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Limiti dell’estinzione della pena nel caso dei recidivi: quando non si applica?

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Cass. pen., sez. I, 11/01/2024 (ud. 11/01/2024, dep. 21/03/2024), n. 11931 (Pres. Rocchi, Rel. Poscia)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, l’art. 172, co. 7, cod. pen. prevede che l’“estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole”, la Cassazione, nel caso di specie, ha affrontato il problema di appurare quando non opera l’estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti dei recidivi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in esame.

La Corte di Appello di Napoli – che doveva pronunziarsi ex art 627 cod. proc. pen. – su richiesta del Procuratore generale presso la medesima Corte territoriale aveva revocato l’indulto applicato nei confronti di un condannato con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, essendo sopravvenuta entro il termine di legge una condanna definitiva per il delitto ex art 416-bis cod. pen. ad anni sei di reclusione.

Ciò posto, avverso questa ordinanza aveva proposto ricorso il difensore, che aveva dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 172 e 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica.

Orbene, la Quinta sezione della Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, osservando che l’ordinanza impugnata andava annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame.

Dal canto suo, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e giudicando in sede di rinvio, revocava indulto concesso al condannato con il provvedimento di cumulo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini del 12 febbraio 2008.

Ebbene, avverso la predetta ordinanza, sempre la difesa proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, 172 e 99 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione, per avere ritenuto che l’estinzione delle pene per il decorso del tempo non ha luogo nella ipotesi di recidivi nei casi previsti dal capoverso dell’art. 99 cod. pen., senza tenere conto del fatto che la recidiva non era stata dichiarata per tutte le condanne oggetto di indulto per le quali, quindi, doveva essere dichiarata la prescrizione, tenuto conto altresì del fatto che il condannato aveva rappresentato di avere collaborato con la giustizia e che di tale circostanza il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, per quanto concerne la recidiva, gli Ermellini osservavano come il condannato non contestasse che essa, nei suoi confronti, fosse stata accertata e dichiarata prima della maturazione del termine decennale di prescrizione della pena, sostenendo però che essa avrebbe riguardato soltanto alcune delle condanne.

Ebbene, per la Corte di legittimità, tale tesi non era sostenibile poiché, trattandosi di provvedimento di cumulo, vige il principio in forza del quale tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica; inoltre, l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020 Rv. 278165 – 01).

Infine, sempre per i giudici di piazza Cavour, con riferimento alla dedotta condotta collaborativa del ricorrente, la collaborazione non assume alcun rilievo ai fini dell’estinzione della pena.

I risvolti applicativi

L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, co. 7, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, come avvenuto nel caso in esame.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 11931 Anno 2024

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: POSCIA GIORGIO

Data Udienza: 11/01/2024

Data Deposito: 21/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. G. nato a … il …;

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/12/2022;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 aprile 2019 la Corte d’Appello di Napoli – che doveva pronunziarsi ex art 627 cod. proc. pen. a seguito dell’annullamento (disposto dalla Prima sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 52480/2017 dell’8 novembre 2017) della precedente ordinanza emessa in fase esecutiva dalla stessa Corte distrettuale in data 23 gennaio 2017 – su richiesta del Procuratore generale presso la medesima Corte territoriale aveva revocato l’indulto applicato nei confronti di G. S.  (nella misura di anni tre di reclusione e della intera pena pecuniaria) con provvedimento di cumulo n. … SIEP emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini il 12 febbraio 2008, essendo sopravvenuta entro il termine di legge una condanna definitiva per il delitto ex art 416-bis cod. pen. ad anni sei di reclusione.

1.1. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso il difensore del condannato, che aveva dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 172 e 99 cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica; infatti, la Corte di appello, sulla richiesta della difesa di dichiarare la prescrizione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo ed indulto, aveva richiamato la regola di cui all’art.  172 cod. pen., secondo la quale l’estinzione della pena per prescrizione non ha luogo se si tratta di recidivi, prendendo in considerazione solo tre sentenze sfavorevoli alla tesi della difesa, dalle quali emergeva la condizione di recidivo del condannato, ma aveva omesso l’esame delle numerose altre pronunzie favorevoli, peraltro analiticamente indicate nel ricorso.

