Per il reato ex art. 76, co. 7, codice antimafia è necessario il dolo di occultamento?

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Cass. pen., sez. I, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37207 (Pres. Mancuso, Rel. Aliffi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per la configurabilità del reato di cui all’art. 76, co. 7, codice antimafia, sia necessario che l’agente agisca con il “dolo di occultamento”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna confermava una decisione con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Piacenza aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 ascrittigli e, per l’effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena unica complessiva di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, disponendo la confisca diretta dei beni oggetto delle omesse comunicazioni.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art 80 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostengo della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo della fattispecie incriminatrice ascritta all’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è necessario, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 76, co. 7, d.lgs. n. 159 del 2011, che l’agente agisca con il “dolo di occultamento”; è sufficiente il solo dolo generico, la cui prova non è diversa in caso di omissione della comunicazione di atti sottoposti ad un regime di pubblicità legale, e ciò perché il regime di pubblicità non garantisce l’effettiva conoscenza della variazione in capo all’organo di polizia titolare del potere di verificare la liceità delle fonti patrimoniali impiegate dal soggetto «pericoloso» (cfr., tra le altre, Sez. 2 n. 4667 del 19/11/2010; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010; Sez. 1, n. 37408 del 25/10/2006).

I risvolti applicativi

L’integrazione del reato di cui all’art. 76, co. 7, d.lgs. n. 159 del 2011[1] richiede il solo dolo generico – la cui prova non muta in caso di omissione di comunicazioni relative ad atti soggetti a pubblicità legale – e non il dolo di occultamento, in quanto la pubblicità legale non garantisce l’effettiva conoscenza della variazione patrimoniale da parte dell’organo di polizia preposto al controllo.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell’articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37207 Anno 2026

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udienza: 15/09/2026

Data Deposito: 22/1072026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

D. B. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte d’appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA

CENICCOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. A. R. che ha ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Piacenza aveva riconosciuto S. D. B. colpevole dei reati cui all’art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 ascrittigli e, per l’effetto, lo aveva

condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena unica complessiva di anni 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa, disponendo la confisca diretta dei beni oggetto delle omesse comunicazioni.

Secondo le conformi valutazioni dei Giudici di merito, D. B., già sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due – applicatagli con decreto della Corte di appello di Bologna del 14 ottobre 2016 divenuto irrevocabile il 13 dicembre 2016 – aveva omesso di comunicare una serie di variazioni patrimoniali intervenute negli anni dal 2017 al 2021, ciascuna di valore superiore alla soglia normativamente fissata, pari ad euro 10.329,14. In particolare, non aveva comunicato compravendite di azioni anche rateali, conferimenti di denaro, una successione integrativa immobiliare, il pagamento di rate per l’acquisto di azioni, conferimenti, cessione di quote per un totale di euro 102.178,13.

Nell’esaminare i motivi di appello, la Corte distrettuale ha osservato che il reato contestato, tenuto conto della ratio della norma incriminatrice, che è quella di assicurare un controllo, analitico e continuativo, sulle movimentazioni patrimoniali, è configurabile anche se l’omessa comunicazione ha riguardato diminuzioni del patrimonio o mere trasformazioni qualitative, a prescindere dal saldo finale della composizione del patrimonio del soggetto obbligato ad effettuarla.

L’imputato ha agito con il dolo generico, individuato nella consapevolezza della propria qualità soggettiva e dell’entità delle operazioni, unita alla volontà di non effettuare le comunicazioni dovute.

Non rilevano né l’intento specifico di occultamento né la prospettata mancata conoscenza dell’obbligo di comunicazione, trattandosi, in ogni caso, di un errore sul precetto e non sul fatto commesso al di fuori delle ipotesi di inevitabilità previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1998.

2. S. D. B., con atto a firma del difensore di fiducia, avv. A. R., ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art 80 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a sostengo della sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo della fattispecie incriminatrice ascritta all’imputato.

Dopo avere ricostruito analiticamente l’evoluzione della normativa applicabile, ha evidenziato l’erroneità delle argomentazioni spese dai giudici di merito per sostenere l’irrilevanza della distinzione fra variazioni del patrimonio “modificative” e “permutative”.

Ad avviso del ricorrente, l’interpretazione seguita dalla Corte distrettuale, secondo cui la distinzione fra le indicate variazioni patrimoniali ha rilievo soltanto sul piano economico e non su quello giuridico, è inaccettabile perché si pone in contrasto con il principio cardine della tipicità dell’ordinamento giuridico.

