Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 8/10/2026), n. 35660 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamore)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per Cassazione spetti all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Cassazione annullava sentenza del Tribunale di Padova, con la quale l’imputato era stato assolto dal delitto di violenza a pubblico ufficiale, con rinvio per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso straordinario per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, si doleva del fatto che i giudici di legittimità ordinaria non avessero menzionato la memoria contenente conclusioni scritte, e conseguentemente non avessero esaminato le argomentazioni difensive ivi prospettate nell’interesse del ricorrente, con le quali era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale per difetto di legittimazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo l’imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come “condannato”, qualità alla quale la norma ricollega la legittimazione all’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 43661 del 13/04/2015; Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014).
I risvolti applicativi
La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.[1] non spetta all’imputato qualora la Cassazione pronunci sentenza di annullamento con rinvio senza accertamento della responsabilità, poiché in tale ipotesi egli non riveste la qualifica di “condannato” richiesta dalla norma.
[1]Ai sensi del quale: “1. E’ ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35660 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: CARDAMONE DANIELA
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O. A. I., nato in … il …
avverso la sentenza del 21/04/2026 della Corte di cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, conclusioni alle quali si è riportato il Sostituto Procuratore Generale Marco Patarnello;
letta la memoria difensiva, depositata il 26 giugno 2026, di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma dell’avv. D. D..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 18172 del 21 aprile 2026, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale A. I. O. era stato assolto dal delitto di violenza a pubblico ufficiale, con rinvio per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la difesa lamenta che la Corte di cassazione non ha menzionato la memoria contenente conclusioni scritte, depositata in data 11 aprile 2026, e conseguentemente non ha esaminato le argomentazioni difensive ivi prospettate nell’interesse del ricorrente, con le quali era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale per difetto di legittimazione.
3. Con conclusioni scritte, anche in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, depositate in data 26 giugno 2026, il difensore deduce che l’atto introduttivo del presente procedimento non integra un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non essendo egli munito di procura speciale anche in ragione dell’irreperibilità dell’assistito, bensì un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di correzione d’ufficio della Corte in relazione all’omessa considerazione delle conclusioni difensive nella sentenza n. 18172 del 2026;
ribadisce che la Corte non aveva esaminato la doglianza concernente il difetto di legittimazione della Procura Generale all’impugnazione, questione ritenuta decisiva ai fini del giudizio; chiede quindi che la Corte, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., proceda alla valutazione delle conclusioni difensive non considerate nella predetta sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso straordinario, così qualificata l’istanza difensiva avuto riguardo al suo contenuto sostanziale, è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. In premessa, va, anzitutto, ricordato che, in tema di ricorso straordinario per cassazione, l’art. 625-bis cod. proc. pen. disciplina due ipotesi eterogenee: l’errore materiale e l’errore di fatto.
L’errore materiale consiste in una svista, un lapsus espressivo, da cui derivi un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa, senza però alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo posto a base della decisione; l’errore materiale si risolve, dunque, nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva correttamente formatasi.
L’errore di fatto, invece, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato da una decisiva incidenza sul processo formativo della volontà, il quale risulta viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, omissis, Rv. 263686-01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, omissis, Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, omissis, Rv. 221280-01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, omissis, Rv. 273193-01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, omissis, Rv. 271145-01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265248-01).
Nel caso in esame, il difensore, pur formalmente qualificando la sua istanza come proposta ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. e dunque sollecitatoria di correzione di un errore materiale, chiede che la Corte di cassazione consideri, ai fini del decidere, la memoria difensiva datata 11 aprile 2026, alla quale nella sentenza n. 18172 del 2026 non si fa riferimento, e che valuti le doglianze ivi contenute. La deduzione difensiva postula, dunque, non un mero errore materiale, bensì un errore percettivo nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, che avrebbe inciso in modo determinante sul processo formativo della volontà della Corte, viziandolo per effetto dell’inesatta percezione delle risultanze processuali.
L’atto introduttivo del presente giudizio deve essere pertanto qualificato, secondo il suo contenuto effettivo, come deduzione di errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. e deve pertanto rispettarne i requisiti, ovvero il termine di centottanta giorni e, ove l’iniziativa sia assunta dal difensore in nome del condannato, la procura speciale.
Ne consegue che, trattandosi di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deve rilevarsi la sua inammissibilità in quanto proposto da difensore non munito di procura speciale, circostanza peraltro espressamente riconosciuta dal medesimo difensore (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, omissis, Rv. 264048-01; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, omissis, Rv. 269186-01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, omissis, Rv. 263207-01; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, omissis, Rv. 252456-01).
3. Deve poi rilevarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, attinente al difetto di legittimazione dell’imputato.
