Cass. pen., sez. I, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37214 (Pres. Mancuso, Rel. Aliffi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se all’ergastolo determinato quale cumulo giuridico sia applicabile l’isolamento diurno in caso di ulteriore cumulo con pena detentiva superiore ad anni cinque.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento di un’istanza avanzata dal Procuratore generale presso questa stessa Corte territoriale, applicava ex art. 72 cod. pen. l’isolamento diurno, per la durata di anni uno, con riferimento alle condanne inflittegli con le sentenze di condanna emesse dalla locale Corte di Assise.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 72 e 73 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, all’ergastolo determinato quale cumulo giuridico ai sensi dell’art. 73, comma 2, cod. pen. non sia applicabile l’isolamento diurno di cui all’art. 72, comma 2, cod. pen. in caso di ulteriore cumulo con pena detentiva superiore ad anni cinque (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017; Sez. 1, n. 24925 del 14/5/2014).
I risvolti applicativi
All’ergastolo determinato quale cumulo giuridico ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.[1] non è applicabile l’isolamento diurno di cui all’art. 72, comma 2, c.p.[2] nell’ipotesi di ulteriore cumulo con una pena detentiva superiore a cinque anni.
[1]Ai sensi del quale: “Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo”.
[2]Secondo cui: “Nel caso di concorso di un delitto che importa, la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37214 Anno 2026
Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A. V. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 24/03/2026 della Corte d’appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. V. A. propone, per il tramite dei difensori di fiducia, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’istanza avanzata dal Procuratore generale presso la Corte di appello, ha applicato ex art. 72 cod. pen. l’isolamento diurno, per la durata di anni uno, con riferimento alle condanne inflittegli con le sentenze di condanna emesse dalla Corte di assise di appello di Catanzaro:
– in data 27 giugno 2018, alla pena anni 28 di reclusione;
– in data 30 novembre 2018, alla pena di anni 30 di reclusione;
– in data 23 giugno 2022, alla pena anni 30 di reclusione.
2. A. ha sviluppato un unico motivo per violazione degli artt. 72 e 73 cod. pen.
Lamenta che la Corte distrettuale, ingiustificatamente discostandosi da un precedente provvedimento favorevole al condannato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 25 febbraio 2025, ha applicato la sanzione aggiuntiva dell’isolamento diurno nonostante non sussista il presupposto, previsto dall’art. 72 cod. pen., dell’unificazione in sede esecutiva di almeno una sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo.
A., infatti, è stato condannato, in sede cognitiva, a seguito all’applicazione della diminuente per la scelta del rito abbreviato, a pene diverse dall’ergastolo.
Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata ha violato anche l’art. 73 cod. pen., astrattamente applicabile al caso di specie.
Tale norma prevede, infatti, che, in caso di unificazione di condanne a pena detentiva non inferiore a 24 anni, trova applicazione la sanzione unitaria dell’ergastolo senza la sanzione accessoria dell’isolamento diurno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Come evidenziato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha ritenuto applicabile la disciplina prevista dall’art. 72 cod. pen. a mente della quale «Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni», nonostante
nessuna delle condanne in esecuzione abbia separatamente inflitto ad A. la pena dell’ergastolo.
Quando devono eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona, non vi è dubbio che il cumulo delle pene ai sensi dell’art. 80 cod. pen. deve essere eseguito applicando gli artt. 71 e segg. cod. proc. pen.
Nel compiere tale operazione, il Giudice dell’esecuzione, tuttavia, deve tener conto della pena inflitta in concreto, cioè di quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza, e non della pena in astratto, ossia di quella edittale, la quale, salvo che la legge stabilisca altrimenti, è fissata in modo indipendente dal concorso.
Nel caso in esame, relativo all’unificazione in sede esecutiva di più condanne alla pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, trova applicazione l’art. 73, secondo comma, cod. pen. («Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo»).
Tale disposizione impone al giudice della cognizione, che ritenga di determinare la pena per ciascuno di più delitti concorrenti nella misura massima di ventiquattro anni di reclusione, di applicare la sola pena dell’ergastolo anziché procedere alla somma aritmetica delle pene.
Per il già ricordato rinvio operato dall’art. 80 cod. pen., anche l’art. 73, secondo comma, cod. pen. è applicabile in sede esecutiva laddove vengano cumulate una pluralità di pene separatamente inflitte per più delitti ciascuno dei quali sanzionato con una pena non inferiore a ventiquattro anni.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il secondo comma dell’art. 73 cod. pen. si pone in termini di specialità rispetto a quanto dettato dal successivo art. 78 cod. pen. in materia di limiti all’aumento di pena, poiché, se in sede cognitiva esclude l’irrogazione della reclusione determinando l’applicazione diretta dell’ergastolo in luogo di più pene di ventiquattro anni di reclusione per più delitti, in sede di esecuzione realizza una vera e propria sostituzione delle pene originariamente inflitte con quella, di specie diversa, dell’ergastolo, operando sempre, tuttavia, nell’ambito del concorso di pene temporanee non inferiori al suddetto limite per ciascun reato (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, omissis Rv. 270978-01; Sez. 1, n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, omissis Rv. 266036-01; Sez. 1, n. 6560 del 18/1/2011, omissis Rv. 249801-01).
Nel caso disciplinato dall’art. 73, secondo comma, cod. pen., non è la condanna a pena detentiva temporanea in misura ivi prevista a determinarne di per sé la commutazione in pena di specie e durata diversa, ossia nell’ergastolo, ma la ricorrenza di una fattispecie complessa, caratterizzata dalla contestuale eseguibilità di due o più condanne irrevocabili, comportanti ciascuna un trattamento punitivo superiore alla soglia dei ventiquattro anni.
La disposizione in esame, come si desume dal dato letterale e dalla sua collocazione sistematica, contempla un sistema di conversione automatica delle pene detentive temporanee concorrenti della stessa specie, inflitte in situazione di concorso di reati, che realizza un cumulo giuridico perché, in luogo della esecuzione di due o più condanne alla reclusione superiore a ventiquattro anni mediante sommatoria aritmetica delle loro rispettive durate, ne prevede la sostituzione con l’ergastolo.
Per tale ragione questa Corte ha ritenuto che all’ergastolo determinato quale cumulo giuridico ai sensi dell’art. 73, comma 2, cod. pen. non sia applicabile l’isolamento diurno di cui all’art. 72, comma 2, cod. pen. in caso di ulteriore cumulo con pena detentiva superiore ad anni cinque (Sez. 1, n. 38052 del 17/7/2017, omissis, Rv. 270978; Sez. 1, n. 24925 del 14/5/2014, omissis, Rv. 262134).
2. Per le considerazioni sin qui espresse, al ricorrente, mai condannato all’ergastolo in esito a giudizi di cognizione, non può essere applicato l’isolamento diurno né ai sensi dell’art. 72 cod. pen. né ai sensi dell’art. 73 cod. pen., con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così è deciso, 15/09/2026




