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Motivazione sulla quantificazione della pena per reato continuato in fase esecutiva nel caso di patteggiamento: in cosa deve consistere?

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Cass. pen., sez. I, 21/06/2024 (ud. 3/05/2024, dep. 26/09/2024), n. 36098 (Pres. Siani, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava che motivazione il giudice è tenuto ad adottare in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e artt. 3 e 27 Cost., 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (tra le altre Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020).

I risvolti applicativi

In caso di quantificazione della pena per reato continuato in sede esecutiva a seguito di patteggiamento, il giudice deve motivare, sia la scelta della pena base, sia gli aumenti per i reati-satellite, garantendo un controllo effettivo del percorso logico e giuridico, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo della pena base.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36098 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 21/06/2024

Data Deposito: 26/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. F. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 4 aprile 2024, la Corte di Appello di Catania in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di F. S., diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze irrevocabili, già ritenuti, tra loro, riuniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva con ordinanza n. 776/22, e i fatti giudicati con una terza sentenza, resa dalla Corte di appello di Catania, in data 24 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2023.

Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto più gravi i reati già riuniti in continuazione in sede esecutiva e ha rideterminato la pena complessiva irrogata in quella di anni diciassette, mesi nove e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. G. R., deducendo violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e artt. 3 e 27 Cost., 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Si osserva che, nel corso del giudizio di cognizione, nell’ambito del procedimento n. … cd. …, era già stato richiesto, nell’interesse del ricorrente, il riconoscimento della continuazione con riferimento ai fatti di cui alla terza sentenza sopra descritta, pur non essendo ancora definitivo il descritto provvedimento, alla data della formulazione del relativo motivo di appello, ma avendo la difesa integrato, con memoria depositata in data 11 maggio 2023, la produzione della sentenza, nel frattempo, divenuta irrevocabile.

Su tale motivo di appello, secondo il ricorrente, in sede di cognizione la Corte territoriale, pur ritenendo il vincolo della continuazione per altri concorrenti nel reato, ometteva di provvedere nei confronti dell’odierno ricorrente, vizio che si era lamentato con l’incidente di esecuzione, per essere stata la sentenza della Corte di appello non impugnata, sul punto, in sede di legittimità.

Nella determinazione degli aumenti di pena si sarebbe irrogato, però, un trattamento sproporzionato e irragionevole anche rispetto a quello applicato ai concorrenti nel reato.

Quanto alla determinazione dell’entità di pena da irrogare in aumento, per il reato di cui al capo 15) della sentenza sub 3), pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, la Corte territoriale, secondo il ricorrente, non avrebbe mantenuto nessuna proporzione tra detto aumento e quelli irrogati, in sede di cognizione, per gli altri imputati (pari a mesi nove di reclusione per reati consumati e mesi sei di reclusione per quelli tentati) peraltro, avendo questi ultimi rivestito ruoli di primo piano, del pari di quello svolto da S..

Anzi, si osserva che a detti coimputati il Giudice della cognizione aveva attribuito ruolo più pregnante di quello, marginale, rivestito dall’imputato odierno ricorrente, a fronte di una contestazione, a far data dal febbraio 2012, con dies ad quem fino al mese di aprile 2016 e di un’unica conversazione intercettata nell’ambito di detto periodo.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4.11 ricorso è infondato.

4.1.11 Giudice dell’esecuzione, nel determinare l’entità degli aumenti di pena, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si è attenuto al principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268735 – 01) secondo il quale, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato

continuato in executivis, non si possono quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

Ciò in quanto il giudicato è vincolante in sede di esecuzione e, in tale sede, può essere superato soltanto a favore del condannato (Sez. 1, n. 37618 del 01/06/2016, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265909; Sez. 1, n. 31424 del 07/06/72015, omissis, non mass.; Sez. 1, 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903).

Tale principio, tuttavia, non vincola il Giudice dell’esecuzione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in sede di cognizione, ai concorrenti nel reato. Infatti, si è notato che il giudicato non vincola il Giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, omissis, Rv. 281186 – 01) in tema di riconoscimento della continuazione ex 671 cod. proc. pen. ed è, anzi, irrilevante, laddove, in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta.

4.2. Inoltre, si osserva che questa Corte ha affermato (tra le altre Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280216 – 01) che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

4.3. Tali essendo i principi cui il Collegio intende attenersi, si osserva che, nel caso al vaglio, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, in linea con gli indirizzi interpretativi richiamati, il Giudice dell’esecuzione ha giustificato la misura dell’aumento operato per il reato di cui al capo 15 (cfr. 3), indicando le ragioni per le quali l’incremento di pena, per il tentativo di estorsione di cui alla terza sentenza, sia stato fissato in modo più elevato, considerando, all’uopo, il ruolo del ricorrente descritto dal giudice della cognizione, con particolare riferimento alle direttive imposte, in prima persona da S., per vincere la resistenza delle vittime del reato estorsivo, rendendo una motivazione immune da censure di ogni tipo.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 giugno 2024.

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