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L’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. estende la proroga al primo giorno non festivo per i termini che scadono in un giorno festivo, anche se computati “a ritroso”?

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Cass. pen., sez. IV, 15/12/2023 (ud. 15/12/2023, dep. 13/01/2023), n. 944 (Pres. Piccialli, Rel. Pezzella)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 172, co. 3)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui era chiamata a decidere la Suprema Corte nel caso di specie, riguardava l’interpretazione dell’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che il “termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

Difatti, nel procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento, posto che la difesa proponeva ricorso per Cassazione avverso una decisione emessa dalla Corte di Appello di Roma, che confermava quanto disposto dal Tribunale della medesima città (condanna dell’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90), il ricorrente, con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 23bis I. 176/2020 e degli artt. 172, 602 e ss. cod. proc. pen..

Nel dettaglio, il ricorrente, richiamando l’art. 23 bis, co. 4, legge 176/2020, prorogato al 31/12/2021, riguardante la richiesta di discussione orale, faceva presente di aver presentato la richiesta entro i 15 giorni previsti, in ossequio a quanto disposto dall’art. 172, co. 3, cod. proc. pen., considerando il giorno festivo.

Si contestava pertanto la decisione della Corte di Appello di Roma di ritenere tardiva la richiesta, sostenendosi come la regola dell’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. fosse applicabile pure nella fattispecie in esame.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva l’argomentazione suesposta infondata.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in base al principio di diritto secondo il quale il termine di cui all’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, opera anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso”, ovvero a tutti quelli contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, ma tale operatività deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

I risvolti applicativi

Il termine di cui all’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. rileva anche per quei termini che devono essere computati a “a ritroso”, ovvero a tutti quelli contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, purchè tale computo produca il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza.

Questa è dunque la chiave di lettura che la Cassazione ha dato a questa norma procedurale nella decisione qui in esame.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 944 Anno 2023

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: PEZZELLA VINCENZO

Data Udienza: 15/12/2022

Data Deposito: 13/01/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. V. nato a ROMA il 06/12/1961

avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Non è comparso il difensore del ricorrente, che ha rinunciato alla richiesta di trattazione orale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente V. S., con sentenza del 23/11/2021confermava la sentenza emessa in data 20/7/2020dal Tribunale di Roma che -esclusa la recidiva e con le circostanze attenuanti generiche- lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 commesso in Roma il 18/7/2020.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il S., deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione degli artt. 23bis I. 176/2020 e degli artt. 172, 602 e ss. cod. proc. pen.

Ricorda il ricorrente che, a norma dell’art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), la cui operatività era, già, stata prorogata dal decreto- legge n. 105 del 2021 sino al 31 dicembre 2021, “la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito

rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza”.

Ciò posto, a fronte di un’udienza fissata avanti alla Corte territoriale per il 23/11/2021, il difensore documenta di avere formulato, a mezzo PEC, richiesta di trattazione orale in data 8/11/2021(che allega unitamente alle ricevute di accettazione e consegna), applicando il combinato disposto di cui all’art. 23 bis citato e al comma 3 dell’art. 172 cod. proc. pen., in forza del quale “il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

Il termine per la richiesta di trattazione orale relativo all’udienza in questione sarebbe, infatti, scaduto domenica 7/11/2021: di talché, il difensore ha proceduto all’adempimento il giorno successivo non festivo, cioè lunedì 8/11/2021. L’art. 172 cod. proc. pen. definisce, invero, le norme generali per il computo dei termini processuali, come ribadito anche della Sezioni Unite, le quali, proprio in relazione al comma 3 dell’art. 172 cod. proc. pen., hanno affermato che la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, avendo carattere generale, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò altresì al termine per la redazione della sentenza; nei casi in cui, come nell’art. 585, co. 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (il richiamo è a Sez. Un. n. 155/2012, omissis).

Tale regola non soffre quindi di eccezioni nel caso di termini a giorni liberi, come quello prescritto dall’art. 23 bis: né il legislatore, né la giurisprudenza di legittimità in sede nomofilattica, hanno, infatti, mai offerto una soluzione contraria.

Solo in relazione ai termini dilatori, invero, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso di escludere l’applicazione della regola prevista all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen.: “la proroga di diritto del termine stabilito a giorni che scada in un giorno festivo, prevista al terzo comma dell’art. 172 cod. proc. pen., non si applica ai termini dilatori. Di conseguenza, la prescrizione che nel procedimento di riesame gli avvisi siano comunicati e notificati almeno tre giorni prima della relativa udienza camerale (art. 309, ottavo comma, cod. proc. pen.) può dirsi osservata anche quando sia festivo l’ultimo dei tre giorni liberi rimasti a disposizione delle parti” (il richiamo è a Sez. 4 n. 38369/2003).

