Cass. pen., sez. V, 11/03/2026 (ud. 11/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22688 (Pres. Miccoli, Rel. Sessa)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se ricorra la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una pronuncia emessa in primo grado, dichiarava l’imputato colpevole del reato di ricettazione, limitatamente alla carta postale, così qualificato il fatto originariamente contestato come furto in abitazione, aggravato, riducendo la pena al predetto inflitta, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. e confermando nel resto la decisione del primo giudice.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 521 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell’evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018).
I risvolti applicativi
Non ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra gli elementi tipici del reato contestato e quelli accertati in sentenza, restando irrilevanti difformità quantitative o qualitative della descrizione del fatto, in ragione della relatività delle tecniche di formulazione dell’imputazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22688 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SESSA RENATA
Data Udienza: 11/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F. E. nato a … il …
avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, FABIOLA FURNARI, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avv. F. L. S., difensore di fiducia dell’imputato, che nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito nell’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11.7.2025, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di F. E., che l’aveva dichiarato colpevole del reato di ricettazione, limitatamente alla carta postale, così qualificato il fatto originariamente contestato come furto in abitazione, aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quella contenuta nel capo di imputazione. A fronte della contestazione per il reato di furto, aggravato, di una grande quantità di materiali e attrezzature, infatti, la condotta di ricettazione ritenuta in sentenza è diversa, tanto che non si tratterebbe del medesimo fatto diversamente qualificato, ma di un altro e diverso fatto, in ordine al
quale il ricorrente non ha avuto la possibilità di difendersi.
3. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127 del codice di rito – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
La doglianza sviluppata in ricorso è manifestamente infondata.
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e, quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (così Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999 – dep. 25/02/1999, omissis, Rv. 212803; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, omissis, Rv.
257782).
L’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, infatti, è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato tanto che la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, omissis).
Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell’evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 276955).
Per aversi mutamento del fatto, quindi, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, così che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, omissis, Rv. 248051). Ragione questa per la quale la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, omissis, Rv. 257278; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265946).
Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, omissis, Rv 248051; nello stesso senso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, omissis, Rv 205620).
Quanto alla violazione del diritto di difesa, d’altro canto, si deve ribadire quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il diritto costituzionale e convenzionale al contraddittorio in ordine alla diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dal giudice di merito è adeguatamente garantito, anche solo dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione ovvero, in generale, con il mezzo di impugnazione (cfr. Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, omissis, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, omissis, Rv 269992; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, omissis, Rv. 269666; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, omissis, Rv 261356; Sez. 2, del 09/05/2012, omissis, Rv. 253627; Sez. 3, del 07/11/2012, omissis, Rv. 254135; Sez. 2, 15/05/2013, omissis, Rv. 256652).
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, omissis, Rv. 264438 – 01 ha, in particolare, precisato che non è ravvisabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono.
La violazione, dunque – secondo la impostazione tutt’altro che formalistica della Corte di Strasburgo – deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti.
Alla luce di tali principi, come anche di recente evidenziato da questa Corte e indicato nella sentenza impugnata, si deve concludere che con specifico riferimento ai reati di furto e ricettazione, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, omissis, Rv. 277403).
Così che, quando nel capo di imputazione, come nel caso di specie, siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risultando legittima in tale prospettiva l’ipotesi, che qui ricorre, di riqualificazione del furto in ricettazione (cfr. in termini Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, 2019, omissis, Rv. 275770; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, omissis, Rv. 266758).
Quanto osservato rende il ricorso inammissibile, risultando in definitiva la questione qui riproposta già adeguatamente risolta, con appropriati riferimenti alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, da parte della sentenza impugnata.
Ciò senza considerare che la diversa qualificazione è intervenuta in favore della meno grave fattispecie della ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 648 comma 4 cod. pen.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/03/2026.





