Quando possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate con i motivi di appello?

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Cass. pen., sez. V, 20/03/2026 (ud. 20/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22697 (Pres. Catena, Rel. Cavallone)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sia possibile dedurre in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia confermava una decisione emessa dal Tribunale di Verona nei confronti degli imputati ritenuti responsabili del reato di concorso in bancarotta semplice.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli accusati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non necessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012).

I risvolti applicativi

In sede di legittimità non sono deducibili questioni non prospettate con i motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non richiedano accertamenti di fatto oppure non fossero deducibili in appello perché emerse per la prima volta nel provvedimento impugnato; diversamente ragionando, infatti, verrebbe impropriamente censurata l’omessa motivazione del giudice di merito su questioni mai devolute alla sua cognizione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22697 Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: CAVALLONE LUCIANO

Data Udienza: 20/03/2026

Data Deposito: 18/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

L. I. nato a … il …

V. C. nata a … il …

avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di I. L. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e, nel resto, la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, nonché l’inammissibilità del ricorso di C. V..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 3 luglio 2025, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Verona il 4 ottobre 2022 nei confronti di C. V. e I. L., con cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di concorso in bancarotta semplice (artt. 110 cod. pen., 217, comma 1, n. 4, 224 e 237 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) per aver aggravato il dissesto della “S. s. c.” astenendosi dal richiederne il fallimento: la V. quale amministratrice dal 31 gennaio 2011 al 4 dicembre 2013 e il L. quale amministratore e liquidatore dal 4 dicembre 2013 fino alla dichiarazione di insolvenza in data 11 luglio 2018. Il solo L. è stato altresì ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) per aver sottratto o omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori. Per l’effetto, la V. è stata condannata alla pena di nove mesi di reclusione, coi benefici di legge, mentre il L. è stato condannato alla pena di quattro anni e sette mesi di reclusione, con le aggravanti della recidiva specifica infraquinquennale e della pluralità di fatti di bancarotta: entrambi gli imputati sono stati condannati alle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi per la durata della pena principale e il L. anche alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della V., deducendo un unico motivo con il quale lamenta vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen. in relazione al travisamento delle risultanze processuali.

La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ravvisato la responsabilità dell’imputata nel mero ritardo nella richiesta di liquidazione e di fallimento della società, senza considerare il concreto sviluppo della vicenda.

Deduce, in particolare, che la S.  era stata iscritta nel registro delle imprese il 22 luglio 2011, aveva operato quale società monomandataria di un C. e aveva chiuso il primo esercizio con una perdita di euro 6.649,00, rispetto a un capitale versato di euro 15.600,00; a fronte di tale andamento, per il 2012 era stato deliberato un aumento di capitale fino ad euro 49.000,00 e, su richiesta del C., era stato ampliato il numero dei soci lavoratori.

In tale contesto, la prosecuzione dell’attività sino all’ottobre 2013 non sarebbe stata espressione di colpa grave, ma conseguenza dell’affidamento riposto nelle rassicurazioni del C. monomandante che, dopo avere improvvisamente interrotto i pagamenti, avrebbe garantito il saldo delle fatture arretrate entro il primo quadrimestre 2013. In tale prospettiva, il ricorso al credito bancario, i pagamenti ai dipendenti e la temporanea prosecuzione dell’attività sarebbero stati funzionali non ad aggravare il dissesto, ma a preservare la continuità aziendale e a reperire le risorse necessarie per adempiere le obbligazioni sociali.

La difesa aggiunge che la Corte territoriale avrebbe travisato il verbale di approvazione del bilancio del maggio 2013, dal quale emergerebbe che l’amministratrice aveva chiesto, ai sensi dell’art. 2545 cod. civ., di rinviare all’approvazione del bilancio successivo la registrazione della perdita e di convocare a breve l’assemblea per deliberare la liquidazione. Il tempo intercorso tra l’approvazione del bilancio, i tentativi di ricapitalizzazione o di incasso dei crediti, la dismissione dei lavoratori e la liquidazione – pari, secondo la ricorrente, a circa sei mesi – non potrebbe, dunque, essere qualificato come ritardo colposo, tanto più in assenza di un termine perentorio per richiedere il fallimento e alla luce delle disposizioni civilistiche che impongono di tentare la ricapitalizzazione prima dello scioglimento.