Insomma, per il ricorrente non sarebbe revocabile in dubbio, che anche in virtù del principio generalissimo del favor rei, le regola contemplata dall’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. potesse operare anche nel caso che ci occupa: ne consegue che la Corte di Appello di Roma, ritenendo tardiva la richiesta di trattazione formulata dalla difesa nell’interesse del S. e procedendo, dunque, in camera di consiglio senza l’intervento delle parti (cfr. comunicazione della Corte di Appello che viene allegata), sia incorsa nella denunciata violazione di legge.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. Il ricorrente, come illustrato in premessa, lamenta che la Corte capitolina abbia errato nel ritenere intempestiva la proposta richiesta di discussione orale e richiama il principio, pacifico, per cui, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 omissis Rv. 282172).

Tuttavia, la decisione della Corte capitolina sul punto appare immune da censure.

Ed invero, a norma dell’art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), la cui operatività era, già, stata prorogata dal decreto-legge n. 105 del 2021 sino al 31 dicembre 2021, “la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza”.

Si tratta di un termine a giorni liberi per il quale pacificamente non si calcolano né il dies a quo e nemmeno il dies ad quem (Sez. 3, n. 30333 del 23/4/2021, omissis, Rv. 281726).

Orbene, come si anticipava, correttamente la Corte capitolina, a fronte dell’udienza fissata per il 23/11/2021, ha ritenuto che la richiesta avanzata dal difensore in data 8/11/2021 fosse intempestiva.

E’ vero, infatti, che il termine scadeva il 7/11/2021, festivo, in quanto domenica, e che l’art. 172. co. 3, cod. proc. pen. prevede che “il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo”.

Il termine in questione, tuttavia, é “prima dell’udienza” ed è un termine che va calcolato “a ritroso” e quindi, essendo il 7 novembre festivo, il termine di scadenza per l’impugnazione era quello del 6 novembre e non quello dell’8 novembre.

3.Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un recente precedente di questa Corte di legittimità che, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha opinato nel senso rivendicato dal ricorrente (Sez. 2 n. 31434 del 30/6/2022, omissis, n. m.).

Quel precedente, che si ritiene non condivisibile, tuttavia, non spiega come si concili il calcolo che pure ritiene vada operato “a ritroso” (così pag. 2 di quella pronuncia) con la conclusione cui perviene di spostare in avanti, in senso opposto al computo effettuato, la data ultima per proporre l’impugnazione.

Diversamente, questa Corte di legittimità, in sede civile, ha più volte ribadito (cfr. ex multis Sez. 6 civ., ordinanza n. 21335 del 14/9/2017, Rv. 645702), a fronte di norme analoghe all’art. 172 co. 3 cod. proc. pen. (l’art. 155, co. 4 cod. proc. civ. che sancisce il medesimo principio diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della I. n, 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato), che le stesse operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in I. n. 98 del

2013), ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Ma ha precisato che tale operatività deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (in senso conforme vedasi anche Sez. 3 civ., n. 14767 del 30/06/2014 Rv. 631570 e Sez. L, n. 17103 del 22/07/2009, Rv. 610320)

Tale principio, che vale per tutti i termini contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, ad avviso del Collegio trova applicazione anche in sede penale in relazione all’articolo 172 co. 3 cod. proc. pen. Con l’unica differenza che in tale ambito non esiste una norma analoga all’art. 155 co. 5 cod. proc. civ. e, dunque,

il sabato va considerato giorno non festivo (cfr. Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G, Rv. 248373 che ha chiarito che i giorni festivi vanno individuati tra quelli menzionati dagli artt. 1 e 2 legge n. 260 del 1949, come modificati dall’art. 1 legge n. 54 del 1977 e dall’art. 1 d. P.R. n. 792 del 1985 e che non è applicabile, in via analogica, la disposizione dell’art. 155 cod. proc. civ.). E a tale ultimo proposito questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ. – in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo – essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, omissis, Rv. 272469; Sez. 4, n. 36046 del 9/7/2015, omissis, Rv. 264413).

Va dunque affermato il principio che il termine di cui all’art. 172, co. 3, cod. proc. pen. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, opera anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” (come, nella specie, quello previsto dall’art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 ex art. 23 d.l. n. 149/2020, norma la cui operatività è stata più volte prorogata nel tempo, ad oggi fino al 31/12/2022), ovvero a tutti quelli contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Ma tale operatività deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

4.Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022

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