Quali sono le “materie esplodenti” ex art. 678 c.p.?

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Cass. pen., sez. I, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36334 (Pres. De Marzo, Rel. Masi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali sostanze rientrano nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. che, com’è noto, prevede quanto segue: “Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona applicava a un imputato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale aumento per continuazione della pena inflitta con tre precedenti sentenze, pena sostituita con la detenzione domiciliare, per i reati di cui agli artt. 4 legge n. 895/1967 e 482 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nella «categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 – le sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione ed al porto di più “marmotte”, manufatti realizzati artigianalmente e utilizzati per realizzare furti agli sportelli “bancomat” degli istituti bancari, la cui potenzialità distruttiva era stata rivelata dagli effetti del loro utilizzo sui dispositivi colpiti)» (Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’art. 678 c.p., la categoria delle “materie esplodenti” comprende esclusivamente sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per struttura chimica, che per modalità di fabbricazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36334 Anno 2026

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: MASI PAOLA

Data Udienza: 17/09/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. M. nato a … il …

avverso la sentenza del 26/03/2026 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al reato contestato al capo 3), nonché letta la memoria contenente motivi nuovi, trasmessa nell’interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha applicato a M. A., su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale aumento per continuazione della pena inflitta con tre precedenti sentenze, pena sostituita con la detenzione domiciliare, per i reati di cui agli artt. 4 legge n. 895/1967 e 482 cod. pen., commessi in data 03/01/2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M. A., per mezzo del difensore avv. F. C., articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b).

Il giudice ha confermato la qualificazione come violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c), legge n. 895/1967 della detenzione di una “marmotta”, in quanto ritenuta contenere “materiale esplodente”. Tale descrizione comportava la qualificazione del fatto come violazione dell’art. 678 cod. pen., dal momento che l’art. 4 legge n. 895/1967 punisce la detenzione di esplosivi, mentre la detenzione del semplice materiale esplodente è sanzionata dalla contravvenzione indicata. La sentenza, sul punto, motiva in modo generico la correttezza della qualificazione giuridica di tale reato, nonostante l’evidente contrasto tra la norma indicata e il contenuto dell’imputazione, senza indicare elementi eventualmente decisivi per giustificare l’applicazione dell’art. 4 legge n. 895/1967.

2.2. Con il secondo motivo deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c).

Il giudice ha confermato anche la qualificazione come violazione dell’art. 482 cod. pen. del fatto contestato al capo c), descritto nell’imputazione come utilizzo di un’auto avente targa clonata o contraffatta. Anche in questo caso tale qualificazione è erronea, perché non è contestato al ricorrente di avere alterato la targa. La sua condotta configura, pertanto, solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, del codice della strada, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, solo in relazione al reato di cui al capo 3).

4. In data 01/09/2026 il ricorrente ha depositato nuovi motivi di ricorso, in cui ribadisce la sussistenza di entrambi i vizi lamentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.

L’oggetto di tali motivi consente la proposizione del ricorso, essendo la errata qualificazione giuridica del fatto uno dei vizi per i quali, secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in accoglimento della loro concorde richiesta di applicazione della pena per i reati contestati.

Questa Corte ha però affermato che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).

2. La doglianza relativa alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) dell’imputazione è manifestamente infondata.

Tale imputazione, effettivamente, descrive l’oggetto illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico come un «materiale esplodente inserito all’interno di un manufatto artigianale (in gergo noto come “marmotta”)», ma la descrizione del medesimo oggetto, riportata nel capo precedente, da cui il ricorrente è stato solo prosciolto per mancanza di querela, recita che trattasi di «un ordigno esplosivo

confezionato in maniera artigianale (in gergo noto come “marmotta”)». È evidente, pertanto, che l’accusa formulata è relativa ad un ordigno esplosivo, e che la dizione «materiale esplodente» è stata utilizzata, nell’imputazione sub b), in senso atecnico, al fine di indicare il contenuto dell’ordigno stesso.

La natura esplosiva di un oggetto deve essere valutata sulla base della micidialità e pericolosità di questo, micidialità che nel caso in esame deriva non solo dall’effetto prodotto, essendo stata la “marmotta” in questione capace di sventrare completamente uno sportello bancomat, ma anche dalla natura artigianale del confezionamento, ben descritta anche nel capo di imputazione sub b): questa Corte ha stabilito, infatti, che «Nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 cod. pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 – le sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione ed al porto di più “marmotte”, manufatti realizzati artigianalmente e utilizzati per realizzare furti agli sportelli “bancomat” degli istituti bancari, la cui potenzialità distruttiva era stata rivelata dagli effetti del loro utilizzo sui dispositivi colpiti)» (Sez. 1, n. 35603 del 21/10/2025, Rv. 288775).

Appare evidente, pertanto, che la qualificazione del fatto contestato al capo b) come violazione dell’art. 4 legge n. 895/1967 non solo non risulta «palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione», ma al contrario corrisponde alla realtà della vicenda, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

3. Anche la doglianza relativa alla errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) dell’imputazione è manifestamente infondata, e inammissibile alla luce del principio di diritto richiamato al superiore paragrafo 1.

Dalla descrizione dell’intera vicenda, deducibile dal complesso delle imputazioni del procedimento, emerge con evidenza il concorso del ricorrente, quanto meno morale, nella falsificazione della targa applicata all’auto utilizzata per compiere le ulteriori azioni criminose. La contestazione di avere utilizzato un’auto con targa contraffatta o clonata è finalizzata solo a descrivere l’ultimo segmento della condotta tenuta dall’imputato, cioè l’essersi recato sul luogo del crimine a bordo di un’auto così alterata, unitamente a due complici, ma non esclude, sul piano logico-giuridico, il suo concorso nell’alterazione della targa stessa, ovvero nel provvedere ad installarla, così da rendere il veicolo non

identificabile. L’evidente finalità di immediato profitto, derivante agli utilizzatori dell’auto dall’apposizione sulla stessa di una targa contraffatta o clonata, dimostra infatti che essi non possono avere utilizzato un’autovettura casualmente rinvenuta, ma hanno necessariamente provveduto a compiere detta operazione, eventualmente affidandone a terzi l’esecuzione materiale. Una tale condotta, deducibile in termini non equivoci dall’imputazione, costituisce una forma di concorso almeno morale nel reato di falsificazione, come nel caso del soggetto che fornisca la propria foto all’autore materiale dell’alterazione di un documento di identità, essendo quindi consapevole di partecipare alla sua condotta di reato.

Non è possibile, pertanto, ritenere con certezza che il giudice abbia inteso escludere il coinvolgimento dell’imputato nella contraffazione della targa dell’auto da lui utilizzata per commettere gli altri reati.

La qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) dell’imputazione non può ritenersi, pertanto, errata, con l’evidenza necessaria per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Anche tale qualificazione non risulta, infatti, «palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione», ma al contrario corrisponde alla realtà materiale della vicenda. Ne consegue che l’eccezione proposta dal ricorrente è inammissibile, perché volta a chiedere alla Corte di legittimità una diversa qualificazione giuridica che presenta margini significativi di opinabilità, e non si rivela frutto di alcun errore manifesto delle parti o del giudice.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2026

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