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Qual è la differenza tra preordinazione e premeditazione del delitto?

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Cass. pen., sez. V, 05/04/2024 (ud. 05/04/2024, dep. 18/07/2024), n. 29278 (Pres. Pezzullo, Rel. Catena)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa la mera preordinazione del delitto si distingue dalla premeditazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di Appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, confermava una sentenza emessa dalla Corte di Assise di Ancona con cui l’imputato era stato condannato alla pena dell’ergastolo, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili.

Ciò posto, avverso questa pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, in riferimento all’art. 577, commi primo e terzo, cod. pen., 533 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della circostanza aggravante della premeditazione, fondata su dati (stimati) congetturali e (considerata) contraddetta dalle emergenze processuali.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato, ritenendo come  la motivazione addotta dal giudice di merito fosse del tutto logica ed accurata, saldamente ancorata a dati processuali non contestati e, come tali, definitivamente acquisiti, nonché in linea con la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il criterio distintivo tra la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione dello stesso, nella fase immediatamente antecedente, e la premeditazione, risiede nell’essere la circostanza aggravante connotata dalla persistenza, costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida nella psiche del reo, rivelata dallo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, di un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015).

I risvolti applicativi

La differenza tra preordinazione e premeditazione risiede nel fatto che la premeditazione implica un prolungato e costante proposito omicida, con studio delle occasioni e preparazione dei mezzi, mentre la preordinazione riguarda solo la preparazione dei mezzi minimi necessari immediatamente prima del delitto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29278 Anno 2024

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: CATENA ROSSELLA

Data Udienza: 05/04/2024

Data Deposito: 18/07/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da

M. M., nato a …, il …,

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia emessa in data 31/05/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’avv.to F. P., difensore di fiducia di M. M., che insiste nel ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Appello di Perugia – decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento, da parte della Sezione Prima di questa Corte, con sentenza n. 6607de1 18/10/2022, dep. il 16/02/2023, della sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona emessa in data 25/11/2021 confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Ancona in data 27/03/2020, con cui M. M. era stato condannato alla pena dell’ergastolo, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili, commesso in …, il …, in danno di E. G..

2. M. M. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to F. P., in data 13/10/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 577, commi primo e terzo, cod. pen., 533 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla sussistenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della circostanza aggravante della premeditazione, fondata su dati congetturali e contraddetta dalle emergenze processuali. Anzitutto, infatti, il fratello dell’imputato, M. M., ed anche la madre, erano perfettamente a conoscenza delle puntate da questi effettuate e dei prestiti da lui chiesti dopo essere uscito dalla comunità, posto che le persone che vantavano dei crediti si rivolgevano costantemente al fratello M., né si giustifica l’asserita pressione psicologica consistita nella restituzione del prestito al G., posto che proprio l’imputato aveva fissato la data per la restituzione, ed il fratello M. aveva offerto al G. di restituirgli la somma senza aver affatto minacciato

