Cass. pen., sez. II, 9/05/2025 (ud. 9/05/2025, dep. 22/05/2025), n. 19194 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se e, se si, quando, l’amministratore di condominiale può proporre querela.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto l’imputato responsabile di appropriazione indebita aggravata commessa ai danni di due condominii dallo stesso amministrati.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 1130 cod. civ. nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo all’amministratore di condominio la legittimazione alla proposizione della querela in difetto di conferimento di procura speciale da parte dei condomini.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce del seguente orientamento nomofilattico: “L’amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall’art. 1130 cod. civ.[1], è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all’impianto condominiale).
I risvolti applicativi
L’amministratore di condominio può sporgere querela per reati contro il patrimonio comune senza autorizzazione dell’assemblea, grazie alla sua responsabilità nella gestione dei beni condominiali.
[1]Ai sensi del quale: “L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; 5) eseguire gli adempimenti fiscali; 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate; 8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio; 9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso; 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19194 Anno 2025
Presidente: PELLEGRINO A.
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 06/05/2025
Data Deposito: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. A. nato a BONDENO il 19/11/1972
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile C. M. 2-Z.1-1/2 DI … VIA …, Avv. D. T., che ha chiesto dichiarare l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili con condanna del ricorrente alle spese del giudizio; letta altresì la memoria del difensore della parte civile CONDOMINIO G. M. n.4, Avv. G. B., che ha insistito per il rigetto del ricorso, senza chiedere condanna del ricorrente al pagamento delle spese né presentare nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 ottobre 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto A. B. responsabile di appropriazione indebita aggravata commessa ai danni di due condominii dallo stesso amministrati.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di B., eccependo:
1.1. violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 1130 cod. civ. nella parte in cui aveva ritenuto sussistente in capo all’amministratore di condominio la legittimazione alla proposizione della querela di cui al capo di imputazione n. 1) in difetto di conferimento di procura speciale da parte dei condomini: non era stato considerato che l’assemblea dei condomini aveva conferito il mandato a proporre querela all’avv. M. e la manifestazione di una volontà punitiva e la richiesta in sede penale di tutela penale dei diritti non rientravano nell’attività di “riscossione dei contributi” di cui all’art 1130 cod. civ.; inoltre, ritenere che l’amministratore possa proporre querela senza una delibera assembleare significherebbe che potrebbe anche rimettere la querela e rinunciare al risarcimento del danno;
1.2. violazione degli artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che la sussistenza del potere di proporre querela in capo all’amministratrice condominiale promanasse dall’autentica della firma apposta dal difensore di fiducia, nonché nella parte in cui aveva ritenuto che l’attività di deposito dell’atto da parte del difensore di fiducia ne ratificasse il contenuto: innanzitutto non corrispondeva al vero che l’avvocato M. non fosse legittimato a proporre la querela, dal momento che era proprio a quest’ultimo, e non alla sig.ra Z. (che non era stata ancora eletta amministratrice condominiale) che l’assemblea aveva conferito mandato di procedere sia in sede civile che penale nei confronti di B.; inoltre, nessuna ratifica del contenuto della querela da parte del legale era riscontrabile nella stessa;
1.3. contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto conferito all’amministratrice sig.ra Z. la procura speciale per la proposizione della querela in ordine al reato di cui al capo 1) dell’imputazione: da una lettura del verbale dell’assemblea appariva evidente che il punto 6 all’ordine del giorno faceva riferimento ad eventuali azioni giudiziali da proporre non nei confronti dell’imputato, ma del precedente amministratore condominiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che “L’amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall’art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni (Sez. 5, n. 33813 del 26/05/2023, omissis, Rv. 284991, in fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all’impianto condominiale).
Nel caso in esame, correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che l’amministratore condominiale, che ha il compito di salvaguardare la consistenza patrimoniale del conto corrente condominiale ove confluiscono i contributi dei singoli condomini funzionali all’espletamento dei servizi comuni e quindi, ai sensi dell’art. 1130, comma 1 n. 3, cod. civ. (“riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni), sia legittimato a proporre querela.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è pertanto superato da quanto sopra osservato.
1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile in quanto la censura non risulta essere stata proposta in appello: è, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (cfr., Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, omissis, Rv. 255577; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270316 – 01)
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Non può, invece, essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese del grado proposta dalla parte civile Condominio M. 2- Z. 1-1/2, in quanto non erano state proposte conclusioni nei confronti della stessa, ma solo relativamente al capo di imputazione che riguardava il Condominio G. M. n. 4.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Condominio M. 2 – Z. 1-1/2.
Così deciso il 06/05/2025.