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Cosa presuppone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena?

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Cass. pen., sez. I, 20/12/2023 (ud. 20/12/2023, dep. 21/03/2024), n. 13022 (Pres. Casa, Rel. Cappuccio)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 168)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava cosa presuppone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena irrogata ad una persona che era stata condannata in via definitiva alla pena di un anno e nove mesi di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si deduceva la violazione di legge sul rilievo che il decorso, tra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena della revoca della cui sospensione condizionale si discuteva e l’irrevocabilità della decisione relativa al reato anteriormente commesso, ammontava ad un lasso temporale superiore al quinquennio e, pertanto, si trattava di una circostanza ostativa all’applicazione del disposto dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. prevede che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti rispettivamente, di cinque e due anni, per delitti e contravvenzioni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato, il condannato riporta un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. – richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo cui tale revoca presuppone che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, ma prima della scadenza dei termini di durata della sospensione (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023; Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017).

Quindi, sempre per i giudici di piazza Cavour, in considerazione del fatto che, se, nel caso di revoca di diritto per commissione del reato entro il periodo di sospensione, la condotta sopravvenuta vale a smentire, in concreto, la prognosi formulata ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen. (ovvero la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati), in quello di condanna per fatto precedente all’irrevocabilità della condanna a pena sospesa, la ratio della revoca si rinviene, invece, nella diversa esigenza di evitare che il reo fruisca, grazie allo sfalsamento cronologico dell’accertamento dei vari reati da lui commessi, della sospensione di pena in misura superiore, nel complesso, ai limiti previsto all’art. 163 cod. pen., facendosene conseguire da ciò, quanto all’ipotesi regolata dall’art. 168, primo comma, n. 2), coc, pen., la necessità di tener conto, in chiave ostativa alla revoca, dell’effetto estintivo del reato prodotto dall’integrale decorso, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, del periodo di verifica della correttezza della positiva previsione formulata dal giudice in merito al futuro comportamento del condannato.

Orbene, alla stregua di siffatte considerazioni, non avendo il Tribunale di Padova fatto una corretta applicazione di questi criteri ermeneutici, il provvedimento impugnato era annullato senza rinvio.

I risvolti applicativi

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena richiede che la condanna per il precedente reato sia diventata definitiva dopo la concessione del beneficio, ma prima della scadenza della sospensione stessa.

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