Cass. pen., sez. I, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 2/07/2026), n. 24763 (Pres. Boni, Rel. Mattei)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sentenza di patteggiamento possa essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., in quanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, l’imputato aveva commesso altri delitti per i quali aveva riportato condanna a pena detentiva.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale eccepiva che il beneficio non poteva essere revocato in quanto i successivi fatti di reato non avevano costituito oggetto di accertamento giudiziale per essere stato il relativo procedimento definito con sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti.
In particolare, secondo il ricorrente, l’orientamento della Cassazione sostiene che, ai fini della revoca del beneficio, equipara la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, deve essere rivisto alla luce della riforma dell’istituto attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 che, escludendo l’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a quella di condanna nei giudizi disciplinari e la rilevanza “ai fini di prova” nei giudici civili, disciplinari, tributari o amministrativi, ha reso ancora più labile l’equiparazione ad una sentenza di condanna, non potendo ritenersi che ad essa consegua un accertamento di responsabilità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna» (Sez. 3, Sentenza n. 17728 del 2025).
I risvolti applicativi
La sentenza di patteggiamento ex art. 444, comma 2, c.p.p.[1] è priva di efficacia probatoria nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi.
[1]Ai sensi del quale: “Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24763 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 16/04/2026
Data Deposito: 02/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
D’A. V., nato a … l’…
avverso l’ordinanza del 20/10/2025 del GIP del Tribunale di Termini Imerese udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a V. D’A. con sentenza del 22.9.2021, irrevocabile il 26.1.2022, in base al disposto dell’art. 168, comma 1 n. 1 cod. pen., in quanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, l’odierno ricorrente aveva commesso altri delitti per i quali aveva riportato condanna a pena detentiva.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, la quale eccepisce che il beneficio non poteva essere revocato in quanto i successivi fatti di reato non avevano costituito oggetto di accertamento giudiziale per essere stato il relativo procedimento definito con sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. Osserva che l’orientamento di questa Corte che, ai fini della revoca del beneficio, equipara la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna, deve essere rivisto alla luce della riforma dell’istituto attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022 che, escludendo
l’equiparabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a quella di condanna nei giudizi disciplinari e la rilevanza “ai fini di prova” nei giudici civili, disciplinari, tributari o amministrativi, ha reso ancora più labile l’equiparazione ad una sentenza di condanna, non potendo ritenersi che ad essa consegua un accertamento di responsabilità.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che giurisprudenza costante ha equiparato la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna ai fini della revoca del beneficio e che la modifica introdotta all’art. 445 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022 non ha inciso sulla questione in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve essere, pertanto, rigettato.
2. Deve premettersi che questa Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 17781del 29/11/2005, dep. 2006, Rv. 233518 – 01 ha affermato che «La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (Conf. a S.U., 29 novembre 2005, n. 17782/06, omissis, non massimata)».
3. La riforma dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 non ha apportato modifiche idonee a superare il principio enunciato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «[…] la sentenza di patteggiamento, agli effetti penali, è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo cod. proc. pen.), dal momento che il legislatore delegato con la c.d. riforma Cartabia ha inteso solo ribadire l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali, precisando che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile) e che, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna» (Sez. 3, Sentenza n. 17728 del 2025, n.m.).
Tale principio è del tutto condivisibile perchè aderente al testo della disposizione modificata e regola correttamente il caso specifico poiché l’effetto della sentenza di patteggiamento è stato applicato in un procedimento di esecuzione penale.
4. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo riscontrato che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato (26.1.2022) della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 22.9.2021, il ricorrente ha commesso nuovi delitti (il 6 e l’11.9.2023) per i quali gli è stata inflitta, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa venendo così a realizzarsi i presupposti cui l’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen. subordina la revoca della sospensione condizionale della pena.
5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/04/2026





