Cass. pen., sez. I, 11/10/2024 (ud. 11/10/2024, dep. 7/11/2024), n. 41122 (Pres. Siani, Rel. Poscia)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’assenza dei presupposti per l’applicazione della particolare tenuità del fatto può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, dichiarava ambedue gli imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 e 681 cod. pen. (capo a) mentre uno solo di questi anche colpevole del reato di cui all’art. 650 cod. pen. (capo b).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli accusati e, tra i motivi addotti da costoro, era dedotto vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen., vale a dire la particolare tenuità del fatto, può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017).
I risvolti applicativi
Il giudice di merito può rilevare l’assenza dei presupposti per applicare la particolare tenuità del fatto anche tramite una motivazione implicita.