Cerca
Close this search box.

Da cosa può essere desunta la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. V, 15/02/2024 (ud. 15/02/2024, dep. 14/03/2024), n. 10890 (Pres. De Marzo, Rel. Giordano)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava da cosa può essere desunta la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del Riesame di Napoli confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima con la quale era stata applicata agli indagati la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad un caso di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore degli accusati proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, era dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., ritenendosi come non sussistesse una gravità indiziaria per il delitto associativo contestato in questa occasione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte reputava la doglianza summenzionata infondata, con particolare riguardo a quell’orientamento nomofilattico secondo cui la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017).

I risvolti applicativi

La costituzione di una nuova organizzazione mafiosa, alternativa e autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere dedotta da indicatori fattuali come il modo in cui vengono commessi i reati, la presenza di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni del territorio.

Tuttavia, questi indizi devono dimostrare la presenza di peculiari caratteristiche, proprie di un sodalizio criminoso di stampo mafioso, come la stabilità organizzativa, la capacità di intimidazione e il mantenimento dell’omertà e dell’assoggettamento per confermare la natura mafiosa dell’organizzazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10890 Anno 2024

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 15/02/2024

Data Deposito: 14/03/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

M. A. nato a … il …

S. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. RIESAME di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

dato atto, in via preliminare, della comunicazione dell’avv. G. D. G., difensore dei ricorrenti, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 14 febbraio 2024, ed attestante l’impossibilità di presenziare all’udienza;

data per svolta la relazione del Consigliere ROSARIA GIORDANO;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata ai ricorrenti la misura cautelare della custodia in carcere per avere lo S. costituito e promosso un’associazione di tipo … avente la finalità di assumere il controllo della zona T. e delle aree limitrofe, nel quartiere C. di N., e, quanto al M., per aver partecipato a detta associazione, oltre al compimento da parte degli stessi, secondo le imputazioni provvisorie, di una serie di reati fine.

2. Avverso la richiamata ordinanza gli indagati hanno proposto ricorsi per cassazione, di identico tenore, mediante il comune difensore di fiducia, avv. G. D. G., affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen., anche rispetto al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., e deducono, inoltre, assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della relativa motivazione.

A fondamento dell’articolato motivo deducono insussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo contestato nel capo A) dell’imputazione provvisoria.

Evidenziano a riguardo, in primis, che la condotta associativa non è stata collocata in un preciso periodo temporale, con peculiare riguardo al momento nel quale avrebbe avuto inizio l’attività delittuosa, con conseguente violazione del diritto di difesa, non potendosi individuare, peraltro, tale momento con riguardo al compimento dei reati ritenuti fine dell’associazione stessa.

Ad ogni modo i ricorrenti soggiungono che detti delitti sarebbero stati commessi, in base alle stesse imputazioni provvisorie, nel limitato periodo di tempo che va dal luglio al settembre dell’anno 2023, inidoneo a denotare la stabilità che connota un’associazione criminale.

Peraltro, l’esistenza dell’associazione non potrebbe ritenersi configurata per “traslazione” in ragione dei rapporti con l’Alleanza di …, che sarebbero stati desunti da elementi privi di effettiva rilevanza sul piano istruttorio come, ad esempio, dall’intercettazione di una telefonata tra lo S. e la fidanzata nella quale il primo si giustificava di non aver potuto rispondere al telefono perché si trovava a fare un servizio a ….

Inoltre, non potrebbe essere attribuito alcun rilievo istruttorio alle propalazioni del collaboratore di giustizia … perché riferite al periodo sino al 10 agosto 2019, anteriore alla presunta costituzione dell’associazione.

Infine, neppure potrebbe ritenersi sussistente un’associazione articolata per il presunto compimento di reati fine sulla scorta di un inammissibile automatismo probatorio.

