La detenzione temporanea di un’arma illegalmente detenuta ne esclude la sua rilevanza penale?

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Cass. pen., sez. I, 21/01/2025 (ud. 21/01/2025, dep. 27/03/2025), n. 12166 (Pres. Boni, Rel. Lanna)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la detenzione di un’arma illegalmente detenuta per un ristretto lasso temporale ne escluda la sua rilevanza penale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che aveva ritenuto l’imputato colpevole: 1) del reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 624 cod. pen.; 2) del reato di cui all’art. 2 legge 02 ottobre 1967, n. 895.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., stante l’illogicità della motivazione per omessa e apparente motivazione, in relazione alla mancata assoluzione in relazione al reato di cui al numero 2).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di detenzione illegale di un’arma, la brevità del lasso temporale, entro il quale vada a esplicarsi la detenzione medesima, non elide la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che rimane integrata attraverso la pura e semplice detenzione; il dato testuale della norma, infatti, non contiene l’aggiunta di alcuna oggettivazione ulteriore, atta a conferire al significato lessicale proprio del termine una portata differente e maggiormente circoscritta, rispetto alla sua portata ordinaria (Sez. F, n. 12682 del 02/08/1990; Sez. 1, n. 6938 del 14/12/1989; Sez. 1, n. 6369 del 26/02/1985).

I risvolti applicativi

La brevità del periodo di detenzione di un’arma non esclude la configurabilità del reato previsto dall’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895[1], che si configura semplicemente con la detenzione illegale dell’arma.

[1]Ai sensi del quale: “Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro”.

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