Cosa richiede la sussistenza dell’aggravante della crudeltà verso le persone?

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Cass. pen., sez. I, 3/06/2026 (ud. 3/06/2026, dep. 3/09/2026), n. 32824 (Pres. Centofanti, Rel. Monaco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa è richiesto ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assiste di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza di primo grado, rideterminava la pena in anni ventuno di reclusione, confermando nel resto una condanna pronunciata sempre dalla Corte di Assise partenopea nei confronti di un imputato in relazione al reato di cui all’art. 575 cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un “quid pluris” rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario» (Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’integrazione dell’aggravante della crudeltà ex art. 61, n. 4, c.p.[1], è sufficiente che la condotta si traduca in un quid pluris di gratuita sofferenza arrecata anche a persone diverse dalla vittima, rispetto a quanto ordinariamente necessario per la consumazione del reato, poiché tale gratuità denota la particolare riprovevolezza della condotta e l’insensibilità del reo ai valori umanitari.

[1]Ai sensi del quale: “Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: (…) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32824 Anno 2026

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udienza: 03/06/2026

Data Deposito: 03/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. S. M. nato … il …, avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di Assise di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Elisabetta Ceniccola per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell’avv. E. I. che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2026, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni ventuno di reclusione e ha confermato nel resto la condanna pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli il 24 giugno 2025 nei confronti di M. D. S. in relazione al reato di cui all’art. 575 cod. pen.

2. M. D. S. è stato sottoposto a indagini e condannato per avere cagionato la morte di M. P. colpendolo al viso, al collo e al torace con 92 coltellate, per lo più inferte nella zona del viso.

Lo svolgimento di quanto accaduto è sostanzialmente pacifico e l’imputato ha ammesso di avere colpito la persona offesa nel corso di una discussione e ha affermato di avere agito dopo avere assunto un abbondante quantitativo di cocaina.

Nel corso del processo e nei motivi di appello la difesa ha concentrato le proprie critiche sulla sussistenza dell’aggravante della crudeltà, sul mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, in ordine al giudizio di bilanciamento operato tra la recidiva e le aggravanti e le attenuanti generiche e quanto alla determinazione della pena.

La Corte territoriale, che pure ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio rideterminando la pena nel minimo edittale, ha respinto le ulteriori doglianze valorizzando il numero delle coltellate inferte e l’enorme sproporzione tra l’asserita provocazione e la reazione dell’imputato.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà. Nel primo articolato motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sul punto sarebbe errata e che la motivazione, che si fonderebbe esclusivamente sul numero dei colpi inferti, non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza dell’aggravante. Ciò anche considerata la componente soggettiva che caratterizza l’aggravante e, quindi, lo stato dell’imputato al momento del fatto e la condotta posta in essere dalla vittima, elementi questi che nell’ambito di un reato d’impeto avrebbero determinato nell’agente una reazione abnorme e nevrotica per cui il solo fattore numerico non sarebbe sufficiente a ritenere che lo stesso volesse infliggere delle gratuite sofferenze.

3.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione con specifico riferimento alla carenza di considerazione delle modalità di svolgimento del fatto e, nello specifico, dello “stato d’ira” determinato dalla condotta tenuta dalla vittima e caratterizzata da ripetute offese e dall’avere minacciato l’imputato con un coltello.

4. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Elisabetta Ceniccola chiede il rigetto del ricorso.

5. In data 25 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la l’avv. E. I., ulteriormente approfonditi gli argomenti oggetto del primo motivo, insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della crudeltà.

La doglianza è infondata.

2.1. Il fondamento dell’aggravante della crudeltà, come più volte precisato da questa Corte, va individuato nella maggiore meritevolezza di pena che connota le condotte nelle quali le concrete modalità dell’azione rivelino un effettivo superamento della normale offensività causale diretta alla produzione dell’evento, attraverso la volontaria inflizione alla vittima di sofferenze ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella realizzazione del fatto tipico.

Sotto tale profilo, pertanto, si deve ribadire che la circostanza di cui all’art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, e questa deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del, Rv. 267629 – 01; Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv. 272827 – 01; cfr. anche Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, Q, Rv. 272828 – 01 nel senso che «ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell’avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l’azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un “quid pluris” rispetto all’esplicazione ordinaria dell’attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l’indole malvagia e l’insensibilità a ogni richiamo umanitario»).

Ciò in quanto il sistema penale non consente di valorizzare più volte, neppure sul piano circostanziale, la medesima condotta causativa dell’evento tipizzato dalla norma incriminatrice, ostandovi il divieto di bis in idem sostanziale, quale corollario dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).

