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L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di sorveglianza?

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Cass. pen., sez. I, 17/05/2024 (ud. 17/05/2024, dep. 19/09/2024), n. 35275 (Pres. Rocchi, Rel. Magi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di sorveglianza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro respingeva talune domande introdotte in tema di misure alternative alla detenzione.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’istante il quale deduceva vizio del procedimento.

In particolare, nel suddetto ricorso, la difesa del ricorrente affermava – e documentava – come l’udienza camerate si fosse svolta senza la partecipazione del difensore di fiducia, nonostante costui avesse tempestivamente inoltrato istanza di rinvio per concomitante impegno professionale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la previsione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.[1] si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell’udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest’ultima (da ultimo v. Sez. V, n. 17775 del 21.01.2022).

I risvolti applicativi

L’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di sorveglianza.

Quindi, essendo il legittimo impedimento del difensore causa di rinvio dell’udienza, va da sé che, qualora non venga riconosciuto siffatto rinvio, l’udienza (di rinvio) è nulla.

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”.

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