Cass. pen., sez. II, 9/01/2026 (ud. 9/01/2026, dep. 12/02/2026), n. 5782 (Pres. Di Nicola, Rel. Verderosa)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (ai sensi del quale: il “pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”) consenta il ricorso per Cassazione per l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenute le circostanze aggravanti come contestate, applicava agli imputati la pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro 10.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all’art. 73 comma 4 e 6 e 80 comma 2 DPR 309/90.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione taluni di siffatti accusati, i quali deducevano, con un unico motivo, violazione di legge sulla determinazione della pena aggravata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, vi era quella considerazione giuridica secondo la quale l’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. non consente il ricorso per Cassazione per l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.
I risvolti applicativi
L’art. 448 co. 2‑bis c.p.p. esclude il ricorso per Cassazione per omessa motivazione sulla determinazione della pena.





