Disattivare l’allarme con codici ottenuti indebitamente integra l’aggravante del mezzo fraudolento?

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Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 6/10/2026), n. 35476 (Pres. Pistorelli, Rel. Guardiano)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento la disattivazione dell’allarme effettuata attraverso i relativi codici di cui aveva ottenuto indebitamente la disponibilità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con cui il Tribunale di Velletri, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 2), e 61, n. 11, cod. pen., in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell’imputazione.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell’utilizzo di un mezzo fraudolento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento la disattivazione dell’allarme effettuata dal ricorrente attraverso i relativi codici di cui aveva ottenuto indebitamente la disponibilità, essendo essa finalizzata senza ombra di dubbio a vanificare la protezione dei beni assicurata dal suddetto sistema (cfr. nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005, Rv. 232523 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219, secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l’utilizzazione, al fine di introdursi nel luogo del reato, di una chiave vera ottenuta indebitamente).

I risvolti applicativi

Integra l’aggravante del mezzo fraudolento la disattivazione del sistema di allarme tramite codici indebitamente ottenuti, trattandosi di una condotta univocamente preordinata a vanificare la protezione e la difesa dei beni apprestata dal predetto dispositivo di sicurezza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 35476

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 25/06/2026

Data Deposito: 06/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: G. A. nato a … il …

avverso la sentenza del 06/02/2026 della Corte d’appello di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale di Velletri, in data 15.7.2025, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato G. A., oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 624 e 625, co. 1, n. 2), e 61, n. 11, cod. pen., in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell’imputazione, per essersi impadronito di diversi quantitativi di merce, sottraendoli dai banchi del supermercato “D. s.r.l.”, commettendo i fatti abusando della sua qualità di dipendente e utilizzando un mezzo fraudolento.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il G., lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta contestata al capo A) in forma di tentativo, in quanto, come emerge dagli atti e dalla stessa sentenza, l’azione del prevenuto è stata “sostanzialmente” seguita “in diretta” dalla polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, il cui intervento si è verificato nel momento esatto in cui l’imputato, salito a bordo della propria auto, si accingeva a lasciare il parcheggio sotterraneo, area di stretta pertinenza del supermercato, dunque ancora ricompresa nella sfera di dominio e di vigilanza dell’avente diritto. Ne consegue che il G. non ha mai avuto un’autonoma disponibilità della merce, essendo stata la sua azione costantemente monitorata e neutralizzata “in continenti”: 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i tredici episodi di furto contestati nel capo B), fondata su di una motivazione generica, essendosi la corte territoriale limitata a una valutazione complessiva e cumulativa degli elementi di prova, senza verificare la loro specifica idoneità a fondare la responsabilità dell’imputato per ciascuno dei tredici episodi contestati; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell’utilizzo di un mezzo fraudolento, posto che, da un lato, la motivazione si fonda su un presupposto fattuale (il prevenuto “non era tra i lavoratori cui erano stati forniti i codici” secondo quanto dichiarato dalla persona offesa) in realtà indimostrato, essendo del tutto plausibile che il G., quale dipendente addetto al reparto macelleria, potesse avere accesso ai codici necessari per la disattivazione del sistema di allarme per ragioni operative, anche solo per l’apertura anticipata del proprio reparto; dall’altro, la disattivazione dell’allarme da parte dell’imputato non costituisce un raggiro o uno stratagemma volto a ingannare la vigilanza, ma è la mera pre-condizione per poter agire indisturbato, concretizzando l’abuso del rapporto di fiducia già sanzionato dalla (correttamente riqualificata in primo grado) aggravante dell’abuso di prestazione d’opera; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo rispetto alla gravità dei fatti.

2.2. Con requisitoria e conclusioni scritte del 24.5.2026, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Sabina Passafiume, chiede il rigetto del ricorso.

Con memoria dell’11.6.2026, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell’imputato, avv. A. C., nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie censure.

3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili.

4. Infondato, in particolare, appare il primo motivo di ricorso.

Invero, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento maggioritario, condiviso dal Collegio, integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza.

In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un’iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo (cfr. Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Rv. 288010 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32582 del 04/07/2025, Rv. 288677 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 39373 del 20/11/2025, Rv. 289090 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 – 01; in senso contrario, cfr. l’isolata Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Rv. 282969).