2.2. Mediante il secondo motivo i ricorrenti denunciano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza poiché le stesse sarebbero state ravvisate, sin dal titolo custodiale originario, sulla scorta di mere clausole di stile, inidonee a rappresentare l’attualità e concretezza necessaria alla configurabilità delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo dei ricorsi non è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Occorre innanzi tutto ricordare, su un piano generale, che la costituzione di una nuova organizzazione di tipo mafioso, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275037 – 01; Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, omissis, Rv. 270736 – 01).

Inoltre, come hanno sottolineato le Sezioni Unite nella pronuncia “C.”, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, omissis, Rv. 218376 – 01).

Orbene, la decisione impugnata si è mossa nel solco degli enunciati principi laddove la stessa ha puntualmente individuato, facendo riferimento sia alle motivazioni della conforme ordinanza del G.I.P. che agli elementi istruttori acquisiti nel corso delle indagini, la genesi dell’associazione camorristica promossa dallo S..

A riguardo, si è evidenziato che questi, una volta tornato a … alla fine dell’anno 2022, dopo un periodo di detenzione, con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha iniziato a porre in essere, insieme ai propri complici, una serie di fatti delittuosi volti a iniziare una “guerra” per acquisire il controllo del territorio della zona T., dominato dai … e dai ….

A differenza di quanto prospettato dalla difesa degli imputati di qui il momento di costituzione e di affermazione con metodi intimidatori dell’associazione dominata dal ricorrente S. sul territorio di riferimento è stato dunque puntualmente individuato nell’arresto del F. il ….

Infatti da quel momento il predetto indagato ha deciso, facendo affidamento su alcuni fedelissimi, di affermarsi nella zona con metodi militari, imponendo la propria forza con continue sparatorie volte ad intimidire quanti non si conformavano alle indicazioni dello stesso, ad esempio rispetto alle richieste estorsive.

Gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza del delitto associativo in sé e per sé considerato si rinvengono, nella congrua motivazione resa a tal fine dal Tribunale del Riesame di Napoli, in plurimi elementi quali, tra gli altri: le intercettazioni nelle quali lo stesso indagato, già il 1° marzo 2023, conferma di essere a capo del quartiere alla sua interlocutrice; le immagini delle telecamere del quartiere C. nel quale si vedono l’indagato e gli affiliati alla sua associazione che, usando telefoni per comunicare in modo continuativo, scorrono armati e sparano per mantenere il comando del quartiere; la circostanza che l’affiliato …, detto “…”, si è rivolto proprio allo S. per organizzare un raid volto a vendicare un “affronto” subito dalla famiglia della compagna (raid cui ha partecipato anche il ricorrente M.).

La stabilità del vincolo associativo, nei mesi che vanno dal marzo al settembre 2023 – e che sono dunque sei e non due, come assunto dalla difesa dei ricorrenti – è anch’essa logicamente argomentata dalla decisione oggetto di ricorso laddove pone in evidenza che lo S. operava sempre con un determinato gruppo di ragazzi e secondo modalità analoghe, come paradigmaticamente avvenuto nel corso delle plurime azioni aggressive commesse (anche in questo caso con la partecipazione dell’indagato M.) nelle date dell’8, del 15 e del 26 luglio 2023, nonché dalle diverse estorsioni poste in essere dal gruppo, anche sino al settembre 2023.

La pluralità degli indicati reati fine, commessi dai medesimi soggetti che prima di agire si rivolgevano allo S. presso il cui domicilio si recavano prendendo i necessari “ordini” e “direttive”, hanno consentito correttamente alla decisione impugnata di inferire, in forza dei criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite “C.”, l’esistenza del vincolo associativo e il ruolo dominante ivi svolto dal capo.

2. Dall’infondatezza del primo motivo deriva la manifesta infondatezza del secondo, atteso che, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa (ex plurimis, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, omissis, Rv. 282131 — 01).

Tale prova non è stata fornita dagli indagati, i quali hanno negato in radice nella loro impostazione difensiva l’esistenza del sodalizio criminale, rispetto al quale, come si è detto, sono stati correttamente individuati gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’emissione del provvedimento cautelare.

3. I ricorsi devono dunque essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Leggi anche

Contenuti Correlati