Su tali premesse, la ricorrente sostiene che il blocco dei pagamenti da parte del C. avrebbe integrato una causa esterna non imputabile, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’insussistenza del reato in caso di materiale impossibilità di adempiere per carenza di risorse, e conclude chiedendo sia

l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, sia l’annullamento, con o senza rinvio, perché il fatto non sussiste, perché l’imputata non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato.

3. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di fiducia di I. L., affidandosi a due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’erronea qualificazione giuridica del reato di cui al capo di imputazione. La difesa lamenta che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale avrebbe dovuto essere riqualificato come bancarotta semplice documentale (ex art. 217 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), difettando in radice qualsiasi prova in merito all’occultamento, alla distrazione o alla sottrazione delle scritture contabili, nonché in merito al dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.

3.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen. per travisamento delle risultanze processuali, laddove non si era considerato che, in realtà, egli aveva consegnato alla curatrice tutta la documentazione societaria, anche contabile.

3.3. La difesa sviluppa, poi, i detti motivi.

Censura il provvedimento impugnato laddove aveva desunto la penale responsabilità dell’imputato dalle difficoltà della curatrice nel ricostruire il patrimonio sociale a causa dell’assenza dei bilanci dal 2013 in poi e di presunte anomalie nei pagamenti eseguiti via home banking nei primi mesi del 2014,

evidenziando che, pur nominato liquidatore nel dicembre 2013, aveva concretamente assunto l’incarico solo a febbraio 2014, risultando sprovvisto fino a quel momento delle credenziali bancarie ed essendo dunque del tutto estraneo a qualsivoglia operazione di pagamento effettuata in quel periodo.

Quanto alla contabilità mancante, si evidenzia che la società, dall’ottobre 2013, non aveva avuto più dipendenti, aveva visto risolto il mandato consortile, non disponeva più di una sede ed era gravata di debiti solo di natura erariale, già sfociati in cartelle esattoriali. Pertanto, la mancata redazione del bilancio iniziale di liquidazione e di quello del 2013 di una società del tutto inoperativa integrerebbe, al più, un illecito amministrativo, ma in nessun caso sarebbe idonea a provare il dolo della bancarotta fraudolenta documentale.

La difesa richiama la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra l’occultamento della contabilità, che esige il dolo specifico (la finalità di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto), e la sua fraudolenta tenuta (tale da rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), per cui è sufficiente il dolo generico; ribadisce, nello specifico, l’assenza di indici di ricorrenza di condotte fraudolente e l’insufficienza, per integrare il reato sotto il profilo soggettivo, della mera mancanza delle scritture.

Anche dal punto di vista oggettivo la sottrazione fisica sarebbe radicalmente assente nel caso di specie, avendo l’imputato materialmente consegnato alla curatela tutta la documentazione in suo possesso, circostanza provata dal verbale di consegna del 28 dicembre 2017 e dalle successive integrazioni documentali trasmesse il 26 aprile e il 1° giugno 2018.

Da ultimo, la difesa del L. contesta fermamente l’applicazione dell’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta (art. 219, comma 2, n. 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267): tale circostanza non sarebbe mai stata formalmente contestata all’imputato e, in ogni caso, venendo meno – per le dette  ragioni – il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (per riqualificazione neitermini della fattispecie colposa di cui all’art. 217), la stessa sarebbe inoperante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo volti in modo palese ad una rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, per giunta sulla base di argomenti del tutto generici.

2. Il motivo dedotto nell’interesse di C. V. – sulla correttezza o, comunque, assenza di colpa circa l’omesso tempestivo ricorso alla procedura concorsuale – non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, in continuità con la decisione di primo grado, ha valorizzato una serie di elementi fattuali convergenti con cui la ricorrente sostanzialmente non si confronta, ovvero: il patrimonio netto già fortemente negativo al 31 dicembre 2012 (per oltre 400.000,00 euro); il passivo, già allora pari a euro 1.503.702,00; l’omesso versamento di imposte, ritenute previdenziali e contributi; la prosecuzione dell’attività nel corso del 2013 nonostante l’evidente impossibilità di riequilibrio; l’ulteriore incremento dell’esposizione debitoria, sino al passivo, asceso a cifra prossima ai cinque milioni di euro al momento della dichiarazione di insolvenza. Su tali basi, il giudice di merito ha ritenuto integrata, con motivazione congrua, la grave colpa richiesta dall’art. 217, comma 1, n. 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ravvisando nell’omesso tempestivo ricorso alla procedura concorsuale la causa di aggravamento del dissesto.

