L’istanza di restituzione nel termine per impugnare ha natura subordinata o alternativa rispetto all’accertamento del titolo esecutivo?

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Cass. pen., sez. IV, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35178 (Pres. Bellini, Rel. Lauro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione debba essere logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava, poiché tardivamente proposta, una richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del richiedente il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, censurando il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione è logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, con quel che ne consegue in punto di competenza a provvedere in capo al giudice dell’esecuzione (da ultimo, Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026).

I risvolti applicativi

La natura logicamente subordinata o alternativa della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, rispetto all’accertamento della validità del titolo esecutivo, determina la conseguente competenza a provvedere in capo al giudice dell’esecuzione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35178 Anno 2026

Presidente: BELLINI UGO

Relatore: LAURO DAVIDE

Data Udienza: 29/09/2026

Data Deposito: 01/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da M. C., nata a … il …,

avverso l’ordinanza del 7 aprile 2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 aprile 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, pronunciando quale giudice dell’esecuzione sull’istanza formulata nell’interesse di C. M., ha rigettato, poiché tardivamente proposta, la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. …, emesso dal medesimo ufficio in data 8 novembre 2022, poi divenuto irrevocabile il 20 gennaio 2023.

1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, C. M. aveva originariamente promosso un incidente di esecuzione, prospettando un’ipotesi di violazione del divieto di bis in idem.

L’interessata aveva infatti appreso di un decreto penale di condanna per false dichiarazioni finalizzate al patrocinio a spese dello Stato, emesso nel procedimento n. … r.g.n.r., e dell’esistenza di un ulteriore procedimento, n. … r.g.n.r., apparentemente relativo al medesimo fatto e definito con sentenza di non

doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Acquisiti gli atti rilevanti, all’udienza del 2 aprile 2026 il difensore chiedeva, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre opposizione, nel procedimento n. … r.g.n.r.

La richiesta veniva fondata sull’assunto che C. M. non avesse avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale.

Il Giudice riteneva l’istanza tardiva, poiché avanzata, come detto, soltanto all’udienza del 2 aprile 2026: la M. aveva certamente avuto conoscenza del decreto penale non oltre il 12 gennaio 2026, data di deposito dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. o, a tutto concedere, con la memoria difensiva depositata il 14 gennaio 2026.

Con tale memoria, infatti, la difesa espressamente deduceva che la notificazione non era stata eseguita direttamente nei confronti dell’interessata, ma mediante consegna dell’atto a persona non convivente.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione C. M., a mezzo del difensore, formulando il seguente motivo (enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

.1. Con l’unico motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, censurando il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

La ricorrente premette che l’incidente di esecuzione era stato inizialmente promosso per verificare una possibile violazione del divieto di bis in idem, e che solo dalla consultazione degli atti, avvenuta il 31 marzo 2026, sarebbe sorta l’esigenza di abbandonare la prospettazione fondata sull’art. 649 cod. proc. pen. e di chiedere la restituzione nel termine, poi domandata all’udienza del 2 aprile 2026.

Secondo la difesa, la ricorrente non avrebbe infatti mai avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, la cui notificazione non sarebbe stata eseguita personalmente, ma mediante consegna a una persona non convivente, così impedendole di proporre opposizione.

La ricorrente contesta, inoltre, la decorrenza del termine come individuata nel provvedimento impugnato.

Il motivo censura altresì l’affermazione del provvedimento impugnato secondo cui la difesa avrebbe già rilevato, nella memoria del 14 gennaio 2026, la mancata notificazione personale dell’atto. Tale deduzione dimostrerebbe, al contrario, che il vizio era stato rilevato e rappresentato già in quella sede, e che la sua formale deduzione mediante la domanda di restituzione nel termine era stata differita esclusivamente per la necessità di acquisire e consultare il fascicolo richiesto, così da verificare preliminarmente la sussistenza del denunciato bis in idem.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.

1.1. Risulta dagli atti, al cui esame questa Corte può accedere per risolvere la relativa questione (secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01), ed è incontestato dalle parti, che con la memoria ex art. 121 cod. proc. pen., depositata il 14 gennaio 2026, la ricorrente ha rappresentato la circostanza per cui il decreto non opposto fu notificato a persona con lei non convivente, solo successivamente posta a fondamento della domanda.

Da tale deduzione è stata fatta correttamente discendere l’effettiva conoscenza del decreto penale non opposto: conclusione, questa, che neppure la ricorrente contesta.

Ciò che invece si lamenta in ricorso è che quella memoria dimostrerebbe che «il vizio era stato rilevato tempestivamente» (p. 5 ricorso), e che, in ogni caso, prima dell’esame degli atti acquisiti, avvenuto il 31 marzo 2026, non era possibile proporre la domanda, pendendo quella relativa alla violazione del divieto di bis in idem.

1.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo quanto prevede l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., il destinatario del decreto penale di condanna che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento è restituito a sua richiesta nel termine per proporre opposizione.

Oltre al rispetto del termine previsto dal comma 2 bis dell’art. 175 cit., e all’individuazione del giudice competente in quello che avrebbe dovuto decidere l’opposizione (comma 4), il codice di rito non prevede ulteriori requisiti formali.

Questa Corte ha già affermato che ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine non sono richiesti particolari requisiti formali, essendo sufficiente che l’istanza non sia generica e che ne risulti certa la provenienza dall’imputato – anche ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. che assume di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 1, n. 45388 del 14/07/2015, omissis, Rv. 265258 – 01, in un caso in cui la richiesta, erroneamente dichiarata inammissibile, non conteneva l’indicazione del numero del procedimento).

Secondo l’insegnamento di questa Corte, grava inoltre sull’istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, omissis, Rv. 287788 – 01; Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, omissis, Rv. 273400 – 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271944 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Rv. 265678 – 01; nel senso, invece, che l’istante non è tenuto ad indicare le specifiche ragioni per le quali non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale, Sez. 6, n. 13892 del 04/03/2026, omissis, Rv. 289889 – 01).

1.3. Appare quindi evidente che, pur in assenza di particolari requisiti di forma, il subprocedimento in esame presuppone necessariamente una «richiesta» (termine non a caso più volte ripetuto nella disposizione), ovvero un’inequivoca manifestazione di volontà circa la restituzione nel termine per impugnare, che non può essere confusa con la (né può esaurirsi nella) indicazione dell’elemento di fatto che la giustifica.

Tale richiesta, nella specie, è stata avanzata soltanto il 2 aprile 2026 e, quindi, ben oltre il termine previsto a pena di decadenza.

Inoltre, non è chiaro il motivo per il quale, una volta venuta a conoscenza del decreto penale non opposto, notificato a persona che si assume non convivente (circostanza utile a valutare l’applicabilità o meno dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.), la ricorrente avrebbe dovuto attendere di ultimare le verifiche circa la dedotta violazione del divieto di bis in idem.

I due rimedi, infatti, sono diversi nei presupposti, nell’individuazione dell’autorità giudiziaria competente, e nel tipo di tutela che apprestano: si ammette, anzi, che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, con quel che ne consegue in punto di competenza a provvedere in capo al giudice dell’esecuzione (da ultimo, Sez. 1, n. 4520 del 15/01/2026, omissis, Rv. 289359 01).

2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, equamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 29 settembre 2026

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