E’, conseguentemente, erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui deve essere comunicata anche l’assunzione di un’obbligazione di natura finanziaria senza tener conto del suo effettivo adempimento. Andava, quindi, esclusa la colpevolezza dell’imputato con riferimento alle rate di acquisto della società T., avendo lo stesso documentalmente provato di non averle pagate.

La Corte di appello ha errato anche nel ritenere soggetti all’obbligo di comunicazione i lasciti successori mortis causa, pur se riferiti all’acquisizione di quote sociali, non ha adeguatamente valutato la consulenza del dottor S. e, quanto all’elemento soggettivo, non ha applicato, come sollecitato dalla difesa, l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, essendo il reato contestato un reato omissivo proprio di pura creazione legislativa, la coscienza e la volontà della condotta devono essere accertate considerando lo specifico contesto in cui il comportamento omissivo è stato concretamente realizzato.

Avrebbe, pertanto, dovuto attribuire rilevanza decisiva non solo alla circostanza, del tutto incontestata, che tutti gli atti negoziali non comunicati sono stati posti in essere nel pieno rispetto delle formalità previste dalla legge, oltre ad essere stati regolarmente registrati ed indicati annualmente nella dichiarazione dei redditi, ma anche alla condotta dell’imputato, il quale si è sempre attenuto a tutte le prescrizioni impartitegli dall’autorità giudiziaria, richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale nonché vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio valutato eccessivamente severo.

Lamenta che le circostanze attenuanti generiche sono state denegate valorizzando i precedenti penali dell’imputato trascurando gli elementi positivi segnalati nell’atto di appello quali i plurimi provvedimenti giudiziari che hanno evidenziato il suo distacco dall’ambiente mafioso per dedicarsi stabilmente ad attività lecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto per le ragioni meglio indicate nel prosieguo.

1. Il primo motivo è privo di pregio.

1.1. In premessa, va ricordato che la disposizione incriminatrice oggi prevista per i destinatari di misura di prevenzione personale, negli artt. 80 e 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, configura un reato omissivo proprio e di pericolo presunto.

Come è stato più volte precisato in sede nomofilattica, ad essere oggetto di incriminazione è l’omissione comunicativa posta a carico non della generalità dei consociati ma di due categorie specifiche di soggetti tra i quali, per quel che interessa in questa sede, i soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non imposta se applicata per le ipotesi di cd. pericolosità “semplice” o “qualificata” (da ultimo Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024, dep. 2025, Rv. 287944).

La norma incriminatrice non persegue esigenze di tutela di natura finanziaria, dal momento che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato. Il bene giuridico protetto si identifica piuttosto nella tutela dell’ordine pubblico, essendo la norma diretta a consentire l’esercizio di un controllo patrimoniale più

penetrante da parte della polizia tributaria nei confronti dei soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dallo svolgimento di attività illecite. (cfr. Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, omissis).

Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, non è possibile individuare “categorie di atti” di rilievo patrimoniale “sottratti” in quanto tali all’ambito applicativo della disposizione incriminatrice, che il legislatore non ha voluto circoscrivere a specifiche tipologie.

L’obbligo comunicativo, quindi, concerne:

– a) tutte le variazioni nella entità e composizione del patrimonio (tanto attive quanto passive) che riguardino elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14;

– b) le variazioni intervenute nel corso di un anno, lì dove superino complessivamente la soglia di 10.329,14 euro.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

E’ indubbio che l’omessa comunicazione può riguardare anche atti soggetti a forme di pubblicità legale, tra cui i trasferimenti immobiliari e le stesse variazioni derivanti da fenomeni successori, atteso che la norma, nel suo tenore letterale e nella sua lettura sistematica e teleologica, non distingue le diverse tipologie di atti (cf. Sez. U. n. 18474 del 2024, cit., in motivazione).

Sul piano dell’elemento soggettivo, non è invece necessario ai fini dell’integrazione del reato che l’agente agisca con il “dolo di occultamento”; è sufficiente il solo dolo generico, la cui prova non è diversa in caso di omissione della comunicazione di atti sottoposti ad un regime di pubblicità legale, e ciò perché il regime di pubblicità non garantisce l’effettiva conoscenza della variazione in capo all’organo di polizia titolare del potere di verificare la liceità delle fonti patrimoniali impiegate dal soggetto «pericoloso» (cfr., tra le altre, Sez. 2 n. 4667 del 19/11/2010, dep. 2011, Rv. 249658 – 01; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Rv. 246398 – 01; Sez. 1, n. 37408 del 25/10/2006, omissis, Rv. 235142 – 01).

