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L’inammissibilità della richiesta di messa alla prova non implica automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale

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Cass. pen., sez. V, 13/09/2023 (ud. 13/09/2023, dep. 26/01/2024), n. 3216 (Pres. Catena, Rel. Guardiano)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui la Cassazione era chiamata a decidere nella sentenza in esame, riguarda se l’inammissibilità della richiesta di messa alla prova comporti anche l’inammissibilità dell’opposizione al decreto penale.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la pronuncia in oggetto, a fronte del fatto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Savona aveva rigettato la richiesta di ammissione alla sospensione del procedimento penale, la difesa ricorreva avverso questo provvedimento per Cassazione lamentando l’abnormità del provvedimento in quanto, essendo stata formulata la richiesta rigettata dal giudice di merito in sede di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare l’opposizione, a suo avviso, non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo l’opposto decreto penale di condanna, ma avrebbe dovuto disporre il giudizio immediato, stante la validità dell’opposizione proposta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte – dopo avere fatto presente che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis, co. 2, c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l’interessato di eventualmente chiedere – in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa – la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni, deducendo al contempo che, in motivazione, la Corte di legittimità aveva rilevato che l’attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell’art. 464-sexies, c.p.p., la cui previsione intesa ad attribuire al “giudice” poteri istruttori urgenti “con le modalità stabilite per il dibattimento”, non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 53622 del 27/09/2017; Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019) – riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’opposizione stessa a decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020), essendo “pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale”, posto che la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova, non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019).

Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato “ex nunc” dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014).

Tra l’altro, nel caso in questione, si evidenziava come i principi in questione fossero particolarmente rigidi.

Il giudice per le indagini preliminari aveva in effetti motivato la non accettazione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ma aveva erroneamente ordinato l’esecuzione del decreto penale di condanna opponendolo, facendo riferimento all’articolo 461, comma 5, del codice di procedura penale ma quest’articolo, tuttavia, per gli Ermellini, contempla situazioni diverse da quella in esame, richiedendo che il giudice emittente ordini l’esecuzione del decreto solo se non è stata proposta opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile per ragioni formali.

Tal che se ne faceva derivare che, nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, avrebbe dovuto compiere l’attività processuale prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464, c.p.p., (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017).

Il provvedimento impugnato era, pertanto, annullato senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.

I risvolti applicativi

Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’opposizione stessa a decreto penale, dovendosi, per contro, svolgere quanto richiesto dal codice di rito, in conseguenza della proposizione all’atto di opposizione vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464, c.p.p..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 3216 Anno 2024

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 13/09/2023

Data Deposito: 26/01/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 08/03/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

lette/sentite le conclusioni del PG

udito il difensore

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Savona ha rigettato la richiesta di ammissione alla sospensione del procedimento penale sorto a carico di B. C., in relazione al reato di cui all’art. 7, I. 386/90, con messa alla prova ex art. 464 quater, c.p.p., formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna emesso a carico del B. in data 15.1.2021, di cui ordinava l’esecuzione.

2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il B., lamentando l’abnormità del provvedimento, in quanto, essendo stata formulata la richiesta rigettata dal giudice di merito in sede di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare l’opposizione, non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo l’opposto decreto penale di condanna, ma avrebbe dovuto disporre il giudizio immediato, stante la validità dell’opposizione proposta.

2. Con requisitoria scritta del 26.7.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Mariella De Masellis, chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni, senza bisogno di ricorrere alla categoria dell’abnormità dell’atto, perché in realtà il B. ha dedotto una (fondata) violazione di legge processuale.

E invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis, co. 2, c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento, alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l’interessato di eventualmente chiedere – in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa – la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni.

In motivazione la Corte ha rilevato che l’attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell’art. 464-sexies, c.p.p., la cui previsione intesa ad attribuire al “giudice” poteri istruttori urgenti “con le modalità stabilite per il dibattimento”, non avrebbe senso se la competenza fosse sempre riservata al giudice dibattimentale (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 53622 del 27/09/2017, Rv. 271910; Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019, Rv. 274875).

Ciò posto ritiene il Collegio di aderire all’orientamento, secondo cui, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova,

l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’opposizione stessa a decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068).

Come è stato fatto notare in tale ultimo arresto, infatti, è “pacifico in giurisprudenza che all’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non possa conseguire, tout court, l’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale”, posto che “la ritenuta inammissibilità della richiesta di messa alla prova, non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, omissis, Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, omissis, n.m.). Si è infatti ripetutamente affermato che il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato “ex nunc” dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, omissis, Rv. 25964801)”.

Peraltro, nel caso in esame, tale principi appaiono ancora più stringenti, posto che il giudice per le indagini preliminari, che ha reso una motivazione nel senso della inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ha disposto l’esecuzione del decreto penale di condanna opposto, erroneamente richiamando l’art. 461, co. 5, c.p.p., che, tuttavia, contempla ipotesi diverse da quella in esame, prevedendo l’obbligo per il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna di ordinarne l’esecuzione solo quando non sia stata proposta opposizione ovvero questa venga dichiarata inammissibile per ragioni formali (opposizione priva degli estremi del decreto di condanna, della data del medesimo e del giudice che lo ha emesso; presentata fuori termine ovvero da persona non legittimata).

4. Ne deriva che, nel caso che ci occupa, il giudice per le indagini preliminari, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, avrebbe dovuto compiere l’attività processuale prevista dal codice di rito, conseguente all’atto di opposizione, vale a dire – in assenza di richiesta di riti alternativi – emettere il relativo decreto di giudizio immediato ai sensi di quanto previsto dall’art. 464, c.p.p., (cfr. Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017, Rv. 27240901).

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Savona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Savona per quanto di competenza.

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