La valutazione o l’interpretazione di un atto processuale può costituire valido motivo di ricorso straordinario per Cassazione?

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Cass. pen., sez. II, 31/03/2026 (ud. 31/03/2026, dep. 4/06/2026), n. 20625 (Pres. Beltrani, Rel. Mostarda)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se una valutazione e/o interpretazione del suo significato e degli effetti giuridici di un atto processuale possa rappresentare un valido motivo per proporre ricorso straordinario per Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Se il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari proscioglieva l’imputato dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. ritenendolo non punibile ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., dal canto suo, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello, in riforma della suddetta pronuncia, la Corte di Appello di Bari condannava l’accusato, fermo restando che la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal difensore avverso la sentenza di appello.

Ciò posto, avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso straordinario per Cassazione il condannato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale una valutazione e/o interpretazione del suo significato e dei suoi effetti giuridici non è censurabile col ricorso previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, che ha ribadito che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto).

I risvolti applicativi

La valutazione o interpretazione del significato e degli effetti giuridici di un atto non è deducibile quale motivo di ricorso ex art. 625-bis c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “1. E’ ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 20625

Anno 2026

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: MOSTARDA FABIO

Data Udienza: 31/03/2026

Data Deposito: 04/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. C. A., nato a … il …

avverso la sentenza del 03/07/2025 emessa dalla Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. L., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/08/2018 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari ha prosciolto S. C. A. dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. ritenendolo non punibile ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.

Con sentenza del 21/03/2024, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della suddetta pronuncia, la Corte di appello di Bari ha invece condannato l’imputato.

Con sentenza del 03/07/2025 (depositata il 31/07/2025), la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza di appello.

2. In data 29/01/2026 avverso la sentenza da ultimo indicata ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. l’imputato S. C. A., tramite il suo difensore di fiducia. Con un unico motivo il ricorrente afferma che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto. Il difensore ha premesso che nei motivi del ricorso per cassazione aveva dedotto la tardività dell’appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di proscioglimento in quanto, sebbene, come emergeva dalle annotazioni apposte dalla cancelleria sulla sentenza di primo grado, l’avviso di deposito ex art. 548 comma 3 cod. proc. pen. era stato comunicato al PG il 20/07/2018 e il termine per l’impugnazione era scaduto il 04/09/2018, il gravame era stato depositato dall’organo requirente solo il 06/09/2018 e dunque tardivamente. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che l’attestazione sulla sentenza indicasse solo la data in cui la comunicazione era stata effettuata ma non anche quello in cui la stessa era pervenuta al Procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte aveva quindi ritenuto che non vi fosse prova che l’appello fosse tardivo. Tanto premesso, la difesa del ricorrente deduce che la sentenza impugnata contiene un errore di fatto in quanto, come confermato nella attestazione del responsabile della cancelleria del Tribunale di Bari (rilasciata al difensore il 20 e 22 ottobre 2025 e allegata al ricorso straordinario), la comunicazione della sentenza di primo grado all’ufficio del Procuratore generale è stata effettuata il 20/07/2018.

3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore del ricorrente (peraltro non comparso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Come più volte ribadito da questa Corte l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259821 – 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265248 – 01).

Nel caso in esame non ricorre errore di fatto in quanto, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e dalle stesse deduzioni del ricorrente, la Corte di cassazione ha preso atto che nell’annotazione a margine della sentenza di primo grado si attestava che il provvedimento era stato comunicato all’ufficio del Procuratore generale presso la Corte di appello il 20/07/2018. La Corte ha tuttavia ritenuto che tale attestazione non fosse sufficiente a dimostrare la data in cui l’atto era pervenuto all’ufficio requirente (e dunque il dies a quo per l’appello) in quanto documentava unicamente il momento in cui era intervenuta la spedizione della comunicazione (e non anche la sua ricezione). E’ quindi evidente che non siamo in presenza di un errore nella percezione di un atto processuale, bensì di una valutazione e/o interpretazione del suo significato e dei suoi effetti giuridici. In altri termini, siamo in presenza di una valutazione di carattere giuridico che, come tale, non è censurabile col ricorso previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, omissis, Rv. 273062 – 01, che ha ribadito che il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto). E’ altresì pacifico che l’errore percettivo deve necessariamente riguardare atti interni al giudizio; deve cioè risultare, ictu oculi, dal mero raffronto tra il contenuto dell’atto del processo (asseritamente travisato) e il contenuto che dello stesso ha recepito la Corte. Non è dunque consentito, come invece pretende di fare l’odierno ricorrente, dimostrare l’errore di fatto sulla base di informazioni e dati emergenti da atti estranei al processo o addirittura, come nel caso in esame, di atti formati, non solo al di fuori dello stesso, ma anche dopo la sua celebrazione.

2. Per le ragioni sin qui esposte occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 31/03/2026

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