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Quali, tra le condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, determinano la competenza territoriale?

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Cass. pen., sez. I, 23/05/2024 (ud. 23/05/2024, dep. 30/07/2024), n. 31153 (Pres. Dovere, Rel. Cirese)

Indice

La questione giuridica

Tra le questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, una di esse riguardava quali, tra le condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, determinano la competenza territoriale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli rigettava un’istanza di riesame proposta avverso un’ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale con cui l’istante era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 del 1990.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo la violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato, ritenendo come il giudice di merito avesse fatto una corretta applicazione dei seguenti principi di diritto: 1) le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (Sez. 3, n. 8999 del05/12/2019); 2) ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all’art. 9 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad accordo telefonico per l’acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell’ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza) (Sez.4, n. 31522 del01/06/2023).

I risvolti applicativi

Fermo restando che le condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 sono alternative ma, se relative alla stessa droga e con unico fine, formano un unico reato, la competenza territoriale si determina dal luogo in cui è stata consumata la prima condotta.

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