Cass. pen., sez. III, 14/04/2025 (ud. 14/04/2025, dep. 18/09/2025), n. 31252 (Pres. Liberati, Rel. Gentili)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava qual è la disciplina riguardante l’acquisizione delle risultanze della attività di captazione di conversazioni eseguita presso una Autorità giudiziaria straniera.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria integralmente confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Locri aveva dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato (acquisto e commercializzazione di sostanza stupefacente).
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore degli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’acquisizione delle risultanze della attività di captazione di conversazioni eseguita presso una Autorità giudiziaria straniera trova la sua disciplina non nell’art. 234-bis cod. proc. pen. ma nell’art. 270 cod. proc. pen. (Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, 14 giugno 2024, n. 23756).
I risvolti applicativi
L’acquisizione delle intercettazioni effettuate da un’autorità giudiziaria straniera è disciplinata dall’art. 270 c.p.p.[1], e non dall’art. 234-bis c.p.p.[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis. 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate”.
[2]Per cui: “1. È sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare”.