Cass. pen., sez. V, 24/09/2026 (ud. 24/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36381 (Pres. Pistorelli, Rel. Renoldi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla condotta dell’amministratore che ometta di indicare al curatore l’esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord con la quale l’imputata era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione in quanto riconosciuta colpevole, con la circostanza speciale dell’attenuante del danno di particolare tenuità e con le circostanze attenuanti generiche, del reato previsto dall’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell’amministratore che ometta di indicare al curatore l’esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (ex plurimis Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021).
I risvolti applicativi
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta omissiva dell’amministratore che non indica al curatore l’esistenza, la destinazione e l’ubicazione dei beni aziendali, costituisce elemento logico-presuntivo idoneo a fondare la prova della distrazione o dell’occultamento degli stessi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 36381
Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 24/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. R. nata a … il …
avverso la sentenza del 27/02/2026 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 18 novembre 2024 con la quale R. M. era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione in quanto riconosciuta colpevole, con la circostanza speciale dell’attenuante del danno di particolare tenuità e con le circostanze attenuanti generiche, del reato previsto dall’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., perché, nella sua qualità di amministratore della società I. G. s.r.l., sottraeva, distraeva, occultava, in tutto o in parte, i beni societari e merci, ricavi aziendali, somme ricevute a prestito, altre attività (o, comunque, quanto ricavato dalla vendita degli stessi) ricevuti prima della cessazione dell’attività o, comunque, in epoca immediatamente antecedente al fallimento, non rinvenuti in sede di inventario e, in particolare, il compendio derivante dalla vendita di automezzi appartenenti alla società, come l’autocarro targato …, ceduto ad A. D. il 21 novembre 2014; in Aversa il giorno 11 novembre 2014, data della sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli Nord.
2. R. M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Dopo avere premesso che, per tale reato, è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, non desumibile, automaticamente, dalla mera condotta distrattiva, il ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso un’approfondita analisi di tale profilo, limitandosi a definire «maliziosi» i passaggi di proprietà del veicolo oggetto delle condotte distrattive, senza considerare il contesto di grave crisi aziendale che, come riferito dal curatore, era causato dai ritardi nei pagamenti da parte dei clienti.
Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove, da un lato, essa si fonderebbe sulla distrazione del veicolo e, dall’altro, non si confronterebbe con la concessione dell’attenuante del danno di particolare tenuità. Sarebbe, infatti, contraddittorio ritenere che un’operazione causativa di un danno «di lieve entità», relativa a un bene di valore mai accertato, possa integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, la cui offensività risiederebbe in una significativa diminuzione della garanzia patrimoniale.
La sentenza, infine, nel tentativo di rafforzare il quadro probatorio con un vago riferimento al fatto che «anche altri beni e titoli […] venivano inspiegabilmente fatti sparire», non specificherebbe quali e sulla base di quali prove, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, posto che l’imputazione verteva solo sulla distrazione dell’autocarro.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato esame dei presupposti di fatto rilevanti per la valutazione del dolo.
La difesa avrebbe documentato, tramite la produzione di assegni, come il debito verso l’unico creditore insinuato, M. s.p.a., fosse stato in gran parte estinto, residuando un importo inferiore alla soglia di fallibilità dell’art. 15 legge fall. Inoltre, essa avrebbe dedotto che i requisiti dimensionali della società non ne avrebbero consentito il fallimento ai sensi dell’art. 1 legge fall. In questo modo, l’appello avrebbe inteso offrire alla Corte territoriale elementi rilevanti ai fini della valutazione della coscienza e volontà di sottrarre beni al patrimonio sociale in pregiudizio ai creditori, tenuto conto che l’imputata avrebbe agito nella ragionevole convinzione che la società non era insolvente o che, comunque, non sussistevano i presupposti legali per una declaratoria di fallimento.
