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Quando il giudice dell’esecuzione può ignorare le valutazioni del giudizio di cognizione in materia di continuazione?

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Cass. pen., sez. I, 21/06/2024 (ud. 3/05/2024, dep. 26/09/2024), n. 36092 (Pres. Siani, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice dell’esecuzione può ignorare le valutazioni del giudizio di cognizione in materia di continuazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, che deduceva violazione dell’art. 546 lett. e), 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen. art. 6 CEDU, manifesta illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui le valutazioni espresse in proposito, nel giudizio di cognizione, assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013).

I risvolti applicativi

Le valutazioni del giudizio di cognizione hanno un valore indicativo che il giudice dell’esecuzione può ignorare solo se dimostra specifiche e significative ragioni per escludere determinati fatti, in particolare quelli omogenei, dal disegno del vincolo già riconosciuto.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36092 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 21/06/2024

Data Deposito: 26/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 23/03/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 23 marzo 2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di A. M., in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicati con sentenza n. 169/22, emessa il 15 febbraio 2022, divenuta definitiva il 3 novembre 2022, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, commessi il 14 maggio 2019 e il 16 aprile 2020, nonché con sentenza, resa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Messina, n. 218/22, il 17 maggio 2022, divenuta definitiva il 6 giugno 2022,

fatto commesso in data 16 aprile 2019 e in data antecedente e prossima.

Il Giudice dell’esecuzione fonda il diniego sul fatto che le condotte sarebbero state poste in essere in un rilevante lasso di tempo intercorrente tra il 16 aprile 2019 e il successivo 16 aprile 2020, dunque a distanza di un anno.

Si è ritenuto che le condotte siano espressione di una generale e spiccata inclinazione a delinquere e di una tendenza a trarre illeciti introiti economici dalla cessione di cocaina; anzi le condotte sono state ritenute espressione di una generica scelta di vita e frutto di autonome e indipendenti deliberazioni.

2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. T. C., deducendo violazione dell’art. 546 lett. e), 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen. art. 6 CEDU, manifesta illogicità della motivazione.

Si evidenzia che il primo fatto di cui alla sentenza n. 169/22 è stato commesso in data 14 maggio 2019 e quindi dista soltanto meno di un mese dal fatto di cui alla sentenza numero 218/22.

Inoltre, si rimarca che si tratta di piccole cessioni riguardanti il medesimo tipo di stupefacente e che, comunque, con la sentenza n. 169 è già stata riconosciuta in sede di cognizione la continuazione tra i fatti oggetto del procedimento pur se tra questi vi è distanza temporale di circa undici mesi.

Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice dell’esecuzione non può trascurare una valutazione già compiuta in sede di cognizione anche nella precedente sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati, ove commessi in un lasso temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.

Si è sostenuto, altresì, che il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento del vincolo della continuazione operato dal giudice della condizione con riguardo ad episodi analoghi, giudicati con un’unica sentenza separatamente, pur potendo escludere l’esistenza del vincolo ma previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. non riconducibili allo stesso disegno criminoso già ravvisato in sede di cognizione.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, P. Molino, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. La giurisprudenza di legittimità che richiama il ricorrente si applica anche ai casi in cui il riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede di cognizione, riguarda fatti temporalmente prossimi – come nella specie – rispetto a quelli di cui alla sentenza definitiva che si chiede di valutare ex art. 671 cod. proc. pen., per i quali è stato già ritenuto il vincolo della continuazione.

Invero, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903) ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della

domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

Dunque, le valutazioni espresse in proposito, nel giudizio di cognizione, assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, omissis, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, omissis, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, omissis, Rv. 258227).

Più specificamente, questa Corte (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285809 – 01) ha considerato necessaria la valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione del riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda; sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare specificamente circa la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito, pur godendo di piena libertà di giudizio (in tale ultimo senso, cfr. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, omissis, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, omissis, Rv. 276944 – 01).

4.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso al vaglio il Giudice dell’esecuzione si è limitato a prendere in esame la distanza temporale tra il primo fatto, commesso il 16 aprile 2019, e quelli commessi il successivo 16 aprile 2020.

Tanto, trascurando del tutto la deduzione dell’istante relativa alla

circostanza che il secondo fatto (del ma gg io 2019) è stato commesso tra i due giudicati con le sentenze indicate e che quello del mese di aprile 2019, che si chiede di riunire in continuazione, è prossimo, dal punto di vista temporale, al reato commesso nel mese di ma gg io 2019.

Tale deduzione, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, pur nella piena autonomia di giudizio da parte del Giudice dell’esecuzione, doveva ricevere puntuale e specifica risposta che non si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato.

5.Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame, al giudice dell’esecuzione competente, in diversa persona fisica (cfr. Corte Cost. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Così deciso il 21 giugno 2024.

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