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Ammissibilità del ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali: quando ricorre?

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Cass. pen., sez. II, 14/05/2024 (ud. 14/05/2024, dep. 25/07/2024), n. 30572 (Pres. Verga, Rel. Saraco)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammissibile il ricorso per Cassazione in tema di misure cautelari personali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nola che, a sua volta, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e varie truffe.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva inosservanza di norme processuali e vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione in materia di misure cautelari personali è ammesso solo per violazioni di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione del provvedimento mentre non è consentito per contestare la ricostruzione dei fatti o per proporre una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30572 Anno 2024

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: SARACO ANTONIO

Data Udienza: 14/05/2024

Data Deposito: 25/07/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. V. nato il … a …

avverso l’ordinanza in data 28/12/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

C. V., per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 28/12/2023 del Tribunale di Napoli, che -in sede di riesame- ha confermato l’ordinanza in data 27/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Nola, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione (Capo 1), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (capi 74 e 85)

e varie truffe (capi 5, 7, 15, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 39, 45, 48, 56, 64, 71, 73, 78 e 83)

Deduce:

1. Inosservanza di norme processuali e vizio di manifesta illogicità della motivazione “per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, pur essendo emerso documentalmente che le quattro ricette prescritte dopo le perquisizioni del maggio 2022 non erano false.

A tale proposito il ricorrente premette che il G.i.p. aveva posto a base dimostrativa della pervicacia delle condotte delinquenziali quattro ricette dematerializzate che si assumono false e redatte dall’indagato, con datazione successiva alle perquisizioni effettuate del maggio 2022, così emergendo che C. poneva condotte illecite anche dopo essere venuto a conoscenza delle indagini a suo carico.

La difesa evidenzia, però, che in sede di riesame, con il deposito di documentazione, aveva dimostrato che quelle ricette non erano false.

Denuncia, quindi, l’omessa motivazione sul punto da parte del tribunale del riesame, che ha apoditticamente confermato la falsità di tali ricette, pur essendo emerso documentalmente che le stesse erano state regolarmente utilizzate dai pazienti per l’acquisto di farmaci.

Vengono quindi illustrate le ragioni per cui le ricette non erano false e si conclude per l’insussistenza del pericolo di reiterazione.

2. Inosservanza di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., “per avere ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla coindagata M. G. G..

La difesa premette che G. M. G. era una collaboratrice di C. e ha riferito che dopo le perquisizioni di maggio 2022 era stata invitata dall’indagato a non rendere dichiarazioni agli inquirenti rispetto ai fatti contestati.

Osserva, dunque, che tali dichiarazioni sono state illogicamente ritenute significative del pericolo di reiterazione dei reati, là dove -al più- potevano essere utili al fine di dimostrare l’esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio.

Aggiunge che, comunque, dovevano essere intese come la legittima preordinazione di una linea difensiva comune.

3. Inosservanza di norma processuale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. “per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, pur essendo la condotta contestata cessata un anno e sei mesi prima dell’emissione dell’ordinanza impugnata”.

Il motivo si rivolge ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Con specifico riguardo al requisito della concretezza fa presente come la motivazione si dimostri congetturale, in quanto nonostante l’avvenuto pensionamento di C. assume che le condotte potrebbero essere reiterate per mezzo di altri professionisti, non meglio specificati e non individuati in concreto.

Con specifico riguardo all’attualità, aggiunge che le ultime condotte illecite risalgono al mese di maggio 2022.

Rimarca che da gennaio 2024 l’indagato è stato collocato a riposo, così che non riveste più la qualifica di medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, così che non potrà più redigere prescrizioni mediche per la somministrazione di farmaci o di esami diagnostichi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. Il tribunale, invero, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari rinvenendole nella pluralità di fatti commessi e nella costituzione di due associazioni finalizzate alle truffe, che hanno evidenziato l’esistenza di un sistema truffaldino, che si assume ancora funzionante fino a maggio/giugno 2022, quando vengono registrate conversazioni da cui emerge lo stato di agitazione degli indagati quando vengono a conoscenza della pendenza delle indagini a loro carico. I magistrati del riesame risaltano -altresì- le condotte realizzate dagli indagati al fine di sottrarre elementi di prova agli investigatori e per perpetrare ulteriori condotte truffaldine.

A tale ultimo proposito, vengono valorizzate le captazioni di conversazioni registrate in data successiva al 27/04/2022, quando venivano effettuate delle perquisizioni presso gli uffici dell’ASL.

Quanto alle quattro ricette prescritte a giugno 2022, il tribunale ha disatteso le deduzioni difensive e ha confermato il giudizio di falsità delle stesse osservando che esse erano state disconosciute dai rispettivi destinatari.

L’esame degli elementi di segno contrario -diffusamente illustrati nel ricorso per sostenere che tali ricette non sono false- si risolvono in una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità.

1.2. Con riguardo ai requisiti di concretezza e attualità, il tribunale ha osservato che la condotta illecita è proseguita anche dopo l’avvenuta conoscenza delle indagini, non solo al fine di inquinarle sottraendo delle prove, ma anche al fine di assicurarsi i profitti illeciti, mantenendo il sistema preordinato alla loro realizzazione.

A tale riguardo i giudici hanno valorizzato anche le quattro ricette disconosciute dai rispettivi intestatari, emesse dopo che le indagini erano già giunte a conoscenza degli indagati, al cui riguardo si è già detto.

I giudici hanno altresì rimarcato che C., venuto a conoscenza delle indagini, ha fatto pressioni sulla propria collaboratrice G. e suo marito per assicurarsi che non facessero rivelazioni agli investigatori.

I magistrati del riesame hanno ulteriormente evidenziato che C., ancora al momento dell’esecuzione della misura cautelare, occupava gratuitamente lo studio del farmacista D. T., oggetto del fatto corruttivo contestatogli che, pertanto, doveva considerarsi perdurante.

2. Diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, quindi, il tribunale ha puntualmente argomentato circa l’esistenza delle esigenze cautelari e in relazione alla loro concretezza e attualità, con motivazione logica, non contraddittoria e ancorata agli elementi fattuali messi a disposizione dei giudici.

A fronte di ciò, il tema della mancata valutazione del sopravvenuto pensionamento dell’indagato, della errata considerazione della falsità delle ricette, del valore dimostrativo delle dichiarazioni della G., così come le ulteriori osservazioni della difesa, si sostanziano in argomentazioni di merito la cui

valutazione è preclusa al giudice della legittimità.

In coerenza con tale rilievo, va ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, omissis, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, omissis, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, omissis Rv. 252178).

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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