La Corte di merito, rifiutando di esaminare tali circostanze, avrebbe omesso di valutare un aspetto decisivo per l’accertamento del dolo, risultando la motivazione manifestamente illogica, non potendo prescindere la valutazione del dolo dalla concreta percezione che l’amministratore aveva della situazione patrimoniale della società.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Come già dedotto con l’atto di appello, la nullità della notifica dell’istanza di fallimento e degli atti consequenziali avrebbe precluso all’imputata l’esercizio del diritto di difesa in sede civile, non trattandosi del mero vizio formale di un procedimento “altro”, bensì della causa diretta di un irreparabile pregiudizio nel presente giudizio penale. In proposito, si deduce che il principio di insindacabilità in sede penale dei vizi del procedimento civile non possa essere applicato in modo talmente rigoroso da avallare una radicale violazione del diritto di difesa che si ripercuote sul processo penale, determinando una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la doglianza difensiva mirerebbe a far constatare come la totale pretermissione dell’imputata dal procedimento prefallimentare abbia generato un pregiudizio insanabile al suo diritto di difesa nel giudizio penale.
Infatti, una rituale notifica avrebbe consentito all’imputata di costituirsi in quel procedimento e di dimostrare l’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, posto che l’eventuale rigetto dell’istanza di fallimento avrebbe fatto venir meno il presupposto del reato di bancarotta, costituito dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
3. Con requisitoria scritta in data 2 settembre 2026, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Muovendo, secondo l’ordine logico delle questioni dedotte, dal terzo motivo di ricorso, le doglianze difensive sono in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Come correttamente sottolineato dalla sentenza impugnata, infatti, in sede penale sono insindacabili le valutazioni compiute dal tribunale civile in relazione alla sussistenza dello stato di insolvenza; mentre non sono deducibili gli eventuali vizi procedurali da cui sia in ipotesi affetta la sentenza dichiarativa di fallimento. In particolare, è stato affermato che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore» (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, omissis, Rv. 239398 – 01) e, in generale, che eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione sono impugnabili solo attraverso il reclamo dinanzi alla corte di appello (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, omissis,, Rv. 269454 – 01, che ha ritenuto insindacabili i vizi addotti con ricorso e riferiti alla mancata notifica dell’istanza di fallimento all’amministratore della società fallita, nonché alla pronuncia della sentenza di fallimento da parte di giudice incompetente), ivi compreso il «caso in cui l’imputato di un reato fallimentare non sia legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento, poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale» (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, omissis,, Rv. 273188 – 01).
Una volta premesso, quindi, che le questioni relative alla legittimità della declaratoria di fallimento, avverso la quale l’imputata aveva comunque proposto reclamo (v. pag. 2 della sentenza di appello), non possono essere dedotte nel giudizio penale avente a oggetto il delitto di bancarotta, le considerazioni difensive finiscono per sostanziarsi nel tentativo, non consentito, di riproporre temi che avrebbero dovuto essere prospettati in altra sede.
3. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Va premesso che, secondo quanto accertato in sede di merito, le condotte distrattive ascritte alla M., amministratrice della I. G. s.r.l. al momento della dichiarazione di fallimento, consistettero, in primis, nella vendita, avvenuta pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento e dietro il pagamento di soli 900 euro, di un veicolo della società, acquistato l’anno precedente per settemila euro; cessione effettuata a beneficio di tale Antonio Diana, il quale lo aveva subito dopo rivenduto alla suocera della M., F. D., titolare di una società presso cui lavorava anche Gennaro Imperiale, marito dell’imputata.
Accanto a tale condotta, ritenuta distrattiva sia per la vendita sottoprezzo sia per il mancato rinvenimento del corrispettivo, il curatore, non essendo riuscito a entrare in possesso di tutte le scritture contabili, non aveva potuto individuare l’origine di un credito indicato in centoventimila euro, dei quali, per tale ragione, era riuscito a recuperare solo seimila euro. Né il curatore aveva rinvenuto altri beni, pur di modico valore, risultanti dal registro dei beni ammortizzabili e poi cancellati con operazioni di giroconto, né la somma di ottomila euro e alcune cambiali per 5.400 euro, risultanti dall’ultimo bilancio.
Orbene, tale elencazione smentisce, in primo luogo, l’assunto difensivo secondo cui la condanna sarebbe intervenuta unicamente in relazione alla distrazione delle somme ricavate dalla cessione dell’autocarro e il riferimento agli altri beni sarebbe del tutto generico, posto che, nei termini riportati, le condotte distrattive sono state descritte con adeguata precisione.
