Cass. pen., sez. II, 13/02/2026 (ud. 13/02/2026, dep. 30/04/2026), n. 15865 (Pres. Verga, Rel. Brignone)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di associazione per delinquere, sia necessaria un’esplicita manifestazione di volontà per la consapevole adesione al sodalizio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava ad un indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, la consapevolezza dell’adesione al sodalizio può essere desunta da comportamenti significativi che si concretino in una partecipazione attiva e stabile alla sua attività, senza necessità di una esplicita manifestazione di volontà associativa (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020).
I risvolti applicativi
In tema di associazione per delinquere, la consapevole adesione al sodalizio può desumersi da condotte concludenti integranti una partecipazione stabile e attiva, senza che sia necessario che vi sia un’espressa manifestazione di volontà associativa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 15865
Anno 2026
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: BRIGNONE CATERINA
Data Udienza: 13/02/2026
Data Deposito: 30/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. S. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava a C. S. la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., per aver partecipato, con funzioni di supporto logistico, a un sodalizio, operante nel territorio dell’…, dedito alla commissione di delitti contro il patrimonio.
Il giudizio di gravità indiziaria si fondava sugli esiti di intercettazioni, perquisizioni e sequestri e sugli accertamenti tecnici relativi alle tracce biologiche repertate sul materiale rinvenuto presso l’abitazione dell’indagato; venivano altresì valorizzati dati concernenti specifici episodi delittuosi e profili, desunti dalle conversazioni captate, relativi ai rapporti, anche risalenti, dell’indagato con altri soggetti coinvolti nell’indagine.
2. Avverso l’ordinanza applicativa della misura, C. proponeva richiesta di riesame, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta, confermando il provvedimento impugnato.
4. Avverso tale ordinanza, C. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto di associazione per delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. È bene premettere che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento impugnato e della coerenza logico-argomentativa della motivazione, non potendo tradursi in una rilettura degli elementi di fatto o in una diversa valutazione del compendio indiziario, riservate al giudice del merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628-01). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Inoltre, ai fini dell’applicazione della misura cautelare, non è richiesta la prova piena della responsabilità secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen., essendo sufficiente la sussistenza di gravi indizi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla partecipazione dell’indagato al reato contestato; la valutazione delle fonti di prova è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287532-01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, omissis, Rv. 284299-02).
3. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in plurimi profili, la difesa contesta la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione per delinquere, deducendo, da un lato, l’erronea valorizzazione di condotte collocate in periodi diversi da quello di operatività del gruppo criminale e, dall’altro, l’inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare l’esistenza di un vincolo stabile. Il motivo, tuttavia, si fonda, in tutte le sue declinazioni, su una lettura frazionata del compendio indiziario, senza confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.
3.1. Ed invero, la difesa lamenta che il tribunale del riesame avrebbe fondato il giudizio cautelare su condotte collocate negli anni 2016 e 2017, estranee al perimetro temporale della contestazione e, come tali, inidonee a dimostrare l’attualità del vincolo associativo.
La censura non coglie nel segno.
Il provvedimento impugnato colloca l’operatività dell’associazione nel periodo riferibile agli anni 2022 e 2023, richiamando episodi più risalenti solo quali antecedenti storici, funzionali a
qualificare il ruolo dell’indagato e le modalità del suo contributo e, in particolare, a evidenziare la continuità dei rapporti con altri soggetti coinvolti nell’indagine, tra cui F..
Non vi è stata, pertanto, retrodatazione della fattispecie associativa né modifica del perimetro dell’accusa, essendo stato fatto un uso del dato temporale del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di delitti associativi (cfr. Sez. 6, n. 36921 del 08/07/2025, omissis, Rv. 288924-02, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la valorizzazione di riferimenti temporali antecedenti al periodo in contestazione non comporta modifica dell’imputazione, nel caso in cui sia funzionale unicamente ad affermare l’esistenza del sodalizio e la sua operatività in tale epoca).
Peraltro, la gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416 cod. pen. non richiede la dimostrazione di una continuità cronologica ininterrotta delle condotte, essendo sufficiente l’accertamento, allo stato degli atti, dell’esistenza di un vincolo stabile e della consapevole adesione dell’indagato allo stesso, anche attraverso condotte non continuative nel tempo ma funzionali alla vita della consorteria (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, omissis, Rv. 285126-02).
3.2. Anche le ulteriori doglianze, nella parte in cui isolano i singoli elementi indiziari, sono del tutto prive di fondamento, in quanto espressive della medesima impostazione frazionata già rilevata.