Con sentenza n.22780/2020 del 22 giugno 2020 la Quinta sezione della Corte di cassazione accoglieva il ricorso osservando che l’ordinanza impugnata andava annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame al fine di individuare con precisione quali fossero le sentenze enunciate dalla precedente sentenza di annullamento emessa dalla Prima sezione in data 8 novembre 2017, essendo solo questo il tema devoluto al Giudice dell’esecuzione nel giudizio di rinvio.

Riguardo a tali provvedimenti la Corte partenopea avrebbe dovuto attenersi con specifico riguardo al principio della unitarietà della esecuzione nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per cui tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione doveva espressamente controllare se, in relazione alla data di irrevocabilità delle medesime sentenze, fosse decorso il termine – di regola decennale – della prescrizione, avendo presente che in caso di effettiva esecuzione della pena detto termine – ovviamente – non cominciava a decorrere.

Terzo criterio cui la Corte territoriale si doveva attenere era quello per il quale la recidiva ostativa alla prescrizione della pena deve essere accertata nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, ovvero in un diverso giudizio ma per fatti commessi nel tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, essendo irrilevante l’accertamento della recidiva che sia stato compiuto prima della sentenza in parola. In altri termini per risultare ostativa all’estinzione della pena per prescrizione la recidiva deve essere accertata e dichiarata in un qualsiasi momento precedente il compimento del termine di prescrizione della pena stessa (Sez. 1, Sentenza n. 58475 del 26/09/2018, Rv. 275318).

1.2. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e giudicando in sede di rinvio, ha revocato l’indulto concesso a G. S. con il provvedimento di cumulo n. … SIEP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini del 12 febbraio 2008. In particolare, la Corte del rinvio ha osservato che la decorrenza del termine di prescrizione delle pene doveva necessariamente decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2010 (divenuta irrevocabile il giorno 6 settembre 2011) presupposto della revoca del beneficio dell’indulto, di talché la prescrizione decennale non era maturata al momento della prima ordinanza pronunciata il 9 aprile 2019.

Inoltre, il giudice dell’esecuzione ha osservato che G. S. non potrebbe in ogni caso beneficiare dell’estinzione della pena detentiva per prescrizione ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. essendo stato dichiarato recidivo ex art. 99, comma quarto, cod. pen. con le sentenze indicate nell’ordinanza, divenute irrevocabili prima del decorso del termine decennale di prescrizione.

2. Avverso la predetta ordinanza G. S. , per mezzo dell’avv. M. B., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.

Egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 5 e 6 CEDU, 172 e 99 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione, per avere ritenuto che l’estinzione delle pene per il decorso del tempo non ha luogo nella ipotesi di recidivi nei casi previsti dal capoverso dell’art. 99 cod. pen., senza tenere conto del fatto che la recidiva non era stata dichiarata per tutte le condanne oggetto di indulto per le quali, quindi, doveva essere dichiarata la prescrizione. Infine, il condannato rappresenta di avere collaborato con la giustizia e che di tale circostanza il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Anzitutto si osserva che il ricorrente non ha impugnato il capo della ordinanza con la quale è stata esclusa la maturazione della prescrizione delle pene poiché il termine di cui all’art.172, comma quinto, cod. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca

dell’indulto.

3. Quanto poi alla recidiva deve osservarsi che il condannato non contesta che essa, nei suoi confronti, sia stata accertata e dichiarata prima della maturazione del termine decennale di prescrizione della pena, sostenendo però che essa avrebbe riguardato soltanto alcune delle condanne.

Tale tesi però non è condivisibile poiché, trattandosi di provvedimento di cumulo, vige il principio in forza del quale tutte le pene vengono eseguite contemporaneamente come pena unica; inoltre, l’estinzione della pena per decorso del tempo non opera – ai sensi dell’art. 172, comma settimo, cod. pen. – nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99 cod. pen., a condizione che l’accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce, ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020 Rv. 278165 – 01). Infine, con riferimento alla dedotta condotta collaborativa del ricorrente, si osserva che la collaborazione non assume alcun rilievo ai fini dell’estinzione della pena.

4.1 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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