Le deduzioni difensive – imperniate sull’inadempimento del C. mandante, sull’affidamento riposto nelle promesse di pagamento delle fatture arretrate, sull’utilizzo delle linee di credito bancarie, sul deliberato aumento di capitale di 49.000,00 euro, sull’ampliamento del numero dei soci lavoratori e,

infine, sull’assenza di un termine perentorio per la messa in liquidazione – non si confrontano minimamente con i menzionati dati e, soprattutto, con quello relativo al patrimonio netto negativo.

Anche a voler reputare attendibile la prospettazione difensiva basata sulle promesse di pagamento delle fatture arretrate da parte del C. (ciò che, peraltro, implicherebbe una valutazione di merito inibita in questa sede), tale dato, ad ogni modo, inciderebbe, al più, sul profilo della liquidità immediata, ma non eliderebbe il dato strutturale valorizzato dai giudici di merito, costituito dal detto patrimonio netto già ampiamente negativo – per oltre euro 400.000,00 – al 31 dicembre 2012: tale dato dimostra che la società non versava in una mera crisi di liquidità, eventualmente superabile mediante l’incasso dei crediti verso il C., ma in una situazione di squilibrio patrimoniale strutturale, poiché le attività contabilizzate non erano comunque sufficienti a coprire le passività già maturate (in relazione all’importanza che ha il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa si veda, ad esempio, Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, omissis, Rv. 276920-01).

In tale quadro, la prosecuzione dell’attività nel corso del 2013, lungi dall’essere neutra, è stata logicamente valorizzata dai giudici di merito quale fattore di aggravamento del dissesto, poi tradottosi nel passivo prossimo ai cinque milioni di euro accertato al momento della dichiarazione di insolvenza.

La difesa, pertanto, non si confronta utilmente con il nucleo argomentativo centrale della sentenza impugnata sopra riportato, la quale ha posto in luce come, già alla fine del 2012, la crisi della cooperativa avesse assunto carattere conclamato e irreversibile, sicché la prosecuzione dell’attività sino all’ottobre 2013 e la tardiva e oramai inutile messa in liquidazione, soltanto nel dicembre successivo, avevano determinato l’ulteriore rilevantissimo aggravamento del passivo.

Né è decisivo, infine, il richiamo al verbale assembleare del maggio 2013, con cui veniva disposto il rinvio della registrazione della perdita al successivo bilancio da approvare, con contestuale indicazione di messa in liquidazione, posto che la Corte territoriale ha correttamente fondato l’addebito proprio sulla consapevole protrazione dell’inerzia in assenza di concrete prospettive di risanamento: in tal modo dando adeguato riscontro alla giurisprudenza più rigorosa in materia, secondo cui, nel reato di bancarotta semplice, la colpa grave relativa alla mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore della società deve risultare, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, omissis, Rv. 272823-01).

In definitiva, le deduzioni difensive finiscono per prospettare non un travisamento probatorio, bensì una difforme valutazione del materiale istruttorio, che non è possibile in questa sede, tanto più sulla base di dati che neppure si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza d’appello.

Infine, del tutto inconferente è la giurisprudenza richiamata dalla difesa della V. circa l’insussistenza del reato per materiale assenza di risorse con cui adempiere i debiti, inerendo essa non certo il delitto contestato bensì l’omesso versamento dell’IVA, reato omissivo previsto dall’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

3. I due motivi dedotti nell’interesse di I. L., esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono anch’essi inammissibili.

3.1. Anzitutto, la censura relativa all’elemento soggettivo è inammissibile nella misura in cui introduce in sede di legittimità un profilo non specificamente devoluto con l’appello e trattato dalla sentenza d’appello nei limiti in cui la Corte territoriale lo ha esaminato incidentalmente.

In appello, infatti, la difesa di L. si era limitata a sollevare giustificazioni prettamente fattuali e oggettive, sostenendo di aver assunto concretamente l’incarico solo nel febbraio 2014, allorché la società era inattiva, di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso e riconducendo la mancanza degli estratti conto bancari non a propria negligenza, ma alle note vicende giudiziarie della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

È noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non sollevate coi motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non necessitino di accertamenti di fatto o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi, anche in modo strumentale – alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631-01).

