Cass. pen., sez. II, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34259 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il delitto di trasferimento fraudolento di valori abbia natura di reato plurisoggettivo improprio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uno degli indagati e rigettava la richiesta cautelare nei confronti di un altro, in relazione al capo di incolpazione n. 4 (artt. 81, 110 e 512-bis cod. pen.), disponendo al contempo il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno di essi il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 125 comma 3, 321 commi 1 e 2, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 e 512-bis cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l’interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l’eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell’interponente” (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022).
I risvolti applicativi
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. non costituisce un reato plurisoggettivo improprio, bensì una fattispecie a forma libera in cui l’interposto, che assuma la titolarità fittizia di beni o utilità per eludere misure ablatorie o agevolare il riciclaggio e il reimpiego illecito, risponde a titolo di concorso di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.; ne consegue che l’eventuale assoluzione del medesimo interposto in un giudizio separato non esplica un effetto automaticamente liberatorio o preclusivo sulla posizione processuale dell’interponente.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 34259
Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
G. G. nato a … il …
T. S.R.L.
avverso l’ordinanza del 05/05/2026 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nel procedimento a carico di A. D. P. e G. P., in cui erano indagati anche G. G. e G. P., applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di P. e rigettava la richiesta cautelare nei confronti di P. (G. e P. non erano oggetto di richiesta cautelare personale), in relazione al capo di incolpazione n. 4 (artt. 81, 110 e 512-bis cod. pen.) e disponeva il sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di T. S. s.r.l. del saldo del conto corrente intestato ad A. E. s.r.l., del saldo fino alla concorrenza di 15 milioni di euro su conti correnti svizzeri, delle partecipazioni nelle società rumene A. E.s.r.l. e V. s.r.l.,
interamente detenute da T. s.r.l, di cui G. era legale rappresentante. Il difensore di G. formulava richiesta di dissequestro e restituzione di tali partecipazioni e del conto corrente della A. E. s.r.l., rilevando che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione in merito alla posizione di G., ma la richiesta veniva rigettata dal giudice per le indagini preliminari, il quale emetteva decreto di archiviazione per G. e P. in relazione al capo 4); una seconda richiesta di dissequestro e restituzione veniva rigettata dal giudice per le indagini preliminari e l’appello proposto da G. veniva rigettato dal Tribunale del riesame che rilevava, tra l’altro, che l’archiviazione del reato ascritto a titolo di concorso a G. non lo poneva automaticamente nella posizione di terzo estraneo al reato, avendo egli comunque contribuito alla realizzazione del reato sotto il profilo oggettivo.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore di G., eccependo:
2.1. violazione degli artt. 125 comma 3, 321 commi 1 e 2, 322-bis, 325 cod. proc. pen., 110 e 512-bis cod. pen.; violazione dei princìpi in materia di sequestro preventivo di beni formalmente intestati a terzi estranei al reato; motivazione apparente sulla persistente confiscabilità dei beni sequestrati. Il Tribunale aveva mantenuto il vincolo reale su beni formalmente riferibili a soggetti ormai estranei al procedimento sulla base di una non corretta qualificazione della portata della sopravvenuta archiviazione; la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non era stata formulata nel senso della mera carenza del dolo specifico o della mancanza di prova della consapevolezza della finalità elusiva, in quanto la richiesta di archiviazione per non aver commesso il fatto non consentiva di ritenere che G. avesse comunque fornito un contributo oggettivo alla realizzazione del reato; la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il sequestro e la successiva confisca di beni formalmente intestati a terzi siano consentiti solo ove l’accusa dimostri la concreta discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo quindi sufficiente il mero dato formale della vicinanza personale, societaria o negoziale, tra il terzo intestatario e l’indagato e l’ordinanza impugnata non aveva svolto alcun autonomo accertamento sulla concreta e attuale disponibilità dei beni in capo ai residui indagati; né la permanenza del fumus in capo a P.e P. dimostrava la disponibilità sostanziale dei beni in capo agli stessi;
2.2. violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 325 cod. proc. pen., 512-bis e 240 cod. pen., violazione dei princìpi in materia di autonomia patrimoniale societaria, sequestro di partecipazioni sociali e sequestro di beni appartenenti a società terze, motivazione apparente sulla qualificazione dei beni sequestrati come provento del reato. Non vi era stata distinzione tra le partecipazioni sociali nelle società rumene A. E. s.r.l. e V. s.r.l., da un lato, e il conto corrente intestato alla società A. E. s.r.l. dall’altro, impedendo quindi di comprendere quale fosse il concreto rapporto tra ciascuna res sequestrata e il reato provvisoriamente contestato e non chiarendo se il bene oggetto dell’asserita intestazione fittizia fosse costituito dalle partecipazioni sociali in A. E. s.r.l. e V. s.r.l., dalle società rumene in quanto tali, dalle centrali idroelettriche gestite da tali società, dal conto corrente intestato ad A. E. s.r.l., dalle somme presenti su tale conto, dal valore economico dell’operazione societaria ovvero da un complesso indistinto di beni societari: infatti, la partecipazione sociale