Cass. pen., sez. V, 6/11/2025 (ud. 6/11/2025, dep. 12/02/2026), n. 5921 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa rileva ai fini della bancarotta fraudolenta impropria.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Alessandria, riteneva gli imputati, rispettivamente il primo in qualità di amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2015, e il secondo in qualità di amministratore di fatto della stessa, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, legge fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa).
I risvolti applicativi
Ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, quello che rileva non è l’immediato depauperamento della società, ma la condotta che crea o aggrava una situazione di dissesto economico destinata, in modo prevedibile, a determinare il fallimento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5921 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 06/11/2025
Data Deposito: 12/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
G. U. nato a … il …
G. A. nato a … il …
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 maggio 2025, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, ha ritenuto G. A. in qualità di amministratore unico della società R. srl dichiarata fallita nel 2015 e G. U. in qualità di amministratore di fatto della stessa, responsabili del reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale, condannandoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
Agli imputati è contestato di avere sistematicamente omesso il versamento di contributi, imposte e ritenute fin dal 2003, generando un debito verso l’erario pari ad euro 569.249.96, così destinando la società al fallimento, nonché di avere sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili o comunque di averli tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un’unica censura con cui hanno dedotto vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, di seguito sintetizzata nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I ricorrenti sostengono che la società, la quale gestiva uno studio medico-odontoiatrico, aveva smesso di operare nel 2005, data oltre la quale era proseguita la loro attività individuale di esercizio della professione di odontoiatra, pur in assenza di abilitazione, sporadicamente esercitata negli stessi locali costituenti sede della società fallita. La Corte territoriale avrebbe desunto da tale circostanza, e cioè dall’abusivo esercizio individuale della professione fino al 2010, che l’attività sociale era proseguita anche successivamente al 2005, mentre le due attività andavano tenute distinte.
Si sostiene inoltre che l’inadempimento degli obblighi tributari non era connotato dal necessario requisito della sistematicità, emergendo dalla documentazione prodotta che il debito risaliva per la quasi totalità agli anni 2003-2004.
Quanto alla omessa tenuta delle scritture contabili, questa sarebbe riconducibile alla progressiva entrata in crisi della società e al conseguente disinteresse alla stessa da parte degli imputati. Si rileva inoltre, che al momento della dichiarazione di fallimento erano passati oltre 10 anni dall’ultima registrazione, sicché era venuto meno l’obbligo di tenuta della relativa documentazione.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto manifestamente infondati.
4. Il difensore degli imputati ha depositato una memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo nell’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
2. Occorre muovere dalla premessa che l’esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte (su cui v., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218).
3. Venendo ad esaminare le censure svolte, queste risultano sostanzialmente reiterative delle doglianze formulate con i motivi di appello, omettendo di confrontarsi con le sintetiche ma puntuali argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, la quale ha illustrato le ragioni della ritenuta infondatezza della distinzione tra attività della società e attività odontoiatrica prospettata dagli imputati. Con argomentazione logica e coerente, la sentenza impugnata ha ritenuto che lo svolgimento dell’attività di dentista integrasse l’esercizio dell’attività sociale della fallita, la quale consisteva appunto nella gestione dello studio odontoiatrico, come peraltro ammesso dagli stessi ricorrenti (cfr. pag. 11 del ricorso). La circostanza che l’attività dello studio fosse diminuita a seguito dell’arresto nel 2005 di uno dei medici “di punta” che vi lavoravano, non esclude affatto che lo svolgimento abusivo delle prestazioni odontoiatriche da parte degli imputati comportasse la prosecuzione anche dell’attività commerciale della società fallita. Entrambi i giudici del merito hanno rinvenuto conferma del fatto che gli imputati continuavano a svolgere l’attività di dentisti fino al 2010 nella sede della società nelle dichiarazioni di alcuni clienti, che avevano usufruito di tali prestazioni nel corso di quell’anno, nonché negli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza. Come osservato in modo condivisibile dal Procuratore generale, non è logico separare l’attività consistente nelle cure odontoiatriche da un lato, e dall’altro la prestazione di servizi agli odontoiatri, ivi compresa la gestione dello studio ove era esercitata l’attività. Infatti, se la prima attività continuava ad essere svolta presso i locali della fallita, è evidente che anche l’attività sociale era in corso di svolgimento.
4. Con riguardo alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prima delle fattispecie contemplate dall’art. 216 comma 1, n. 2) legge fall., l’ipotesi cd. “specifica”, essendo stata accertata l’omessa tenuta delle scritture contabili. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale ipotesi delittuosa, concernente la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, nonché l’omessa tenuta delle stesse richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Essa si distingue dalla seconda ipotesi, cd. “generica”, prevista dalla medesima disposizione, la quale concerne la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (ex plurimis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, omissis, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, omissis, Rv. 269904).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ravvisato l’elemento soggettivo del reato nella finalità perseguita dagli imputati di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio societario per cercare di coprire il fatto che l’attività odontoiatrica era portata avanti da soggetti privi della necessaria abilitazione all’esercizio della professione, nonché della consapevole volontà di non garantire l’integrità del patrimonio a tutela dei diritti dei creditori sociali (così la sentenza di primo grado, p. 7). Trattasi di conclusione che risulta logica e coerente con le risultanze istruttorie, a fronte della quale i ricorrenti si sono limitati a sostenere in modo del tutto generico che la mancata tenuta delle scritture era conseguenza del disinteresse maturato per la società ormai entrata in crisi.
5. Del pari generica è la censura concernente l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta impropria per operazioni dolose.
5.1. Tali operazioni, cui fa riferimento l’art. 223, comma, n. 2, legge fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria dell’impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito perseguito (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316).
A differenza della bancarotta patrimoniale – in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga – nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, queste, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez.5, n. 40998 del 20/05/2014, omissis, Rv.262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 223, comma secondo n. 2, legge fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell’attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l’impresa).
Con riguardo all’elemento soggettivo del reato, si è precisato che l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, omissis, Rv. 247315). Nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, omissis, Rv. 265510).
In tale ottica, costituisce corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, renda prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv.261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080).
Con specifico riferimento all’omesso versamento delle imposte dovute, si è affermato che tale condotta integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, dal momento che in tal modo si viene a gravare la società da ingenti debiti nei confronti dell’erario (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, omissis, Rv. 273337 – 01).
5.2. Le sentenze di merito hanno concordemente ravvisato nella condotta degli imputati gli estremi del delitto contestato, per aver posto in essere una serie di atti destinati ad aggravare il dissesto della società. In particolare, è stato evidenziato che il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e contributive a far data dal 2003, con il conseguente e previsto accumulo di debiti fiscali di importo superiore a 600.000 euro che hanno poi cagionato il dissesto della società, è stato frutto di una consapevole scelta gestionale degli amministratori. A fronte di tali elementi, puntualmente evidenziati dalla sentenza impugnata, le censure svolte dai ricorrenti risultano generiche e come tali incapaci di scalfire le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata.
6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso il 06/11/2025