3.2. Per completezza, va detto che la Corte di appello ha comunque motivato circa l’esistenza di “elementi rappresentativi della volontà di pregiudizio alle ragioni creditorie” e, dunque, del dolo specifico, evidenziando che il L.: pur nominato appositamente come liquidatore, non aveva svolto l’attività di liquidazione; aveva omesso di chiedere l’inevitabile fallimento (nonostante la situazione di conclamata insolvenza già evidente nel bilancio al 31/12/2012); aveva omesso la tenuta dei libri contabili dopo il 2013; aveva consentito l’accumulo di ulteriori debiti (facendo lievitare il passivo sino all’ingente importo di quasi 5.000.000,00 di euro, di cui oltre 2.000.000,00 per imposte e tributi evasi); aveva omesso di redigere il bilancio del 2013 e il bilancio iniziale di liquidazione; soprattutto, aveva consentito movimentazioni per cassa e pagamenti di stipendi nei primi mesi del 2014 non coerenti con la documentazione consegnata, nonché il ricorso diffuso al contante.

Parte ricorrente non si confronta con tali dati e, in particolare, con l’ultimo relativo a pagamenti e movimentazioni nel 2014 non tracciati in modo regolare: ciò che, per la Corte di appello, evidenziava l’opacità della gestione e la finalità di occultare dolosamente, a danno dei creditori, la ricostruzione delle operazioni poste in essere dalla società poi fallita.

Si tratta di elementi puntualmente valorizzati dal giudice di appello e del tutto idonei, ad ogni modo, a sorreggere l’affermazione secondo cui la condotta omissiva ascritta al ricorrente integrava bancarotta fraudolenta documentale dolosa, causalmente collegata all’opacità della gestione e al pregiudizio per il ceto creditorio.

Il ricorrente si limita a prospettare di non essere stato autore dei detti pagamenti, né di esserne a conoscenza, senza addurre prove realmente travisate e decisive, limitandosi a chiedere un’inammissibile rivalutazione di merito rispetto a quanto accertato dai giudici di merito.

3.3. È, poi, inammissibile la censura che fa perno sull’assunta consegna della documentazione alla curatrice. Il ricorrente, anche sotto tale profilo, propone una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, senza confrontarsi con il decisivo rilievo valorizzato dalla Corte territoriale e sostanzialmente riconosciuto dalla stessa difesa, secondo cui “per gli anni dal 2014 al 2018 nessuna contabilità è stata posta in essere”. Anche a voler ritenere che il L. abbia consegnato la documentazione in suo possesso, tale dato non elide l’omessa tenuta della contabilità relativa agli anni successivi al 2013. L’argomento difensivo confonde, dunque, la consegna di quanto eventualmente disponibile con l’adempimento dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, che permaneva anche nella fase liquidatoria e che la sentenza impugnata ha ritenuto violato.

Per giunta, il richiamo al verbale del 28 dicembre 2017 e alle integrazioni del 26 aprile e del 1° giugno 2018 risulta comunque inidoneo a scardinare il difforme accertamento dei giudici di merito, trattandosi di atti anteriori alla dichiarazione di insolvenza datata 11 luglio 2018, rispetto ai quali il ricorso non chiarisce in modo decisivo il titolo della consegna né dimostra, soprattutto, che essa comprendesse la contabilità che i giudici di merito hanno ritenuto radicalmente inesistente.

3.4. Inammissibile è, infine, la censura concernente sia l’omessa contestazione della commissione di una pluralità di fatti di bancarotta, sia la corretta applicazione del correlato aumento di pena. Si tratta, infatti, di doglianze non sollevate con l’appello, per le quali valgono i detti principi circa l’inammissibilità delle censure sollevate per la prima volta con il ricorso per Cassazione.

La pluralità dei fatti di bancarotta, ad ogni modo, risultava già dalla contestazione, che attribuiva al L., oltre al delitto di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, r.d. 267/1942, anche quello di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942.

4. L’inammissibilità dei ricorsi preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorso originariamente inammissibile, infatti, non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione e impedisce l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. alle cause estintive sopravvenute (principio affermato da Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, omissis, Rv. 217266-01, in tema di ricorso inammissibile anche per manifesta infondatezza, e ribadito da Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, omissis, Rv. 219531-01, con riferimento al ricorso meramente apparente proposto al solo fine di dedurre la prescrizione sopravvenuta; conforme è la ratio di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, omissis, Rv. 266818-01, relativa alla prescrizione già maturata prima della sentenza di appello, ma non rilevata né dedotta, che parimenti esclude il rilievo officioso in presenza di ricorso inammissibile).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/03/2026

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