In tale prospettiva, come pure correttamente evidenziato nel ricorso, non è da solo sufficiente il riferimento alla mera reiterazione dei colpi inferti in quanto tale elemento non è di per sé idoneo a integrare l’aggravante dell’avere agito con crudeltà, ove l’azione non ecceda i limiti connaturali alla produzione dell’evento perseguito e non si traduca in una manifestazione di efferatezza fine a sé stessa (Sez. 1, n. 725 del 24/10/2013, omissis, Rv. 258358 – 01) e la valutazione sul punto, non potendosi fissare in astratto la soglia numerica dei colpi oltre la quale l’omicidio debba ritenersi aggravato dalla crudeltà, deve essere effettuata dal giudice di merito avendo riguardo alle modalità complessive dell’azione e al correlato atteggiamento psicologico dell’agente (Sez. 1, n. 8272 del 04/12/2025, omissis, Rv. 289629 – 01; Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, P, Rv. 262595 – 01).

2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati e la motivazione sul punto risulta adeguata e coerente.

In merito alla doglianza sollevata con l’atto di appello il provvedimento si esprime espressamente richiamando quanto riferito deal consulente circa le modalità con cui è l’imputato ha utilizzato il coltello – “usato con una manovra orizzontale per tagliare l’epidermide, il che avveniva nelle tantissime piccole lesioni al viso di cui sopra, altre volte, quando voleva penetrare, usava il coltello

il coltello a mo’ di pugnale” (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) – per cui la conclusione del giudice di merito (“l’abilità nella manipolazione del coltello, utilizzato per scopi diversi, depone per la capacità della gente di distinguere l’atto di colpire per uccidere da quello di colpire per arrecare sofferenza, usare inutili servizi atte a sfigurare la vittima; deve perciò ritenersi che pur agendo a seguito di un corto circuito ovvero di un tracollo emotivo l’imputato conservava piena lucidità e assoluta freddezza nel suo agire”, pagina 21 della sentenza impugnata) è corretta e non è sindacabile in questa sede.

Tutto ciò, inoltre, considerata la circostanza, cui la Corte territoriale ha coerentemente attribuito rilievo dirimente, che l’imputato, dopo avere colpito 92 volte la vittima, si è lavato le mani e si è allontanato lasciandola agonizzante (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).

3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione con specifico riferimento alla carenza di considerazione delle modalità di svolgimento del fatto e, nello specifico, dello “stato d’ira” determinato dalla condotta tenuta dalla vittima e caratterizzata da ripetute offese e dall’avere minacciato l’imputato con un coltello.

La doglianza è infondata.

3.1. L’attenuante della provocazione è configurabile qualora la reazione dell’agente trovi origine in uno “stato d’ira”, costituito da un’alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo, originato da un “fatto ingiusto altrui”, un fatto cioè connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (da ultimo Sez. 1, n. 19150 del 16/2/2023, omissis, Rv 284549-01).

Tra lo “stato d’ira” e il “fatto ingiusto”, cioè tra l’offesa e la reazione, d’altro canto, deve sussistere un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità così che, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, è necessario che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta (così da ultimo Sez. 1, n- 19150 del 16/2/2023, omissis, Rv 284549-01 che testualmente riporta Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, omissis, Rv. 275894 – 01).

In una corretta prospettiva, infatti, la circostanza attenuante non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira stessa (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, omissis, Rv. 282823 – 01; Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01).

Ciò in quanto la proporzione tra fatto ingiusto e reazione, benché non costituisca elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostante attenuante, assume comunque rilievo al fine di verificare in concreto la sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione poiché, in presenza di una sproporzione di notevole entità, si deve ritenere che il fatto provocatorio sia una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell’agente (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01; Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, omissis, Rv. 165718 – 01)

Per tale ragione, se per la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessaria una relazione definibile di adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto perché il nesso causale tra il secondo e la prima va escluso qualora l’evidente sproporzione tra i due sia tale da far scadere l’antecedente fattuale a mera occasione del dispiegamento del fatto violento successivo (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 242622 -01).

Il criterio della proporzione, quindi, a fronte della molteplicità delle spinte emotive all’azione, rileva quale indicatore di una relazione di causalità psicologica al fine di distinguere i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta.

In tal senso, pertanto, si deve ribadire che ‹‹per quanto i criteri di adeguatezza e proporzione tra fatto ingiusto e reazione non siano propri della circostanza in esame, ciò nonostante una evidente e macroscopica differenza tra tali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d’ira prodotto dal fatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi del necessario nesso di casualità, rappresentando l’offesa precedente soltanto l’occasione per estrinsecare impulsi violenti›› (così testualmente Sez. 1, n. 12816 del 31/1/2017, omissis, n.m. e Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799 – 01).

3.2. Anche in ordine all’invocata richiesta di riconoscimento dell’attenuante della provocazione il giudice di appello si è conformato ai principi indicati da questa Corte.

Come ineccepibilmente evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, la reazione dell’imputato risulta del tutto incomparabile rispetto alla provocazione ricevuta, soprattutto laddove si pensi che la vittima, soggetto ottantunenne ormai reso innocuo per essere stato spossessato del coltello che in origine brandiva, è stata inseguita per casa, trascinata e colpita per 92 volte sino a morte, all’esito di un’azione talmente crudele ed abnorme da non potere rientrare, all’evidenza, nel perimetro dell’adeguatezza causale richiesto per il riconoscimento dell’attenuante (così, correttamente, pagina 24 della sentenza impugnata).

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 03/06/2026

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