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L’ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze di sequestro preventivo o probatorio: quando è possibile?

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Cass. pen., sez. III, 06/12/2023 (ud. 06/12/2023, dep. 04/04/2024), n. 13661 (Pres. Liberati, Rel. Gentili)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammesso il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, rigettava una richiesta di riesame presentata da una persona, indagata, unitamente ad altre persone in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzato alla evasione delle imposte nonché in relazione ad ipotesi di truffa, anche aggravata – avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Pm presso il Tribunale di Campobasso, a sua volta, aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio di una serie di beni indicati nel provvedimento emesso in sede di riesame cautelare.

Ciò posto, avverso il provvedimento del Tribunale di Campobasso interponeva ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l’accusato, affidando le proprie censure ad un solo motivo di doglianza con il quale ci si doleva della mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nullità del decreto col quale era stato disposto il sequestro probatorio eseguito, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la sussistenza del fumus delicti e la finalità probatoria della acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità reputava il motivo suesposto fondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., disposizione applicabile anche al sequestro di carattere probatorio (si veda, infatti: Corte di Cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480), il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia. gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di Cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739) – osservavano come fosse fondata la doglianza prospettata dal ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame non aveva rilevato la nullità che avrebbe afflitto l’originario provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del compendio oggetto del presente ricorso in quanto in esso non era stato sufficientemente specificato né quale fosse stata la condotta sussumibile, sia pure a livello di fumus, nell’alveo del reato in provvisoria contestazione né quale fosse la esigenza probatoria che attraverso quanto in sequestro sarebbe stato possibile soddisfare.

Difatti, come rilevato in sede di legittimità ordinaria, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639); dunque, laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest’ultimo ed il reato in provvisoria contestazione – non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso – la ordinanza applicativa della misura risulta egualmente viziata in quanto priva di un suo requisito motivazionale essenziale tale da rendere incomprensibili le ragioni che la hanno giustificata.

L’ordinanza impugnata era pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione contro le ordinanze di sequestro preventivo o probatorio è consentito solo in caso di violazione di legge o in presenza di gravi difetti nella motivazione che compromettano la coerenza e la ragionevolezza del provvedimento giudiziario.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13661 Anno 2024

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udienza: 06/12/2023

Data Deposito: 04/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. S., nato a … il …;

avverso la ordinanza n. 57/23 del Tribunale di Campobasso del 23 maggio 2023;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Valentina MANUALI, i! quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

lette, altresì, le conclusioni scritte della difesa del ricorrente del 28 novembre 2023, con le quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Campobasso, decidendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza del 23 maggio 2023, rigettato la richiesta di riesame presentata da M. S. – indagato, unitamente ad altre persone in relazione a reati di carattere tributario connessi alla emissione ed all’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti finalizzato alla evasione delle imposte nonché in relazione ad ipotesi di truffa, anche aggravata – avente ad oggetto il provvedimento con il quale, il precedente 3 maggio 2023 il Pm presso il Tribunale di Campobasso aveva disposto una perquisizione di carattere locale e personale, successivamente disponendo il conseguente sequestro probatorio in danno del M. di una serie di beni indicati nel provvedimento emesso in sede di riesame cautelare.

Avverso il provvedimento del Tribunale di Campobasso ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il M., affidando le proprie censure ad un solo motivo di doglianza con il quale ha lamentato la mancata dichiarazione da parte del giudice del riesame della nullità del decreto col quale era stato disposto il sequestro probatorio eseguito, non essendo stato questo sostenuto da una idonea motivazione che evidenziasse la sussistenza del fumus delicti e la finalità probatoria della

acquisizione materiale operata in sede di indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio in via preliminare che ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., disposizione applicabile anche al sequestro di carattere probatorio (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia. gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 dicembre 2023, n. 49739).

E’, pertanto, sulla base di tale premessa di carattere generale che deve essere scrutinata la impugnazione ora presentata dal M. avverso l’ordinanza reiettiva della sua richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio emessa dal Tribunale di Campobasso in data 23 maggio 2023.

In sostanza la ricorrente difesa lamenta il fatto che il Tribunale del riesame non abbia rilevato la nullità che avrebbe afflitto l’originario provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio del compendio oggetto del presente ricorso in quanto in esso non era stato sufficientemente specificato né quale fosse stata la condotta sussumibile, sia pure a livello di fumus, nell’alveo del reato in provvisoria contestazione né quale fosse la esigenza probatoria che attraverso quanto in sequestro sarebbe stato possibile soddisfare.

Osserva il Collegio che la doglianza coglie nel segno.

 Ed infatti, quanto al primo profilo il Tribunale del riesame, che pure ha chiaramente illustrato come il provvedimento sottoposto al suo scrutinio fosse sufficientemente puntuale nell’indicare quale fosse la condotta oggetto delle indagini, la quale si sarebbe caratterizzata per il fatto che le imprese da esse

coinvolte avrebbero emesso, reciprocamente, fatture relative a prestazioni in realtà inesistenti, in tal modo conseguendo, ciascuna di esse, dei fittizi crediti verso l’Erario per l’Iva versata solo “sulla carta”, non ha in alcun modo chiarito quale possa essere stata nella vicenda in esame il ruolo svolto dal M., tale da determinarne il coinvolgimento concorsuale.

Tanto più una tale indicazione sarebbe stata necessaria in quanto in nessun passo della ordinanza impugnata è segnalato il dato, smentito dal ricorrente, che questi svolgesse, di fatto o di diritto, un incarico comportante la gestione di qualcuna delle compagini societarie coinvolte, a vario titolo, nella vicenda.

Una siffatta mancanza evidenzia la solo apparente motivazione della ordinanza impugnata e, pertanto, la sua idoneità a soddisfare il canone di legittimità imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

E’, infatti, indiscutibile che in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto debba contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (così, infatti, Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 settembre 2029, n. 37639); laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest’ultimo ed il reato in provvisoria contestazione – non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso – la ordinanza applicativa della misura risulta egualmente viziata in quanto priva di un suo requisito motivazionale essenziale tale da rendere incomprensibili le ragioni che la hanno giustificata.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con il conseguenziale annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione personale, affinché questo, nuovamente motivando sulla istanza di riesame presentata da M. S., chiarisca se, in sede di provvisoria contestazione, fosse stata espressamente precisata la condotta ascritta al ricorrente nel provvedimento con il quale era stato disposto il sequestro probatorio originariamente impugnato, ovvero se fosse stato nel medesimo segnalato quale fosse il diverso rapporto di pertinenzialità istruttoria esistente fra i reati in provvisoria contestazione ed i beni del M. oggetto di sequestro.

PQM

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

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