Per configurare il reato di calunnia è necessario l’avvio di un procedimento penale a carico del calunniato?

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Cass. pen., sez. VI, 9/01/2026 (ud. 9/01/2026, dep. 5/03/2026), n. 8671 (Pres. Di Stefano, Rel. Benedetti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, sia necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di calunnia e, per l’effetto, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità della calunnia, non è richiesto l’avvio di un procedimento penale a carico del calunniato, essendo sufficiente che la falsa imputazione contenga gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona chiaramente individuabile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 8671 Anno 2026

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA

Data Udienza: 09/01/2026

Data Deposito: 05/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. C. nato a … il …

avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d’appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri che, riportandosi a nota scritta, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata;

udito l’avvocato A. F.  del foro di Napoli, in difesa della parte civile B. E. , che si riporta alla memoria depositata e chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;

udito l’avvocato S. V. del foro di …, in difesa di B. C., che chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso e della memoria del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/05/202-5 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Torre Annunziata in data 7 luglio 2023, con la quale B. C. veniva dichiarato responsabile del reato di calunnia nei confronti di B. E. e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La Corte di appello ha ricostruito i fatti basandosi, come il giudice di primo grado, sulle dichiarazioni della persona offesa B. E. e dei testi e del perito, nonché sull’esame dell’imputato, accertando che, con denuncia del 29/05/2017, indirizzata al sindaco del Comune di Pimonte, B. C. rappresentava che, in un immobile oggetto di comproprietà tra lui e gli eredi di B. M. (B. E. e B. Ciro), erano stati realizzati lavori edilizi abusivi e che, alla luce dei rilievi fotografici allegati, era possibile ricavare che il cemento era umido, ed i lavori sembravano realizzati da pochissimo;

personale dell’ufficio tecnico e della polizia municipale effettuavano un sopralluogo sul posto, a cui seguiva un’ingiunzione nei confronti degli eredi per la sospensione dei lavori; dai rilievi effettuati tramite Google Earth era poi possibile stabilire chele opere risalivano a data precedente il 29/06/2016 ed il procedimento penale veniva archiviato per prescrizione.

I giudici di merito hanno dunque ritenuto di essere in presenza di una falsa incolpazione, diretta ad un Sindaco, autorità che ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria, relativa a reati edilizi, implicitamente ma con certezza attribuibili agli ‘altri eredi Di Michele B.’, accusando pertanto B. E., sapendola innocente, di un reato che egli sapeva che la stessa non aveva commesso.

2. Avverso la Sentenza il ricorrente ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione deducendo tre motivi, che si provvede a sintetizzare ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;

2.1 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, ex art. 606, comma 1, lett. b). c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 192 e 530 cod. proc. pen., eccependo altresì vizio di omessa contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

2.2 Violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., violazione di legge con riferimento al delitto di calunnia ex articolo 49, 368 cod. pen. e alla valutazione delle prove art 192,530 e 546 lett. e) cod. proc. pen. per non avere i giudici di merito correttamente valutato l’inidoneità della denuncia di lavori abusivi inviata al sindaco del Comune di Pimonte, a costituire falsa incolpazione della persona offesa e Senza svolgere accertamenti effettivi e autonomi sull’elemento soggettivo della fattispecie.

2.3 Violazione di legge processuale per inosservanza dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per motivazione apparente e meramente adesiva alle conclusioni del primo giudice.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata, ritenendo la denuncia al Sindaco dell’abuso edilizio, che costituisce la condotta di calunnia contestata nella specie, non necessariamente avere natura di impulso all’apertura di un procedimento penale, ma potendo ragionevolmente possedere l’attitudine a sollecitare i doveri di tipo amministrativo dell’autorità comunale.

4. La Parte civile B. E., persona offesa e costituita parte civile nel procedimento penale a carico di B. C., ha depositato memoria, contrastando le conclusioni del Procuratore Generale e chiedendo il rigetto del ricorso proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento

2. Deve evidenziarsi che la sentenza impugnata costituisce un’ipotesi di “doppia conforme” che, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, e le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico, complessivo corpo decisionale (Cfr. Cass. pen. Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019, rv. 277218-01).

Il giudice del gravame di merito non è, quindi, tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Va, altresì, ribadito il principio consolidato secondo il quale (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 11/02/2021, Rv. 280601 – 01) “In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,

indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.

3. Ciò posto, si ritiene che il presente ricorso debba essere rigettato in quanto in relazione ai profili di doglianza nei motivi il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d’appello, sostanzialmente reiterando, peraltro, le medesime censure già sollevate dinanzi ai Giudici di merito, che ne hanno conformemente escluso la fondatezza sulla base di un congruo e lineare percorso argomentativo, pervenendo  alla decisione impugnata attraverso una completa ed approfondita disamina delle risultanze processuali.

I giudici di merito hanno disatteso la diversa ricostruzione prospettata nelle deduzioni e nei rilievi sollevati dalla difesa, ponendo in evidenza l’idoneità a configurare il delitto di calunnia della denuncia presentata dal ricorrente, soggetto qualificato per aver svolto la professione di architetto, presso l’ufficio del Sindaco (autorità che ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria), con la quale si ipotizzavano recenti abusi edilizi, in quanto il cemento gettato in opera risultava ancora umido, sull’immobile ereditato dalla parte offesa.

Come affermato, ex multis, da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017 Rv. 272754 — 01, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e

agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare – perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso – la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l’elemento materiale del delitto di calunnia.

A seguito della denuncia la parte offesa veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di natura urbanistica e soltanto dopo approfondimenti istruttori, veniva accertato che sull’area non erano stati realizzati abusi recenti, con conseguente archiviazione per prescrizione del procedimento penale, con ciò dovendosi disattendere la tesi propugnata dalla Procura Generale.

La Suprema Corte, sul punto, ha costantemente affermato che il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all’innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l’accertamento dell’estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell’ipotesi criminosa e l’analisi dell’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell’amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere, poiché si sviluppa su circostanze non veritiere, il cui corretto svolgimento e la cui corretta esecuzione, unitamente alla tutela degli interessi del terzo accusato, costituisce oggetto della tutela penale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14761 del 19/12/2017 Rv. 272753 – 01)

Per quanto riguarda la dedotta carenza dell’elemento soggettivo, sulla base delle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione, con processo logico deduttivo, è stata evidenziata la cosciente volontà di un’accusa non veritiera, nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito alla persona incolpata 4. Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B. E. che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 09/01/2026

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