l’imputato di ridurgli le già esigue entrate elargitegli; né risulta dimostrato che l’imputato versasse in uno stato di decozione tale da indurlo a commettere un omicidio, posto che egli era da anni sottoposto ad amministrazione di sostegno, con modeste entrate; peraltro, il rendiconto parziale, a firma di M. M., è stato oggetto di un errore di calcolo da parte della Corte di merito, come emerge dalla deposizione del predetto fratello: ed infatti, posto che all’imputato, il 16/07/2018, erano stati consegnati 55,00 euro, esclusi i 20,00 euro utilizzati per il rifornimento di carburante, non vi è alcuna prova che egli avesse sperperato al gioco, in tale data, detta somma, né è stato verificato se disponesse di altre somme, posto che egli aveva percepito in precedenza la paga settimanale, nessun accertamento sul punto essendo stato svolto, ed essendo stato travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato stesso; al contrario, proprio il prestito del G. aveva incrementato la diponibilità dell’imputato rispetto al prospetto elaborato dal fratello M., posto che le puntate effettuate erano di modesta entità, come emerso dalle dichiarazioni del teste N. A.; ricostruendo, quindi, le somme nella effettiva disponibilità dell’imputato, la difesa rappresenta come egli disponesse di 115,00 euro alla data del 16/07/2018, in quanto, alla luce delle geolocalizzazioni, risulta provato che egli non si era recato a giocare tra il 10 ed il 16/07/2018, per cui disponeva delle somme necessarie per portare fuori a pranzo il figlio e per restituire la somma dovuta al G.; né risulta in alcun modo che l’imputato si trovasse in una condizione ansiogena. Peraltro, se il punto di arrivo della premeditazione fosse stato costituito dal sopralluogo effettuato dall’imputato presso l'”O. C.” di Falconara Marittima, nel pomeriggio del 16/07/2018, ciò non sarebbe coerente con la circostanza che solo la sera dello stesso giorno l’imputato si sarebbe recato a giocare presso la sala B. di Ancona, dando fondo a tutte le sue disponibilità economiche, per cui il sopralluogo, del tutto illogicamente, sarebbe stato eseguito prima dell’insorgere delle sue esigenze economiche; né si comprende per quale ragione l’imputato avrebbe commesso un omicidio che gli avrebbe fruttato poco più di 400,00 euro, laddove disponeva di somme maggiori, tanto è vero che stava accantonando anche del denaro, poi rinvenuto nella sua abitazione, per procedere al restauro di una cappella cimiteriale. Anche il ricorso ai guanti ben si giustifica con la volontà di commettere un furto e non un omicidio; peraltro, se anche l’imputato avesse indossato i guanti prima di entrare nell’abitazione, tale circostanza sarebbe stata notata dalla vittima, notoriamente diffidente; la trama di un guanto rinvenuta al di sotto dell’arma utilizzata per l’omicidio è, inoltre, incompatibile con le ulteriori tracce ematiche rinvenute all’interno dell’appartamento, nessuna delle quali evidenzia caratteristiche ad essa riconducibili, per cui i guanti, molto probabilmente, erano stati occasionalmente rinvenuti all’interno dell’appartamento della vittima, senza alcuna scelta premeditata, anche considerato che l’azione omicidiaria si era svolta in cucina. Né vi è prova della minuziosa programmazione dei tempi di esecuzione dell’omicidio, non essendo stata provata alcuna attività di monitoraggio delle abitudini dei coniugi V. – G., né la finalizzazione della stessa ad un omicidio. Né può escludersi che l’omicidio fosse il frutto dell’esito infausto di una richiesta di denaro, seppure il rapporto di vicinato possa essere stato utilizzato dall’imputato per entrare nell’abitazione della vittima, approfittando, poi, l’imputato stesso, all’esito della lite culminata nell’omicidio dell’anziana donna, della presenza di monili in oro per sottrarli; in tal senso proprio la circostanza che le lesioni offensive repertate – 10 siano in numero di gran lunga inferiore a quelle complessivamente inferte – 42 -, dimostra la scarsa intensità del dolo omicidiario e la scarsa intensità con cui sono stati inferti i colpi iniziali, tenuto conto anche della dimestichezza dell’imputato, cuoco di professione, con le armi da taglio, il che gli avrebbe consentito di attingere la vittima immediatamente a zone vitali, anziché ingaggiare con la stessa una colluttazione. Anche la condotta tenuta dopo l’omicidio, più che ad una premeditazione riconduce alla tendenza dissimulatoria dell’imputato ed all’esigenza di non far insorgere sospetti nella madre; così come non appare coerente con la premeditazione la consegna al rivenditore della propria carta di identità unitamente ai gioielli sottratti alla vittima, essendo del tutto congetturale la circostanza che egli si fondasse sulla fusione degli ori nei sette giorni successivi. Indimostrata è anche la circostanza che l’imputato si sarebbe disfatto degli abiti della vittima, lasciando, peraltro, l’arma del delitto nell’appartamento, non essendo mai stata accertata la provenienza dell’arma bianca utilizzata per commettere il delitto, non essendo affatto occultabile sulla persona un coltello con lama di 29 cm., essendo tale arma non compatibile né con i coltelli presenti nell’esercizio commerciale del fratello dell’imputato né con quelli presenti nell’abitazione dell’imputato stesso. In ogni caso, la sottrazione dell’arma dal pub del fratello si sarebbe verificata ancor prima dell’ideazione dell’omicidio, posto che i rilevamenti del GPS dimostrano l’ingresso dell’imputato nel pub del fratello il 15/07/2018, quindi prima dell’insorgere della determinazione criminosa, secondo la ricostruzione della Corte di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di M. M. è infondato e va, pertanto, rigettato.