e il patrimonio della società sono entità giuridiche diverse, per cui se l’ipotesi accusatoria riguarda l’intestazione fittizia delle partecipazioni, il sequestro può riguardare le partecipazioni solo ove si è dimostrato che esse sono nella disponibilità sostanziale dell’indagato; diversamente, il sequestro del conto corrente intestato alla società richiede un ulteriore accertamento, occorrendo dimostrare che le somme ivi depositate costituiscano esse stesse il profitto o il prodotto del reato, ovvero che la società sia un mero schermo fittizio attraverso cui l’indagato esercita una signoria diretta sul patrimonio sociale, accertamento che nel caso in esame era del tutto assente; l’ordinanza impugnata sembrava riferire l’ipotesi accusatoria all’intestazione fittizia delle società rumene e delle relative partecipazioni da un lato, ma dall’altro confermava il vincolo anche sul conto corrente intestato ad A. E. s.r.l., senza spiegare perché le somme presenti su quel conto fossero il prodotto il profitto o l’oggetto della intestazione fittizia e senza considerare che il conto corrente era un bene della società e non del socio in quanto tale; lo stesso Tribunale aveva rinviato al futuro giudizio di merito l’accertamento sull’effettiva titolarità o disponibilità delle società rumene, confermando però il sequestro del conto corrente e delle partecipazioni come se tale accertamento fosse già stato effettuato;
2.3. violazione degli artt. 125, comma 3, 321, commi 1 e 2, 325 cod. proc. pen., 240 cod. pen., motivazione apparente sul periculum in mora, omessa verifica concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità dei beni, violazione dei principi di necessità, attualità e proporzionalità del vincolo reale. Non era stato indicato quali eventi concreti rendessero necessario il mantenimento del vincolo sulle partecipazioni sociali e sul conto corrente intestato ad A. E.s.r.l. e non era stata individuata alcuna concreta possibilità, desunta dalla natura delle partecipazioni sociali o del conto corrente A. E. s.r.l.., che i beni assumessero carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato contestato, ovvero alla commissione di ulteriori reati della stessa specie, né quale condotta illecita avrebbe potuto essere aggravata o protratta mediante la restituzione dei beni; non era stato considerato neppure il decorso del tempo, visto che la condotta contestata risultava collocata nel marzo 2020, il sequestro era di marzo 2022 e l’ordinanza impugnata era intervenuta nel maggio 2026, dopo l’attivazione dei titolari formali e a distanza di anni dalla ricostruzione originaria; si rilevava infine che non era stato indicato alcun comportamento successivo degli istanti volto alla dispersione del patrimonio e non era stato considerato che, nei confronti dei soggetti formalmente titolari dei beni, era stata disposta archiviazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera in cui l’interposto, ove si renda fittiziamente titolare di beni o di utilità al fine di eludere misure ablatorie o di agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e di rimpiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sicché l’eventuale assoluzione del predetto in un separato giudizio non produce necessariamente effetti sulla posizione dell’interponente” (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, omissis, Rv. 283989-03); nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l’avvenuta archiviazione di G. non incidesse sulla sussistenza del reato (peraltro, si deve osservare come l’archiviazione sia stata chiesta nei confronti di G. “per non aver commesso il fatto”, per cui il fatto storico relativo al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. è comunque stato ritenuto sussistente), con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede.
Si deve infatti rilevare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710-01), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692-01), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, omissis, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, omissis, Rv. 248129-01).
Ciò premesso, non si può ritenere sussistente la denunziata violazione di legge nella motivazione del Tribunale, né per quanto riguarda l’irrilevanza della intervenuta archiviazione, né relativamente al fatto che P. fosse il reale dominus delle società delle quali è stato disposto il sequestro (pag. 8 ordinanza impugnata).
1.2. Analoga motivazione vale per il secondo motivo di ricorso, per il quale appare opportuno premettere i fatti, così come ricostruiti nell’ordinanza impugnata. P. gestiva due centrali idroelettriche tramite le società V. E. s.r.l. e A. E.s.r.l.; le due società erano controllate da A.A. s.r.l., che aveva il 98% del capitale sociale, mentre il 2% era di G. e P.; T. s.r.l. deteneva l’intero capitale sociale di A. A. s.r.l., che poi era stata incorporata da T. s.r.l., di cui G. è legale rappresentante. Da tale ricostruzione deriva che T. s.r.l. ha acquisito tutto il patrimonio delle varie società, comprese V. E. s.r.l. e A. E. s.r.l. che, secondo l’ipotesi accusatoria, fanno capo a P.. Pertanto, il sequestro non poteva che riguardare non solo le partecipazioni societarie, ma anche il patrimonio delle società, compreso il conto corrente di A. E. s.r.l., posto che si tratta di bene riconducibile alla società; peraltro, l’art. 20 del cd. codice antimafia prevede che il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.
1.3. Quanto al requisito del periculum, la motivazione è contenuta nell’ultima pagina dell’ordinanza impugnata, nella quale si rileva che il dissequestro delle partecipazioni e del conto corrente di A. E. s.r.l. farebbe tornare nel possesso degli stessi P., con conseguente rischio di protrazione della condotta illecita; quanto al tempo trascorso, in tema di misure cautelari, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione del reato può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo.
2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15/09/2026




