Quali atti di concorrenza integrano il delitto di cui all’art. 513-bis c.p.?

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Cass. pen., sez. VI, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 7/05/2026), n. 16466 (Pres. Ricciarelli, Rel. Pacilli)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali atti di concorrenza rilevano ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, pronunciato dalla Seconda Sezione penale della Cassazione, confermava una sentenza emessa Tribunale di Potenza, nella parte in cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva l’erronea applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di illecita concorrenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p., rilevano gli atti di concorrenza posti in essere nell’ambito di attività economiche e caratterizzati da violenza o minaccia, idonei a comprimere la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 16466 Anno 2026

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

Data Udienza: 16/04/2026

Data Deposito: 07/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. G. L., nato a … il …

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 19/12/2025

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

udito il Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avv. M. S., difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2025 la Corte di appello di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, pronunciato dalla Seconda Sezione penale di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa il 22 febbraio 2021 dal Tribunale di Potenza, nella parte in cui L. D. G. è stato condannato per il reato di cui all’art. 513-bis cod. pen.

2. La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui al capo b), determinando l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 513-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di illecita concorrenza. La Corte

territoriale non avrebbe ben valutato la testimonianza di P. M., direttore della centrale di biomasse, che avrebbe messo in evidenza che l’impresa del ricorrente e quella della persona offesa avevano contratti di conferimento con l’A. per quantitativi diversi, pari rispettivamente a 3.000 tonnellate e a 200 tonnellate. Come aveva evidenziato il teste, l’impresa di D. G. non aveva una posizione dominante, essendovi altre aziende che da anni, contrattualizzate come quella del ricorrente, conferivano quantitativi maggiori di quest’ultimo. Il dato oggettivo della contrattualizzazione su base pluriennale di 3000 tonnellate l’anno, mai modificata dal ricorrente, evidenzierebbe il dato oggettivo che questi non operava in quel settore con l’intento di acquisire alcuna posizione dominante, come invece contestato nel capo di imputazione, avendo sin dall’inizio una posizione contrattuale superiore e consolidata rispetto a quella dei F.. Sarebbe, inoltre, priva di riscontro la parte dell’imputazione ove si contesta al ricorrente di avere ottenuto il monopolio assoluto nel settore del commercio e della paglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto le censure, in esso articolate, sono nel complesso infondate.

1.1. La Corte territoriale ha sottolineato che era risultato accertato che L. D. G., titolare di un’impresa individuale, avente ad oggetto la raccolta, l’imballaggio e il commercio all’ingrosso di paglia, aveva posto in essere una condotta minacciosa e violenta nei confronti degli imprenditori S. e S. F., costringendoli ad abbandonare l’attività di raccolta del fieno nella proprietà di G. M., in modo da potere effettuare in via esclusiva le operazioni di ranghinatura dei fusti dei cereali, l’imballaggio e la

successiva raccolta della paglia da vendere ad A. s.r.I., società operante nel settore delle biomasse, relativo all’impiego della paglia nella produzione di energia elettrica.

La menzionata Corte, poi, nel dare risposta alle deduzioni difensive, secondo cui non sarebbero state valorizzate le dichiarazioni di P. M., direttore della centrale di biomasse, in ordine alla differente posizione sul mercato dell’impresa del ricorrente, con capacità di conferimento pari a 3.000 tonnellate

di paglia annue, rispetto alle 200 annue delle vittime, ha rilevato che, «nel libero mercato, anche piccole porzioni di operatività aziendale rappresentano esercizio dell’impresa e la violenta e minacciosa condotta dell’imputato, diretta a limitare ulteriormente le potenzialità di conferimento di paglia da parte delle persone offese, certamente rappresenta atto di concorrenza sleale, idoneo a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente».

1.2. Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte in tema di reato di illecita concorrenza.

Al riguardo, infatti, le Sezioni unite hanno statuito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278735 – 01).

Il Massimo Consesso, stante l’assenza nella disciplina penale di una nozione giuridica di «concorrenza», ha sottolineato la centralità, ai fini dell’interpretazione della fattispecie di reato, del principio di libera concorrenza come sancito dall’art. 41, comma 1, Cost. e dalla normativa di riferimento sia interna che euro-unitaria. In particolare, ha precisato che la leale concorrenza è un bene non solo «socialmente rilevante, suscettibile di assurgere ad oggetto di tutela penale», ma anche dotato di «indiscutibile rilievo costituzionale», in un’accezione sia di tipo estrinseco o negativo, sia, soprattutto, di tipo positivo, quale assenza di condizionamenti indebiti all’esercizio della relativa libertà.

Secondo le Sezioni unite, quindi, «assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa, quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l’illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell’organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva» (pag. 27 della sentenza).

Nel caso in esame, la Corte di appello di Potenza si è uniformata all’insegnamento delle Sezioni unite, in quanto ha rilevato, con motivazione congrua e logica, che l’imputato, con condotta violenta e minacciosa, ritenuta anche un elemento costitutivo del delitto di estorsione, attribuitogli con pronuncia irrevocabile, ha costretto S. e S. F. ad abbandonare l’attività di raccolta del fieno nella proprietà di G. M., in modo da poterla effettuare egli in via esclusiva.

È evidente che in tal modo il ricorrente ha compiuto atti idonei a falsare il mercato e a consentire l’acquisizione, in danno degli imprenditori minacciati, di illegittime posizioni di vantaggio, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.

Il che concretizza il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., risultando irrilevanti le deduzioni del medesimo ricorrente relative alla mancata sua volontà di acquisire una posizione dominante.

L’acquisizione o il mantenimento di tale posizione non è un elemento indefettibile dell’anzidetto reato, che, invece, può essere integrato dal compimento di condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, con cui, come nel caso in disamina, si preclude l’accesso di altri concorrenti nel settore economico di interesse, contrastando o ostacolando la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente e acquisendo illegittime posizioni di vantaggio.

1.3. Del pari irrilevanti — alla luce di quanto precede — sono le residue censure del ricorrente, tese ad evidenziare il mancato raggiungimento di una posizione di monopolio.

Tali censure, inoltre, configurano, all’evidenza, il tentativo di operare una rilettura del compendio probatorio: operazione vietata in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (tra le tante: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, omissis, Rv. 194649 – 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 aprile 2026.

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