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Quando la Cassazione agisce come giudice del fatto?

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Cass. pen., sez. V, 09/01/2024 (ud. 09/01/2024, dep. 14/03/2024), n. 10882 (Pres. Miccoli, Rel. Cananzi)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che, come è noto, la Cassazione è giudice di diritto, ossia quell’organo giudicante deputato a verificare se il provvedimento emesso in sede di merito sia conforme alla legge, nella pronuncia qui in commento, il Supremo Consesso si pone il problema di verificare quando esso possa decidere anche in punto di fatto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Orbene, nella decisione in esame, la Suprema Corte risponde al quesito summenzionato (accogliendo il ricorso proposto), affermando che la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” laddove, nel ricorso per Cassazione, si adduca un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), fermo restando che, nel qual caso, per appurare la fondatezza o meno di un motivo di questo genere, la Corte di legittimità può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001).

I risvolti applicativi

La Corte di Cassazione agisce come “giudice anche del fatto” quando, nel ricorso per Cassazione, viene sollevato un errore procedurale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

In tal caso, la Corte può e, talvolta, deve, esaminare gli atti processuali per valutare la validità del motivo sollevato.

Tuttavia, questo esame è precluso se viene contestata l’assenza o la manifesta irrazionalità della motivazione, come indicato dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10882 Anno 2024

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: CANANZI FRANCESCO

Data Udienza: 09/01/2024

Data Deposito: 14/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. H. nato il …

avverso l’ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

lette le conclusioni depositate dall’avvocato R. D’E., nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato le ragioni del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile — per omesso deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio dell’imputato — l’appello proposto dall’avvocato L. S. nell’interesse di M. H. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, che aveva

ritenuto l’imputato responsabile del delitto di minaccia grave e tentato furto.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione M. H., a mezzo del difensore di fiducia, articolato in unico motivo, enunciato a seguire nei

limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art.

173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso deduce violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Bologna, con l’atto di appello fu depositata anche l’elezione di domicilio in uno alla nomina del difensore, a mezzo deposito tramite pec. Da qui deriverebbe l’erronea applicazione della legge penale.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott, Perla Lori, ha chiesto rigettarsi il ricorso, mentre il difensore del ricorrente ha rappresentato, con le proprie conclusioni, che si verte in tema di erronea applicazione della legge processuale, in quanto l’elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore era stata depositata con l’atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. A ben vedere l’art. 581, comma 1 – ter cod. proc. pen. prevede che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

3. Nel caso in esame, il Collegio osserva preliminarmente che essendo dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, omissis, rv. 220092).

Risulta evidente dall’esame degli atti del processo che l’imputato, dopo aver presenziato al giudizio di primo grado e risultando sottoposto ad obblighi cautelari, ebbe a depositare a mezzo del difensore con l’atto di appello in data 6 luglio 2023 la nomina del medesimo contenente l’elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato L. S., atto con il quale non si è confrontata la Corte di appello, che ha dichiarato la inammissibilità ritenendo insussistente la prescritta allegazione.

4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza di inammissibilità e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

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