In tema di truffa, a chi spetta il diritto di sporgere querela?

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Cass. pen., sez. II, 13/02/2026 (ud. 13/02/2026, dep. 30/04/2026), n. 15862 (Pres. Verga, Rel. Brignone)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a chi spetta il diritto di sporgere querela nel caso di truffa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Palermo dichiarava l’imputato responsabile del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, da liquidarsi in separata sede.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il difetto di procedibilità dell’azione penale per carenza di legittimazione della querelante.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di truffa, la titolarità del diritto di querela può spettare sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene cui era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che abbia patito la diminuzione patrimoniale, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi del medesimo reato (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024).

I risvolti applicativi

In tema di truffa, la legittimazione alla querela spetta, sia al soggetto raggirato e spossessato del bene, sia a chi subisce la diminuzione patrimoniale, potendo coesistere più persone offese vittime del medesimo reato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 15862

Anno 2026

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: BRIGNONE CATERINA

Data Udienza: 13/02/2026

Data Deposito: 30/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G. L. nato a … il …

avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d’appello di Palermo

udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Palermo dichiarava G. L. responsabile del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, da liquidarsi in separata sede, per avere, in concorso con altro soggetto, indotto in errore P. Emma circa la natura di alcune pietre, presentate come diamanti, conseguendo così un ingiusto profitto con altrui danno.

2. Avverso tale decisione l’imputato proponeva appello, deducendo il difetto di procedibilità dell’azione penale per carenza di legittimazione della querelante, nonché la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Con sentenza del 24 giugno 2025, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la decisione di primo grado.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi, con i quali ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità dell’azione penale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, mediante richiamo a quest’ultima ovvero l’adozione dei medesimi criteri valutativi, così da costituire un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 252615-01).

In presenza di tale evenienza, le due decisioni possono essere lette congiuntamente, con la conseguenza che sono inammissibili le censure che si risolvono in una rilettura del materiale probatorio ovvero che non si confrontano con la motivazione congiunta delle due pronunce, ferma restando la deducibilità di eventuali violazioni di legge.

Nel caso in esame, la Corte d’appello si è posta in linea di continuità con la decisione di primo grado, condividendone l’impianto argomentativo e pervenendo alle medesime conclusioni, senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione né violazioni di legge deducibili in questa sede. I motivi di ricorso, pur formalmente prospettati anche come violazioni di legge, si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate e disattese ovvero nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze fattuali, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente difetto di specificità e inammissibilità (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, omissis, Rv. 244181-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259425-01).

Le censure risultano, peraltro, manifestamente infondate anche nel merito, come si dirà esaminando i singoli profili di doglianza.

3. Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di procedibilità dell’azione penale per carenza di legittimazione della querelante, sostenendo che la perdita patrimoniale sarebbe stata in realtà subita dalla figlia della P., che aveva materialmente corrisposto la somma, e che, pertanto, la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, omissis, Rv. 286234-01) sarebbe stata evocata a sproposito, in quanto riferita a un’ipotesi in cui il soggetto raggirato e quello depauperato coincidono. A sostegno della propria tesi, la difesa richiama, poi, Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, omissis, Rv. 284793-01, secondo cui, in caso di dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto inciso nel patrimonio, la legittimazione alla querela spetterebbe a quest’ultimo.

La ricostruzione difensiva non è condivisibile né in diritto né in fatto.

Ed invero, in diritto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di truffa, la titolarità del diritto di querela può spettare sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene cui era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che abbia patito la diminuzione patrimoniale, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi del medesimo reato (Sez. 2, n. 15134 del 07/02/2024, omissis, Rv. 286234-01).

D’altro canto, in un diverso arresto, è stato precisato che, qualora il soggetto indotto in errore non coincida con quello che subisce la perdita patrimoniale, la querela proposta dal primo è priva di effetti, spettando la legittimazione al titolare del patrimonio inciso dalla condotta (Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, omissis, Rv. 284793-01).

Nel caso in esame, tuttavia, non è necessario prendere posizione sul tema in termini generali, avendo i giudici di merito accertato che la persona che ha sporto querela è stata non solo destinataria degli artifici e raggiri, ma anche colei che ha subito la perdita patrimoniale conseguente alla dazione della somma, ancorché la provvista fosse stata reperita mediante prestito di denaro dalla figlia. In altri termini, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, il versamento della somma da parte della figlia della persona raggirata ha costituito una modalità esecutiva della dazione, non incidente sull’individuazione del soggetto titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

In fatto, il motivo si fonda su una diversa ricostruzione della vicenda, postulando la riferibilità della perdita patrimoniale alla figlia della P. anziché a quest’ultima. La censura, pur formalmente prospettata in termini di violazione di legge, si risolve, pertanto, nella sollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze fattuali, non consentita in sede di legittimità.

4. È manifestamente infondata anche la doglianza concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta, dell’entità del pregiudizio arrecato alla persona offesa e della non occasionalità dell’azione, con motivazione coerente e immune da vizi di manifesta illogicità.

La censura, a fronte di tale motivazione, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento – non consentito in sede di legittimità – di valutazioni rimesse al giudice di merito.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/02/2026

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