Cass. pen., sez. V, 21/05/2025 (ud. 21/05/2025, dep. 24/07/2025), n. 27274 (Pres. Pistorelli, Rel. Mele)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto taluni degli imputati responsabili del reato di concorso nel furto aggravato di energia elettrica, condannandoli alla pena di giustizia.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue siffatti accusati.
In particolare, uno tra costoro deduceva vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
Secondo tale ricorrente, in effetti, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la ricorrente responsabile del furto di energia elettrica, benché non vi fossero prove che la stessa avesse realizzato alcun allaccio abusivo alla rete elettrica, né che la stessa fosse l’utilizzatrice di quello rinvenuto dalla polizia giudiziaria, tenuto conto altresì del fatto che, in modo (stimato) illogico, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento, non avendone individuato gli elementi costitutivi.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell’immobile, né colui che ha operato materialmente l’allaccio (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021; Sez. 4, Sentenza n. 40740 del 19/09/2023; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5973 del 5/02/2020).
I risvolti applicativi
Risponde del furto aggravato di energia anche chi utilizza consapevolmente un allaccio abusivo realizzato da terzi, a prescindere dalla proprietà dell’immobile o dall’esecuzione materiale dell’allaccio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27274 Anno 2025
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 21/05/2025
Data Deposito: 24/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
S. S. nato a … il …
S. R. nata a … il …
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni depositate dall’avv. M. S., difensore di S. S.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 20 settembre 2024, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto (tra gli altri) S. S. e R. S. responsabili del reato di concorso nel furto aggravato di energia elettrica, condannandoli alla pena di giustizia.
2. Avverso tale sentenza S. S. ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico profilo di censura con il quale deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624, 625 cod. pen., 63, 546, lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione.
Con motivazione illogica, la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente pur in assenza del verbale di verifica degli operatori dell’Enel, fondando le proprie conclusioni sull’annotazione della polizia giudiziaria e sulle dichiarazioni dell’imputato ivi trasfuse, le quali sarebbero tuttavia inutilizzabili ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. perché assunte senza le garanzie di legge. Gli ulteriori elementi considerati dalla sentenza impugnata sarebbero comunque inidonei ad affermare la responsabile dell’imputato.
3. Anche R. S. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo deducendo due motivi di censura.
Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto la ricorrente responsabile del furto di energia elettrica, benché non vi fossero prove che la stessa avesse realizzato alcun allaccio abusivo alla rete elettrica, né che la stessa fosse l’utilizzatrice di quello rinvenuto dalla polizia giudiziaria. In modo illogico, inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento, non avendone individuato gli elementi costitutivi.
Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dalla sentenza impugnata, atteso che le modalità dell’azione avrebbe consentito una più congrua determinazione della pena.
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
5. L’avv. M. S. ha depositato conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso proposto da S. S..
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito specificate.
2. Il primo motivo del ricorso proposto da S. è infondato.
Esso sostanzialmente si risolve nella reiterazione dell’analoga censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito. Con motivazione coerente e logica, la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente per il furto di energia elettrica su una pluralità di elementi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei ad integrare il reato contestato. I tecnici dell’Enel, il cui intervento era stato richiesto dalla polizia giudiziaria, avevano accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica da parte di tutte le abitazioni situate all’interno dell’ex edificio scolastico, abusivamente occupato, nel quale veniva rinvenuta anche la presenza dello S.. Nonostante la mancanza del verbale di verifica con riguardo all’abitazione dell’imputato, la Corte territoriale ha desunto l’esistenza dell’allaccio abusivo dalla circostanza che detta abitazione, benché sprovvista di regolare fornitura elettrica, risultava illuminata. Inoltre, le forze dell’ordine avevano constatato la presenza nell’edificio del nucleo familiare dell’imputato, e questi, nel declinare le proprie generalità, aveva affermato di risiedere proprio a quell’indirizzo. Da tali elementi la Corte territoriale ha correttamente desunto la consapevolezza nel ricorrente, in quanto diretto beneficiario, della esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica, nonché la sua utilizzazione da parte del medesimo.
3. Il primo motivo del ricorso proposto da R. S. è privo di pregio.
La Corte territoriale ha puntualmente dato conto degli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria, la quale aveva constatato che l’imputata risiedeva stabilmente al piano terra dell’immobile occupato insieme al proprio nucleo familiare. Inoltre, ha dato atto dell’esistenza del verbale di verifica degli operatori dell’Enel che avevano accertato l’esistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità della ricorrente si pone in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell’immobile, né colui che ha operato materialmente l’allaccio (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, omissis, Rv. 281440; Sez. 4, Sentenza n. 40740 del 19/09/2023, non massimata; nello stesso senso, Sez. 4, n. 5973 del 5/02/2020, omissis, Rv. 278438-01).
Manifestamente infondato è il profilo di censura con cui si contesta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, non risultando contestata tale circostanza, bensì quella della violenza sulle cose.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso proposto dalla S., con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, dal momento che il giudizio di bilanciamento implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di questa Corte regolatrice qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, omissis, Rv. 245931).
Le conclusioni del giudice del merito, fondate su una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e specificamente delle modalità della condotta, nonché della abitualità della stessa, risultano pertanto incensurabili.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/05/2025