L’ordinanza impugnata, infatti, ricostruisce il compendio indiziario in chiave unitaria, valorizzando non già dati isolati, ma la loro convergenza nel delineare un contributo stabile e funzionale dell’indagato all’operatività della consorteria.
In tale prospettiva, viene specificamente valorizzato il materiale rinvenuto nello zaino sequestrato al C. e, in particolare, la presenza al suo interno di arnesi da scasso, ricetrasmittenti, chiavi, coltelli, una pistola revolver con cartucce, passamontagna, guanti e centraline per auto, ossia di strumenti coerenti con la predisposizione e l’esecuzione dei delitti contro il patrimonio programmati dal sodalizio.
Il dato è stato posto in correlazione sia con il contenuto del furgone … utilizzato dagli affiliati, sia con gli esiti degli accertamenti tecnici sulle tracce biologiche repertate sul materiale sequestrato, che hanno consentito di ricondurre taluni degli oggetti rinvenuti presso l’abitazione del C. ai coindagati F., S. e A., così evidenziando la diretta riconducibilità delle res sequestrate all’operatività del gruppo e l’inserimento dell’indagato nel circuito relazionale tra i partecipi, tra i quali assume rilievo la figura di F..
Su tali basi, il tribunale del riesame ha ravvisato un contributo dell’indagato in termini di supporto logistico, consistente nella custodia, presso la propria abitazione, di strumenti e mezzi di travisamento funzionali all’attività della societas sceleris, in un contesto di stabile collegamento con i soggetti direttamente coinvolti nelle condotte delittuose.
Le censure difensive si risolvono, quindi, nella sollecitazione di una diversa lettura del compendio indiziario, non consentita in sede di legittimità.
3.3. La difesa deduce altresì vizio di motivazione per travisamento del contenuto di alcune conversazioni intercettate, sostenendo che ne emergerebbe un rapporto di mera stima personale, incompatibile con l’esistenza di un vincolo associativo penalmente rilevante.
Il rilievo non può essere condiviso.
In sede di legittimità, il travisamento della prova è configurabile esclusivamente quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un’informazione inesistente ovvero abbia attribuito al dato probatorio un contenuto oggettivamente e radicalmente diverso da quello effettivo, restando inibita ogni rilettura o reinterpretazione del materiale probatorio nel merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, omissis, Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, omissis, Rv. 234364-01).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non attribuisce alle conversazioni un valore autonomo e avulso dal restante compendio, ma le legge unitamente agli esiti delle perquisizioni e dei sequestri, al contenuto del materiale rinvenuto, nonché agli accertamenti genetici, che hanno evidenziato la riconducibilità di parte degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del C. ai coindagati F., S. e A. e alle azioni delittuose loro ascritte. In tale contesto, i dialoghi sono stati letti – in modo logico e scevro da contraddizioni – come dato coerente con il ruolo operativo attribuito all’indagato nel contesto del sodalizio.
La censura non denuncia un effettivo travisamento della prova, ma propone una diversa interpretazione del significato delle conversazioni, non ammessa nel giudizio di legittimità.
3.4. Da ultimo, la difesa lamenta l’insussistenza dell’affectio societatis, assumendo che gli elementi valorizzati dal tribunale del riesame non dimostrerebbero una volontà stabile di partecipazione all’associazione.
Neppure tale profilo – espressivo della medesima linea difensiva, caratterizzata dalla parcellizzazione degli indizi – è meritevole di accoglimento.
In tema di associazione per delinquere, la consapevolezza dell’adesione al sodalizio può essere desunta da comportamenti significativi che si concretino in una partecipazione attiva e stabile alla sua attività, senza necessità di una esplicita manifestazione di volontà associativa (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, omissis, Rv. 279589-01).
Il tribunale del riesame ha valorizzato non soltanto la disponibilità di un luogo di custodia del materiale utilizzato dal gruppo, ma anche la natura e varietà degli strumenti ivi rinvenuti, il loro collegamento con specifiche azioni delittuose e la riconducibilità di parte di essi ai coindagati F., S. e A., elementi che collocano l’indagato all’interno del medesimo circuito operativo e ne evidenziano il contributo stabile e funzionale, tutti elementi incompatibili con una presenza meramente occasionale o con rapporti di semplice contiguità personale.
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte privata ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente determinata, di euro tremila, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/02/2026






