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ll giudice deve dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., anche se sussiste una nullità processuale assoluta e insanabile?

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Cass. pen., sez. III, 11/07/2024 (ud. 11/07/2024, dep. 22/08/2024), n. 33003 (Pres. Sarno, Rel. Amoroso)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Messina dichiarava uno degli imputati colpevole del reato di frode fiscale di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, mentre l’altro colpevole del reato di cui all’art 8 del medesimo decreto legislativo.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati, deducendo vizi di notifica.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Pur reputando i ricorsi suesposti fondati, gli Ermellini addivenivano ad un diverso esito decisorio il quale, pur essendo comunque favorevole per i ricorrenti, si basava su quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001).

I risvolti applicativi

Il giudice deve dichiarare immediatamente le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., anche se sussiste una nullità processuale assoluta e insanabile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 33003 Anno 2024

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA

Data Udienza: 11/07/2024

Data Deposito: 22/08/2024

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

F. C., nato a … il …

G. V., nata a … il …

avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Parasporo Cinzia che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con decisione del 22/07/2022, il Tribunale di Messina ha dichiarato G. V. colpevole del reato di frode fiscale di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, per aver indicato, nelle dichiarazioni relative all’anno 2012, elementi passivi fittizi per un importo complessivo pari ad euro 57.5096,00 avvalendosi di tre fatture per operazioni inesistenti emesse da F. C., in data 31 marzo, 31 giugno e 20 dicembre 2012, e F. C. colpevole del reato di cui all’art 8 del medesimo decreto legislativo per avere

emesso le citate fatture.

Per l’effetto il Tribunale ha condannato ciascuno degli imputati alla pena condizionalmente sospesa di un anno e otto mesi di reclusione ed applicato loro le pene accessorie di cui all’articolo 12 d.lgs. n. 74 del 2000; ha disposto ex art. 12-bis del medesimo d.lgs. la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente ad euro 57.596,00; ha dichiarato non doversi procedere ex articolo 649, secondo comma, cod. pen. in ordine al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato alla G. nel procedimento penale n. … del … RGNR.

La Corte d’Appello di Messina, su impugnazione degli odierni ricorrenti, in data 02/12/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, ha revocato la confisca ordinata, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nei confronti del F., e rideterminato, in misura pari all’imposta evasa, l’ammontare della confisca ordinata nei confronti della G..

2.Avverso tale ultimo provvedimento F. C. e G. V. propongono due distinti ricorsi per Cassazione, tramite comune difensore, articolati nelle seguenti doglianze.

3.Nella prima censura, proposta in maniera identica per entrambi gli imputati, si lamenta la violazione di legge per inosservanza dell’art. 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in appello agli stessi ex art. 601 cod. proc. pen.

Si evidenzia che la Corte di Appello, in data 18/10/2022, aveva provato a notificare agli odierni ricorrenti, presso il luogo di residenza, il decreto di citazione in appello e che, non essendo andata a buon fine tale notifica, la cancelleria della Corte d’Appello aveva provveduto, in data 08/11/2022, a notificare il decreto di citazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore per conto della F. e della G..

Tanto premesso, si deduce la nullità delle notifiche così come effettuate, posto che in relazione ad entrambi gli imputati, il difensore, nel corpo della nomina di fiducia depositata nel giudizio di primo grado, aveva dichiarato di non accettare notifiche sensi dell’articolo 157 comma 1-bis cod. proc. pen. per conto dei propri assistiti.

2. Nel secondo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducono il vizio di omessa motivazione sull’eccezione di nullità della notifica suindicata proposta in sede di impugnazione.

Si evidenzia che nelle conclusioni inviate il 25/11/2022 per l’udienza del 02/12/2022, per entrambi gli imputati si era sollevata l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione ai sensi dell’articolo 157, comma 8- bis, e che su tale eccezione il collegio non si è pronunciato, nonostante a pagina quattro della sentenza impugnata si sia da dato espressamente atto della trasmissione rituale delle conclusioni scritte del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In premessa va ricordato che l’art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. prevede che all’imputato non detenuto, le notificazioni successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato preventivamente all’autorità procedente di non accettare la notificazione per conto del suo assistito.

È principio consolidato di Questa Corte che la dichiarazione difensiva deve precedere, per evidenti ragioni di logica, l’esecuzione dell’attività di notifica, non potendo essere ad essa contestuale o successiva (Sez. 2, n. 14888 del 10/12/2019 dep. 2020, omissis, Rv. 278835 – 01 Sez. 1, n. 16615 del

27/02/2013, omissis, 255319 – 01).

È inoltre insegnamento di Questa Corte che la dichiarazione ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. non è idonea ad evitare la valida effettuazione delle stesse mediante consegna al difensore se contenuta nell’atto di nomina, giacché proveniente dal solo imputato ed avendo l’eventuale sottoscrizione del difensore il solo significato di attribuire autenticità alla firma del primo (Sez. 3, n.

41584 del 10/09/2021, omissis, Rv. 282459 – 01).

Va, inoltre, ricordato che le notificazioni all’imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sono valide anche ove il difensore, nell’atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo, la prima, l’elezione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, omissis, Rv. 280006 – 01).

2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche di riferimento è pertanto possibile analizzare i motivi di ricorso, chiarendo, in premessa, che non avendo gli imputati eletto domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. … disciplina di riferimento va rinvenuta nell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.

3. Il primo motivo di ricorso è da considerare fondato.

Va, infatti, rilevata la validità della dichiarazione di rifiuto del difensore, posto che la stessa, contenuta nell’atto di nomina, è stata specificamente sottoscritta dal difensore; dalla visione dell’atto prodotto, infatti, emerge che il difensore, oltre ad autenticare la firma dell’imputato relativa alla scelta del difensore di fiducia, ha, in calce a tale atto, dichiarato la volontà di non ricevere notifiche per conto dell’assistito sottoscrivendo specificamente anche tale dichiarazione.

La validità della dichiarazione discende altresì dalla circostanza che la stessa è sicuramente precedente all’atto notificato per il quale è stata proposta l’eccezione difensiva (decreto di citazione in appello).

4. Anche il secondo motivo appare fondato giacché la Corte d’Appello, è effettivamente incorsa nel denunciato deficit motivazionale omettendo qualsiasi

risposta in ordine all’eccezione di nullità sollevata tempestivamente.

5.Va tuttavia considerato che nelle more della decisione d’appello risultano decorsi i termini di prescrizione per i reati contestati ai ricorrenti; pertanto, alla luce del condivisibile principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, omissis, Rv. 221403-01 e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, omissis, Rv. 220511-01) secondo il quale il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile.

La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell’annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume invece rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente il procedimento.

Nella specie il rinvio al merito non è imposto dalla sussistenza della disposta confisca per equivalente posto che, come chiarito da Questa Corte nel suo più autorevole consesso, la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284209 – 01).

6.La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti dei ricorrenti perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F. C. e G. V., perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, in data 11/07/2024.

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