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Differenza tra mera connivenza e concorso penalmente rilevante

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Cass. pen., sez. IV, 29/05/2024 (ud. 29/05/2024, dep. 04/07/2024), n. 26305 (Pres. Dovere, Rel. Ricci)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa l’ipotesi della mera connivenza si distingue quella dal concorso penalmente rilevante.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Caltanissetta confermava un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per una persona accusata di avere commesso, in concorso con un altro soggetto, il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ipotesi della mera connivenza postula che l’agente mantenga un comportamento passivo mentre il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede, invece, un consapevole contributo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa (ex multis Sez. 4, n. 34754 del20/11/2020).

Difatti, per i giudici di piazza Cavour, il giudice di merito, ritenuto che nel caso in esame il ricorrente fosse stato non già mero spettatore della condotta del correo, bensì partecipe dell’acquisto e della detenzione della sostanza stupefacente, aveva fondato tale valutazione su elementi di fatto interpretati in modo (stimato) non irragionevole.

I risvolti applicativi

La mera connivenza implica un comportamento passivo dell’agente, mentre il concorso di persone secondo l’art. 110 del codice penale richiede un contributo consapevole e positivo, sia morale che materiale, alla condotta criminosa altrui.

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