Si osserva, infatti, che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all’imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l’accertamento della responsabilità, non potendo l’imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come “condannato”, qualità alla quale la norma ricollega la legittimazione all’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 43661 del 13/04/2015, omissis, Rv. 264922-01; Sez. 6, n. 46066 del 17/09/2014, omissis, Rv. 260820-01).
Ne consegue che, nel caso in esame, il ricorso straordinario è inammissibile anche per carenza di legittimazione dell’imputato, poiché la sentenza della Corte di cassazione n. 18172 del 21 aprile 2026 ha annullato con rinvio la pronuncia di assoluzione emessa nei suoi confronti, senza alcun definitivo accertamento di responsabilità.
4. Va inoltre ribadito che l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell’errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso; la mera qualificazione della svista come errore di fatto non può tuttavia giustificare, di per sé, l’accoglimento del ricorso straordinario proposto a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., possibile solo ove si accerti che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, omissis, Rv. 221283-01).
4.1. Tali princìpi sono stati ribaditi con specifico riferimento all’omesso esame di memoria difensiva.
È stato invero affermato che, in tema di ricorso straordinario, l’omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza di una censura, la cui presenza sia
immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, omissis, Rv. 282384-01; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 243773-01).
4.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la doglianza difensiva risulta manifestamente estranea al paradigma dell’errore di fatto revocatorio.
La difesa deduce che la memoria depositata l’11 aprile 2026 non è stata espressamente menzionata nella sentenza della Corte di cassazione n. 18172 del 2026. In detta memoria, allegata al presente ricorso, veniva dedotta la questione della mancanza di legittimazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale. In particolare, si sosteneva che, essendo la sentenza di proscioglimento di primo grado appellabile, il Procuratore generale avrebbe potuto proporre ricorso per saltum soltanto in caso di acquiescenza del pubblico ministero, non sussistente nel caso di specie.
Senonché, nel caso in esame, la mancata menzione della memoria dell’11 aprile 2026 non equivale a omessa percezione della questione dedotta. Dalla sentenza n. 18172 del 2026 emerge, infatti, che la Corte di cassazione ha esaminato la questione preliminare posta dalla difesa, escludendo la configurabilità di un ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. e qualificando l’impugnazione del Procuratore generale come ricorso ordinario per cassazione avverso una sentenza assolutoria emessa in un procedimento soggetto a citazione diretta a giudizio ex art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha infatti affermato che, trattandosi di reato soggetto a citazione diretta, la sentenza assolutoria era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e quindi impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, con possibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza le limitazioni previste per il ricorso immediato di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Tale affermazione risolveva alla radice la prospettazione difensiva, escludendo il presupposto stesso su cui essa si fondava, ossia la configurabilità di un ricorso per saltum e la conseguente necessità di accertare l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica.
Ne consegue che la questione non è stata ignorata dalla Corte di legittimità, ma è stata vagliata e superata attraverso una diversa e assorbente qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione proposto dal Pubblico ministero. La censura difensiva non individua, pertanto, alcuna falsa percezione degli atti processuali, né alcuna inesistente supposizione circa il contenuto degli stessi, ma si limita a contestare la soluzione giuridica accolta nella sentenza, prospettando una lettura alternativa del regime di impugnabilità della sentenza assolutoria. Una simile doglianza, in quanto attinente alla qualificazione giuridica dell’impugnazione e alla portata applicativa degli artt. 550, comma 2, 593, comma 2, e 569, comma 3, cod. proc. pen. non può essere veicolata mediante il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., il quale non costituisce un ulteriore grado di giudizio né
consente la revisione del ragionamento decisorio della Corte di cassazione.
4.3. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente non ha assolto l’onere, impostogli dalla giurisprudenza di legittimità, di dimostrare che la doglianza asseritamente omessa fosse decisiva e che il suo mancato esame fosse effetto di un errore percettivo. La circostanza che la memoria difensiva non sia stata nominativamente citata nella motivazione non è, di per sé, significativa, tanto più quando la questione giuridica ivi prospettata risulti incompatibile con la premessa argomentativa espressamente posta dalla Corte di cassazione a fondamento della decisione. In tale ipotesi, la doglianza deve ritenersi implicitamente e comunque inequivocamente disattesa, non essendo consentito trasformare il dissenso rispetto alla ratio decidendi in vizio revocatorio.
4.4. In definitiva, il ricorso straordinario mira a rimettere in discussione una questione di diritto già scrutinata dalla Corte di cassazione e risolta mediante l’affermazione della natura ordinaria del ricorso proposto dal pubblico ministero, in ragione dell’inappellabilità della sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel procedimento disciplinato dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. Esso non denuncia una svista materiale, né un errore di percezione nella lettura degli atti, ma sollecita una rivalutazione della decisione già assunta dalla Corte di legittimità, estranea all’ambito applicativo dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
5. Per tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/09/2026