La vicenda processuale riguarda la rapina e l’omicidio in danno di E. G., consumati dal ricorrente nella mattina del 17/07/2018, allorquando la donna veniva colpita, all’interno della sua abitazione, da quarantadue coltellate al tronco ed al collo; i monili sottratti venivano, quindi, rivenduti dall’imputato

presso un esercizio di compro-oro.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, M. M., soggetto affetto da una grave forma di ludopatia, aveva eseguito l’omicidio allo scopo di impossessarsi degli oggetti in oro, per poi rivenderli e procurarsi la somma di denaro necessaria per poter pagare il pranzo programmato con il figlio il giorno 17/07/2018, avendo egli speso il denaro di cui disponeva presso due sale giochi dove si era recato prima di commettere l’omicidio.

La Sezione Prima di questa Corte ha ritenuto fondato unicamente il terzo motivo del ricorso presentato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Ancona in data 25/11/2021, ritenendo che il percorso argomentativo di tale pronuncia non desse conto esaustivamente degli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione, essendo stato l’omicidio commesso in un contesto di concitazione, non avendo la Corte di merito chiarito come il ricorrente si fosse determinato ad uccidere la vittima e quando avesse deciso di  entrare nella sua abitazione per sottrarle i gioielli, né essendo stato chiarito se il proposito omicidiario fosse insorto quando il M. aveva ricevuto dal G. la somma per pagare il pranzo con il figlio, ossia il 10/07/2018, oppure se ciò fosse avvenuto il 17/07/2018, allorquando l’imputato aveva speso al gioco d’azzardo la detta somma in due diversi locali.

Così circoscritto il vincolo di rinvio, la Corte di merito ha descritto, anzitutto, la condizione di ludopatia da cui era affetto il M., da anni sottoposto ad amministrazione di sostegno in persona del fratello; inoltre, l’imputato aveva appreso dal suo creditore G. che questi aveva intenzione di riferire al fratello M. il prestito della somma di euro 60,00 effettuato in data 10/07/2018, temendo, quindi, le conseguenze di tale rivelazione e le misure che il fratello avrebbe potuto adottare nei suoi confronti.

Su tali incontestate circostanze la Corte di merito ha fondato la deduzione

dell’importanza che rivestiva per l’imputato la tempestiva restituzione al G. della somma prestatagli, peraltro in un contesto complessivo fondato sul ricorso costante alla menzogna, da parte del M., nei confronti del fratello, circa le sue costanti ricadute nel vizio del gioco; per cui, ha concluso la sentenza impugnata, al di là dell’importo della somma – pari a 60,00 euro e,  comunque, non irrilevante in riferimento alle disponibilità del M. – la questione si collocava nel contesto dei rapporti tra l’imputato ed il fratello, amministratore di sostegno.

In particolare, quindi, sin dalla data di erogazione del prestito, il 10/07/2018, tale complessiva situazione rivestiva un indubbio peso psicologico per l’imputato, per cui le difficoltà di reperire la somma da restituire al suo creditore lo avevano messo nella condizione di procacciarsi il denaro a qualsiasi costo; ciò aveva determinato, quindi, sin dalla data del prestito, una condizione di compulsività psichica crescente, giunta al culmine allorquando il M., nel pomeriggio del 16/07/2018, aveva realizzato di non disporre più di alcuna somma da  restituire al G..

L’acme raggiunto da tale condizione psichica nel pomeriggio del 16/07/2018,allorquando la scadenza del prestito era prossima e nessuna soluzione alternativa era praticabile, coincide – secondo la Corte di merito – con la programmazione del crimine, da “consumarsi rapidamente e ‘discretamente’, grazie alla meticolosa predisposizione di tutti i ‘passaggi’ a ciò occorrenti, nel contesto di un ambiente ordinario (il condominio di residenza), di una mattinata ordinaria, di condotte assolutamente normali seppur drammaticamente mescolate a quelle direttamente conseguenti all’atroce delitto (il trattenersi a fumare all’ingresso del condominio, il recarsi ad acquistare le sigarette, poi a rivendere i monili, poi a fare la spesa per la madre, poi a saldare il prestito dello G., poi a portare a pranzo il figlio), tutte disbrigate con quelle modalità di assoluto auto-controllo proprie di chi è esperto e abituato simulatore….”