Quanto alla prova del dolo, non è influente la particolare modalità con cui si è realizzata l’acquisizione patrimoniale, anche se non può mai farsi ricorso a forme presuntive di accertamento dell’elemento psicologico del reato. Costituendo l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali «effetto legale tipico di una condanna per fatti di mafia o della imposizione di una misura di prevenzione personale», l’eventuale errore sulla esistenza dell’obbligo si traduce in errore sul precetto e non sul fatto (Sez. 6 n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 264164 – 01).

Per assumere rilevanza, l’omissione comunicativa, in base al principio fissato dall’art. 25, secondo comma, Cost., deve essere non solo astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice ma deve avere messo in pericolo, in modo effettivo, il bene giuridico protetto.

Il Giudice non può, pertanto, accontentarsi della presunzione ex lege circa l’idoneità astratta della condotta di omessa comunicazione delle variazioni – da parte delle categorie di soggetti già indicate – ad esporre a pericolo il bene giuridico protetto, ma deve verificare in concreto l’effettiva attitudine lesiva della condotta, al fine di superare il possibile scarto tra presunzione legislativa e realtà fenomenica (cfr. Sez. 3, n. 50299 del 27/10/2023, omissis, Rv. 285589 – 01).

La carenza di offensività in concreto si realizza nei casi in cui la movimentazione patrimoniale ictu oculi non sia ricollegabile alla pericolosità latente del soggetto raggiunto dall’obbligo in ragione degli esiti giudiziari pregressi.

1.2. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, la sentenza impugnata, seguendo un percorso argomentativo logico e coerente, ha fatto corretta applicazione di tutti i principi sin qui ricordati.

La Corte di appello ha considerato soggette all’obbligo di comunicazione anche le variazioni del patrimonio dell’imputato denominate dalla difesa di tipo “permutativo” (l’acquisto rateale di strumenti finanziari o di partecipazioni societarie e le operazioni compiute sui conti di terzi), sul corretto rilievo che anche esse, pur lasciando immutato il valore complessivo del patrimonio e pur non determinando un flusso di cassa, hanno, comunque, modificato la struttura dei diritti e delle obbligazioni riconducibili al soggetto normativamente considerato portatore di “pericolosità latente”, non rilevando né che per i correlati atti negoziali siano sono state correttamente adempiute tutte le previste forme di pubblicità legale né il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi prevista dalla normativa fiscale.

D’altra parte, riguardando l’obbligo di comunicazione tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio, ossia le alterazioni sia quantitative, sia qualitative della consistenza del complesso dei beni appartenenti al titolare, su cui si proietta la garanzia della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ., ciò che conta è che l’agente o abbia posto in essere l’atto negoziale in grado di produrre gli effetti giuridici sul patrimonio, indipendentemente dai risvolti economici e finanziari o comunque sia il beneficiario effettivo delle utilità.

Quanto al dolo generico e all’evitabilità del prospettato errore sul precetto, essi sono stati desunti dall’appartenenza dell’imputato ad una delle categorie di soggetti – le persone sottoposte a misure di prevenzione – gravati dallo specifico obbligo di informarsi sulla disciplina di settore nonché dalla natura e reiterazione delle operazioni non comunicate, ordinariamente richiedenti un rafforzato dovere di diligenza.

Rispetto a tali elementi il ricorrente nulla di concreto ha opposto; si è, infatti, limitato ad invocare l’omessa valutazione di elementi di contesto, già esaminati, e giustificatamente ritenuti inidonei ad incidere sul livello di consapevolezza e volontarietà richiesto per l’integrazione del reato.

L’offensività, altrettanto plausibilmente, è stata ritenuta sussistente valorizzando il significativo sforzo investigativo profuso per ricostruire ex post il percorso delle operazioni patrimoniali non comunicate tempestivamente.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, lungi dal denunciare la violazione di norme giuridiche o vizi del percorso motivazionale, sollecita un nuovo esercizio del potere discrezionale in tema di commisurazione della pena riservato dall’ordinamento ai Giudici del merito che, nel caso di specie, hanno esaustivamente giustificato le scelte sanzionatorie, ritenendo decisivi ai fini dell’individuazione della pena (peraltro prossima per la violazione più grave al minimo edittale e con aumenti contenuti ex art. 81, secondo comma, cod. pen.) e dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche i gravi e numerosi precedenti penali dell’imputato, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico; la sua storia criminale, protrattasi per decenni anche con ricorso sistematico alla violenza e all’uso di armi; l’esito negativo del percorso trattamentale, culminato nella revoca dell’affidamento in prova a causa della consumazione delle omissioni di comunicazioni per le quali è intervenuta la condanna.

Tali elementi fortemente negativi sono stati ritenuti di maggior pregnanza rispetto a quelli positivi allagati alla difesa e pedissequamente riproposti in questa sede.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/09/2026

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