Quanto, poi, alla cessione del veicolo, la sentenza ha colto significativi indici di fraudolenza nel fatto che la cessione fosse avvenuta qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento e che il destinatario finale del mezzo fosse una persona appartenente alla cerchia familiare dell’imputata; profilo, questo, sul quale il ricorso omette di prendere posizione.
Né può ritenersi fondata la censura relativa al vizio di motivazione dedotto a partire dal riconoscimento del danno patrimoniale di lieve entità, che, in tesi, contrasterebbe con la consapevolezza di procurare un danno ai creditori. Tale aspetto, infatti, è stato trattato adeguatamente in sentenza, ove, come detto, è stato sottolineato che la cessione era avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, in un momento in cui, pertanto, l’imputata era pienamente consapevole della negativa incidenza della condotta distrattiva sull’area di garanzia dei creditori.
4. È, infine, generico, oltre che privo di adeguato confronto con la motivazione impugnata, il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la circostanza che l’esposizione debitoria della società sarebbe stata assai contenuta in ragione dell’adempimento di una parte cospicua dei debiti contratti verso la società M.t, sul ricorso della quale era stato dichiarato il fallimento. Ciò, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe lasciato residuare un dubbio sul fatto che l’imputata fosse realmente consapevole dell’effettiva situazione societaria e, in definitiva, che vi fosse un pericolo concreto che le condotte contestate come distrattive potessero recare un effettivo pregiudizio ai creditori. Ciò alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella valutazione del dolo dell’agente, non si potrebbe prescindere dalla concreta percezione che costui aveva della situazione patrimoniale della società e del fatto che la condotta fosse realmente pericolosa per la conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, omissis, Rv. 261367 – 01).
Nel caso di specie, le condotte connesse alla vendita dell’autocarro sono state motivatamente qualificate come distrattive dalla Corte territoriale. Dalla sentenza impugnata, infatti, si ricava nitidamente non soltanto che la cessione era avvenuta a prezzo vile, ma soprattutto che essa era stata seguita dall’appropriazione del corrispettivo, mai rinvenuto. Inoltre, tale cessione avvenne dopo la dichiarazione di fallimento (v. pag. 4 della sentenza di appello), in una situazione, quindi, nella quale l’imputata non poteva certo ritenere che la situazione patrimoniale della società fosse florida, tanto da consentirle l’agevole soddisfacimento delle ragioni dei creditori. In ogni caso, va sottolineato che la deduzione difensiva trascura che il dolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede la consapevolezza della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ma la coscienza e volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori; profilo che la sentenza impugnata, come detto, ha logicamente desunto dalle modalità della cessione e dall’omesso rinvenimento del corrispettivo.
Infine, come già rilevato (v. supra § 3), la sentenza di appello ha anche riconosciuto che l’imputata si era resa responsabile di ulteriori condotte distrattive, stavolta in epoca precedente al fallimento, rispetto alle quali le considerazioni difensive si rivelano del tutto generiche. Infatti, tali condotte, che, diversamente da quanto dedotto, sono state formalmente contestate, non sono state in alcun modo contestualizzate sul piano temporale, sicché la difesa, in definitiva, non ha offerto una convincente ricostruzione degli elementi fattuali da cui evincere che, nel momento in cui esse furono realizzate, l’imputata fosse realmente convinta che l’azienda versava in una situazione economica favorevole e che, dunque, le condotte alla stessa ascritte non avrebbero recato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie. In altri termini, l’argomentazione difensiva è del tutto ipotetica e non è ancorata ad alcun concreto elemento fattuale, sicché essa risulta generica e, come tale, inammissibile.
In ogni caso, e conclusivamente, deve ribadirsi che tali condotte sono state ritenute distrattive in ragione del fatto che le relative utilità economiche, pur risultanti dalle scritture contabili, non sono state rinvenute dal curatore successivamente alla dichiarazione di fallimento. Ciò alla luce del consolidato indirizzo secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell’amministratore che ometta di indicare al curatore l’esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (ex plurimis Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282643 – 01).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/09/2026.





