Cass. pen., sez. IV, 11/07/2024 (ud. 11/07/2024, dep. 22/08/2024), n. 32991 (Pres. Di Salvo, Rel. Pezzella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli rigettava una richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte territoriale della medesima città in quanto emessa in assenza di avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale deduceva inosservanza di norme processuali, avendo la Corte territoriale partenopea negato la remissione in termini pur configurandosi un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, in quanto la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato e del suo difensore aveva di fatto impedito la partecipazione al processo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il ricorso suesposto era reputato infondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo (Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021).
I risvolti applicativi
L’omessa citazione del difensore di fiducia in appello è una nullità assoluta che non può essere contestata con l’incidente di esecuzione, poiché riguarda il giudizio di cognizione e non la validità del titolo esecutivo.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32991 Anno 2024
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 11/07/2024
Data Deposito: 22/08/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. L. B. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente Avv. S. G. che ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. B. D. L. ricorre, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 12 marzo 2024, con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. di restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 29 settembre 2023 in quanto emessa in assenza di avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza.
Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali, avendo negato la corte di appello la remissione in termini pur configurandosi un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore in quanto la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato e del suo difensore ha di fatto impedito la partecipazione al processo.
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’imputato era detenuto in Spagna e non era mai stato avvisato della fissazione dell’udienza, sì che non aveva mai avuto conoscenza del procedimento in suo danno innanzi alla corte di appello,
Il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi dicta di Sez. 5 ord. n. 29884/2020 e Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, omissis”, Rv. 263598 – 01.
3. La parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
4. Il proposto ricorso è inammissibile.
Ed invero, correttamente il ricorrente rileva che quella dedotta (l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato) integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (così le citate Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, omissis, Rv. 263598 – 01 che hanno, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
Quella proposta dal ricorrente, tuttavia, non è questione che poteva essere risolta con lo strumento della restituzione in termine ex art. 175 cod. proc. pen. e nemmeno può esserla ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in quanto non supera la soglia del giudicato (lo ricordano le stesse invocate SU M. secondo cui tali nullità «pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato».
Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280931 – 01 che a pag. 14 della propria motivazione richiamano proprioil dictum di Sez. U omissis del 2015.
(…): SU omissis,- hanno precisato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, ingiudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione
del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (vedasi anche Sez. 4, n. 54036 del 23/10/2018, omissis, Rv. 274751 – 01 che ha ritenuto che l’omesso avviso al difensore del rinvio fuori udienza, con successiva mancata partecipazione dello stesso e dell’imputato all’udienza di decisione, comporti la nullità della sentenza e impedisca la decorrenza del termine per l’impugnazione, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione tardiva).
(…), SU omissis ricordano a pag. 9 della propria motivazione che il sindacato del giudice dell’esecuzione non può investire questioni che riguardino la fase di cognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d’impugnazione:
quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione; quelli straordinari attivabili dopo l’irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l’effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva.
Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, omissis, Rv. 281071 – 01 ha recentemente ribadito che l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo.
Le già citate S.U. L. hanno anche precisato che non è possibile convertire la richiesta in quanto quello della conversione è principio che attiene alle impugnazioni e non agli istituti di cui alle norme sopra ricordate.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.