La Corte di merito, ripercorrendo la motivazione del primo giudice – che aveva fondato la premeditazione sulla circostanza, ammessa dallo stesso imputato e confermata dalla geolocalizzazione, di aver fatto un sopralluogo presso l’esercizio denominato “O. C.” di … nel pomeriggio del 16/07/2018 con l’intento, come detto ammesso in sede di esame, di verificare, con una sosta di circa due minuti, la collocazione dell’esercizio e gli orari di apertura, allo scopo di portarvi l’indomani l’oro da cambiare (pagg. 129-136 della sentenza di primo grado) – ha ricordato tale sopralluogo, eseguito alle ore 18,09 del 16/07/2018, funzionale a verificare l’ubicazione dell’esercizio ed a calcolare i tempi di percorrenza, ed ha individuato altre specifiche circostanze (la scelta di guanti in tessuto che, sebbene non rinvenuti, erano stati certamente utilizzati, considerata l’assenza di impronte e la presenza di una traccia ematica recante la trama di un guanto in tessuto, dimostrativa della scelta di un’arma bianca per la commissione del crimine, coerente con la dimestichezza nell’uso dei coltelli, da parte dell’imputato, in ragione della sua attività di cuoco, e della maggiore  protezione fornita da guanti in tessuto contro il rischio di tagli, rispetto a guanti in lattice o in plastica; la programmazione dei tempi di esecuzione del delitto, approfittando dell’assenza della fascia oraria in cui la donna era solita restare da sola in casa, simulando una banale esigenza domestica per accedere

all’abitazione della vittima, che lo conosceva da anni), allo scopo di individuare le coordinate che consentivano di collocare la conclusione della progettazione esecutiva dettagliata al più tardi nel pomeriggio del 16/07/2018.

Peraltro, ha proseguito la Corte di merito, la consumazione del crimine si è verificata ad adeguata distanza di tempo dalla fase ideativa, rispetto alla quale era trascorsa un’intera notte, essendo stato l’omicidio commesso tra le ore 9,45 e le ore 10,10 del 17/07/2018, ed essendo dimostrato anche il determinato mantenimento della programmazione esecutiva, nonostante l’imprevista assenza della vittima che, proprio quella mattina, si era temporaneamente allontanata per recarsi in ospedale, avendo il M. atteso il suo rientro e messo in atto il suo piano rapidamente, indice certo di premeditazione, salvo proseguire nelle incombenze quotidiane, anch’esso indice di meticolosa progettazione

esecutiva.

Tale motivazione appare del tutto logica ed accurata, saldamente ancorata a dati processuali non contestati e, come tali, definitivamente acquisiti, nonché in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui il criterio distintivo tra la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione dello stesso, nella fase immediatamente antecedente, e la premeditazione, risiede nell’essere la circostanza aggravante connotata dalla persistenza, costante, per un apprezzabile lasso di tempo, del proposito omicida nella psiche del reo, rivelata dallo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, di un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, omissis, Rv. 283521; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 09/02/2016, omissis, Rv. 266205).

Nel caso esaminato, quindi, la sentenza impugnata, nel pieno rispetto del vincolo imposto ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen, dall’annullamento, relativo alla configurazione della circostanza aggravante, ha delineato, distinguendole tra loro, la fase dell’insorgenza del proposito criminoso, collocandola cronologicamente al 10/07/2018, fase distinta da quella del radicamento irreversibile del proposito stesso, individuata nel pomeriggio del 16/07/2018, come dimostrato dagli indici fattuali in precedenza descritti, tutti coerenti con la presenza del proposito omicida per un apprezzabile lasso di tempo (il tardo pomeriggio del 16/07/2018 e la notte successiva), che avrebbe senza alcun dubbio consentito all’imputato di rivedere le proprie determinazioni, essendo, al contrario, rimasta del tutto ferma la determinazione omicidiaria (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, omissis, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, omissis, Rv. 265149; Sez. 1, n. 27307 del 18/06/2003, omissis, Rv. 225261).

Rispetto a tale impianto motivazionale il ricorso appare fondato su considerazioni ricostruttive alternative, prevalentemente versate in fatto e, come tale, ai limiti dell’inammissibilità, proponendo una versione parcellizzata delle risultanze probatorie che non tiene conto non solo del circoscritto perimetro sancito dal vincolo del rinvio, ma neanche del perimetro del giudizio di legittimità in tema di ricostruzione del fatto.

Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024

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