Cerca
Close this search box.

L’ipotesi di lieve entità è esclusa per la non occasionalità dell’attività di spaccio?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. IV, 22/05/2024 (ud. 22/05/2024, dep. 04/07/2024), n. 26298 (Pres. Di Salvo, Rel. Vignale)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di stupefacenti, l’ipotesi di spaccio di lieve entità è da escludersi quando l’attività non sia stata occasionale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Venezia respingeva una richiesta di riesame avanzata contro un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Ciò posto, avverso questa decisione la pubblica accusa ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva manifesta illogicità della motivazione per essere stati presi in considerazione, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, i singoli episodi di spaccio (relativi a quantità non elevate di sostanze) senza tenere conto della sistematicità dell’attività compiuta e del fatto che l’indagato aveva già riportato due condanne per cessioni di stupefacenti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell’applicare l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) – osservavano come, sulla

base di questi principi, sia stata ritenuta legittima la scelta di non applicare l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 «nel caso in cui l’attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente» (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023) mentre, per converso, si è ritenuto che i precedenti penali specifici «non hanno alcun valore preclusivo» ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità «risultando gli stessi estranei agli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020; Sez. 6, n. 8243 del 12/12/2017), fermo restando che, con riferimento alle attività di spaccio non occasionali e continuative, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’incompatibilità tra questo tipo di condotte e l’ipotesi lieve osservando che, ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, un’associazione può costituirsi per commettere i fatti descritti dal quinto comma dell’art. 73, e ciò comporta che possano essere configurati «come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo» (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015).

Ciò posto, i giudici di piazza Cavour notavano inoltre come, di recente, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, abbia modificato l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 introducendo un secondo periodo in base al quale: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità».

Orbene, per la Corte di legittimità, tale riforma fornisce un avallo normativo alla tesi secondo la quale l’ipotesi lieve non può essere esclusa sol perché l’attività di spaccio non è occasionale dato che è ivi previsto un autonomo e più grave trattamento sanzionatorio per i fatti che, pur non occasionali, siano di lieve entità «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze».

Tal che se ne faceva discendere come sia stato confermato in tal guisa il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale, per applicare l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il giudice di merito deve compiere una valutazione complessiva del fatto tenendo conto dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell’azione, della qualità e della quantità della sostanza (anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa) visto che, come è stato più volte sottolineato, solo in questo modo è possibile formulare un giudizio sulla lieve entità del fatto che sia fondato su elementi concreti e consenta il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermare o negare la configurabilità dell’ipotesi lieve, tenuto conto altresì del fatto che non si può ignorare, peraltro, che, come anche le Sezioni unite hanno riconosciuto, «la fattispecie di lieve entità costituisce “strumento” di riequilibrio e “riproporzionamento” del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente “tradito” applicando le più severe pene previste per le diverse fattispecie incriminatrici» (in tal senso Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017; Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023).

Ebbene, alla luce dei principi esposti, i giudici di legittimità ordinaria concludevano, sostenendo che le censure formulate dal Pubblico Ministero ricorrente non cogliessero nel segno, nel valorizzare la non occasionalità della condotta e i precedenti penali dell’indagato per escludere la lieve entità dei fatti in relazione ai quali era stata applicata la misura cautelare.

I risvolti applicativi

Per quanto concerne i reati in materia di stupefacenti, l’ipotesi lieve non può essere esclusa sol perché l’attività di spaccio non è stata occasionale.

Leggi anche

Contenuti Correlati