, né della sopravvenienza di fatti sopravvenuti, a lui non imputabili, che avevano determinato la disponibilità dei rifiuti da smaltire, quali furti o sottrazioni.

A suggello del ragionamento probatorio il Tribunale aveva sottolineato che l’imputato avrebbe dovuto rispondere del reato anche a voler ipotizzare che l’abbandono non sia stato dal medesimo disposto, gravando su di lui l’obbligo di vigilare sull’operato dei dipendenti di cui si avvale nella gestione dell’impresa.

2.2. A fronte di tale trama argomentativa, i cui snodi trovano adeguata rispondenza nel compendio probatorio, la censura difensiva si limita a reiterare l’assunto della mancata diretta identificazione dell’autore materiale dell’abbandono, ma non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha espressamente fondato l’affermazione di responsabilità non sulla prova diretta dello scarico, bensì sull’acquisizione della disponibilità dei rifiuti da parte dell’imputato e sulla violazione degli obblighi inerenti alla loro corretta gestione, valorizzata anche sotto il profilo della colpa omissiva.

2.3 Manifestamente inconferente è, poi, il richiamo alla possibile responsabilità del committente E. A.. La sentenza impugnata ha accertato la posizione dell’odierno ricorrente sulla base di elementi specificamente riferiti alla sua condotta e alla sua qualità soggettiva; ne consegue che l’eventuale concorrente responsabilità di altri soggetti, quand’anche ipotizzabile, non sarebbe comunque idonea a elidere l’autonoma responsabilità ravvisata in capo all’imputato.

3. Infondato risulta il secondo motivo di impugnazione

Il Tribunale ha escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando che A. V. aveva già riportato una precedente condanna per reato analogo a quello per cui si procede. Coglie, quindi, nel segno la censura difensiva secondo cui l’applicazione della causa di non punibilità non poteva trovare ostacolo nella condanna valorizzata dal Tribunale, risultando ormai consolidato l’orientamento secondo cui i precedenti penali ed in genere la capacità a delinquere possono essere ritenuti ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. solo se integrano il “comportamento abituale”, ossia se hanno determinato la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero siano stati commessi più reati della stessa indole (Sez. 4, n. 15083 del 11/3/2025, omissis che richiama Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 2770948).

3.1 Va però osservato che è ravvisabile sul punto una motivazione implicita che sorregge il diniego contestato nonostante l’eliminazione del riferimento alla condotta di vita anteatta.

La precedente condanna, valorizzata al fine di escludere la causa di non punibilità, infatti, non costituisce l’unico aspetto valutato dalla Corte di appello incompatibile con l’invocata causa di non punibilità.

Giova ricordare che la motivazione costituisce un unicum coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 6, n. 19844 dell’11/3/2021, omissis; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, omissis, Rv. 256340- 01).

In particolare, si è affermato che in tema di “particolare tenuità del fatto”, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 – 02).

3.2 Tale principio si attaglia perfettamente al caso in esame. Emerge chiaramente dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, infatti, che il giudice di merito ha espresso in ordine all’offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice un giudizio di gravità non compatibile con l’istituto invocato dalla difesa, avendo determinato la pena in misura superiore al minimo edittale proprio in considerazione della “gravità della condotta”. Oltre al riferimento alla pericolosità sociale dell’imputato, in sé non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’istituto in esame, la motivazione fornisce un ulteriore elemento, questo sì conferente, dimostrativo dell’insussistenza dei necessari requisiti della tenuità dell’offesa richiesti per l’applicazione dell’art.131-bis cod. pen., considerato che gli indici di gravità oggettiva del reato valutati alla stregua dell’art. 133 cod. pen. per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato sono implicitamente esplicativi anche delle ragioni che hanno giustificato l’esclusione della tenuità del fatto (Sez. 6, n. 19844 dell’11/3/2021, omissis).

3.3 La valenza significativa di tale elemento, infine, non è scalfito dalle censure difensive, che finiscono per valorizzare elementi afferenti la fattispecie obiettiva del reato palesemente privi di rilevanza o, non del tutto logicamente, la stessa condanna richiamata dal Tribunale, indicata come indicativa dell’occasionalità della condotta, senza però spiegare perché la precedente condanna, espressiva della medesima strategia imprenditoriale cui è ispirato l’abbandono in valutazione, dovrebbe costituire un elemento favorevole ai fini della particolare tenuità del fatto.

4. Sulla base di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 29/9/2026

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