In applicazione di tale principio, non è revocabile in dubbio che la condotta del ricorrente integri una fattispecie di furto consumato

Come evidenziato dalla corte territoriale, infatti, la polizia giudiziaria aveva predisposto un servizio di appostamento nelle prime ore della mattina del 10.4.2025, assistendo “in diretta” al furto di merce che il G. aveva prelevato dai banchi del supermercato, riponendola nel bagagliaio della propria autovettura, parcheggiata nel posteggio sotterraneo, per poi procedere al fermo dell’imputato, in un secondo momento, quando quest’ultimo alle ore 12.55., salito in automobile, stava per lasciare il parcheggio.

Senza tacere, peraltro, che risulta indimostrato l’assunto difensivo secondo cui l’azione dell’imputato sarebbe stata monitorata senza soluzione di continuità dalla polizia giudiziaria.

5. Inammissibile, perché generico, appare il secondo motivo di ricorso, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei medesimi rilievi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, omissis, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, omissis, Rv. 243838).

Il ricorrente, invero, non si confronta realmente con la motivazione della corte territoriale, che, secondo un percorso argomentativo assolutamente coerente, ha sottolineato come la prova della consumazione dei singoli episodi di furto contestati nel capo B) si tragga dai filmati delle telecamere di sorveglianza; dalla dettagliata denuncia del responsabile del supermercato, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, e, non da ultimo, dall’ammissione degli addebiti operata dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso in sede di udienza di convalida del fermo, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è stata generica, avendo riguardato tutti i fatti che il giudice per le indagini preliminari gli aveva preliminarmente contestato, con l’indicazione degli elementi di prova a suo carico, sia pure in forma sintetica (cfr. pp. 4 e 5 della sentenza oggetto di ricorso).

6. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, che appare anche inammissibile nella parte in cui propone una lettura alternativa dei fatti ipotizzando che l’imputato, nonostante le dichiarazioni in senso contrario della persona offesa, quale dipendente addetto al reparto macelleria, potesse avere avuto la disponibilità dei codici necessari alla disattivazione del sistema di allarme per ragioni operative, anche solo per l’apertura anticipata del proprio reparto.

Al riguardo occorre ribadire il consolidato principio, secondo cui nel giudizio presso la Corte di Cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, omissis, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, omissis, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, omissis, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per un’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, come quella proposta dal G., indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482, pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, omissis, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, omissis, Rv. 235507).

Infondata, invece, è la censura sull’impossibilità di configurare la circostanza aggravante dell’uso di un mezzo fraudolento, che, secondo l’impostazione difensiva, dovrebbe considerarsi “assorbita” nella ritenuta circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera.

Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, co. 1, n. 2), c.p., delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (cfr. Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013, rv. 255974).

Essa, pertanto, è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (cfr. Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, rv. 275271).

Il concetto di frode, in altri termini, racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose (cfr. Sez. 5, n. 3005 del 19/10/2020, Rv. 280256 – 01).

In applicazione di tali principi non è revocabile in dubbio che la disattivazione dell’allarme effettuata dal ricorrente attraverso i relativi codici di cui aveva ottenuto indebitamente la disponibilità, rientri nella suddetta nozione, essendo finalizzata senza ombra di dubbio a vanificare la protezione dei beni assicurata dal suddetto sistema (cfr. nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 40793 del 23/09/2005, Rv. 232523 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 22127 del 28/04/2022, Rv. 283219, secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l’utilizzazione, al fine di introdursi nel luogo del reato, di una chiave vera ottenuta indebitamente).

Tale condotta va tenuta distinta dalla circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione di opera ex art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., che rappresenta l’antecedente logico dell’utilizzazione del mezzo fraudolento, dovendosi individuare la sua ratio nel punire più severamente chi si avvale di un rapporto giuridico improntato sulla fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (cfr., ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 11631 del 27/02/2020, Rv. 278720 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 49523 del 29/11/2019, Rv. 278243 – 03).

7. Inammissibile, infine, risulta l’ultimo motivo di ricorso, che si presenta come una censura sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede.

Alla luce dei principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, costantemente ribaditi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, altri, Rv. 248244), giustificandosi, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali o della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte di appello, che ha fondato la sua decisione al riguardo sulla gravità dei fatti, desunta dall’entità del danno arrecato alla persona offesa (pari a diverse migliaia di euro) e all’intensità del dolo, evidenziando, al tempo stesso, l’assenza di reali segni di resipiscenza da parte dell’imputato, che non ha risarcito in alcun modo la persona offesa, e l’impossibilità di valorizzare l’ammissione di responsabilità operata dal G., trattandosi di una scelta “imposta” dall’evidenza delle prove a suo carico.

Identiche ragioni sono state poste dalla Corte di appello con motivazione immune dai denunciati vizi in ordine alla dosimetria della pena (cfr. pp. 6-7).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/06/2026

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