In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica del nuovo avviso di udienza integra una nullità?

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Cass. pen., sez. V, 10/03/2026 (ud. 10/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22679 (Pres. Catena, Rel. Romano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determini una nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta semplice documentale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e della notifica del successivo rinvio delle precedenti udienze.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013).

Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, il difensore dell’imputato non aveva eccepito l’omessa notifica del rinvio all’imputato, cosicché la nullità risulta sanata, in applicazione del principio sopra esposto e la relativa eccezione, era inammissibile in quanto tardivamente sollevata con il ricorso per Cassazione.

I risvolti applicativi

In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notificazione dell’avviso della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente eccepita ex artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., purché la citazione a giudizio sia stata ritualmente notificata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 22679

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udienza: 10/03/2026

Data Deposito: 18/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

L. F., nato a … il …

avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. P. C., che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 31 marzo 2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità di F. L. per il reato di bancarotta semplice documentale e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e della notifica del successivo rinvio dall’udienza del 6 marzo 2025 a quella del 16 aprile 2025.

Evidenzia che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 9 gennaio 2025, è stato notificato a mezzo posta a persona convivente qualificatasi quale moglie.

Poiché la consegna era avvenuta a persona diversa dal destinatario, era stata inviata una ulteriore raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica che era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

All’udienza del 9 gennaio 2025, pur avendo il difensore rappresentato le precarie condizioni di salute dell’imputato, la Corte di appello dichiarava l’assenza dell’imputato, nonostante la documentazione non comprovasse la conoscenza del processo da parte dell’imputato.

Peraltro, la Corte di appello, avendo il difensore depositato la documentazione medica relativa alle condizioni di salute dell’imputato, trasmessa dalla moglie di quest’ultimo, aveva rinviato il processo all’udienza del 6 marzo 2025.

All’udienza del 6 marzo 2025 la Corte di appello, rilevata l’omessa notifica del rinvio all’imputato, rinviava nuovamente il processo all’udienza del 16 aprile 2025.

La raccomandata contenente l’atto da notificare all’imputato non veniva consegnata per temporanea assenza del destinatario e l’atto veniva depositato presso l’ufficio postale il 18 marzo 2025; l’atto non era ritirato entro il termine di dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e veniva rispedito al mittente in data 29 marzo 2025.

Il ricorrente segnala che agli atti vi è traccia dell’avvenuta spedizione della CAD, ma non vi è prova che la stessa sia stata recapitata.

All’udienza del 16 aprile 2025 l’imputato non poteva quindi essere dichiarato assente.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell’istanza di riunione del processo ad altro processo relativo a reati tributari, anch’esso pendente innanzi alla stessa Corte di appello.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si lamenta del rigetto dei motivi di appello, sostenendo l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato invocandone la riqualificazione giuridica ai sensi dell’art. 220 l. fall.

Lamenta altresì la carenza di motivazione del rigetto dei motivi di appello volti ad invocare la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l’attenuante di cui all’art. 219 l. fall., le attenuanti generiche e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.

La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello si è perfezionata con la consegna alla moglie convivente dell’imputato, avvenuta presso il domicilio dichiarato dall’imputato.

La circostanza che la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) non sia stata recapitata a mani del destinatario, ma depositata presso l’ufficio postale e poi restituita al mittente per compiuta giacenza non rileva ai fini del perfezionamento della notifica che comunque si considera avvenuta con la consegna a persona convivente.

Tuttavia, il rinvio ad una successiva udienza determinato dalle condizioni di salute in cui versava l’imputato e che impedivano a quest’ultimo di partecipare al processo impediva la dichiarazione di assenza e imponeva la notifica all’imputato del provvedimento di rinvio onde permettergli di comparire alla successiva udienza.

All’udienza del 6 marzo 2025 la Corte di appello, rilevata l’omessa notifica all’imputato del rinvio, rinviava ulteriormente il processo disponendo che il provvedimento di rinvio venisse notificato all’imputato.

La raccomandata contenente l’atto da notificare all’imputato per l’udienza del 16 aprile 2025 non è stata consegnata per temporanea assenza del destinatario ed è stata depositata presso l’ufficio postale.

È stata inviata all’imputato la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

La raccomandata depositata presso l’ufficio postale non è stata ritirata e restituita al mittente per compiuta giacenza, mentre non risulta che la CAD, sebbene spedita, sia stata recapitata.

Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di notificazioni a mezzo posta, che nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa (Conf.: Sez. U civ., n. 10012 del 2021, Rv. 660953-01; Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, omissis, Rv. 288267 – 01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, omissis, Rv. 285752 – 01; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, omissis, Rv. 283429 – 01).

Poiché nel caso di specie non risulta che la CAD sia stata recapitata, la notificazione del rinvio non può ritenersi avvenuta.

In caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione a giudizio (Sez. 3, n. 16096 del 16/01/2025, omissis, Rv. 287874 – 01; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, omissis, Rv. 255503 – 01).

Nel caso di specie il difensore dell’imputato non ha eccepito l’omessa notifica del rinvio all’imputato, cosicché la nullità risulta sanata, in applicazione del principio sopra esposto e la relativa eccezione è inammissibile in quanto tardivamente sollevata con il ricorso per cassazione.

Peraltro, poiché all’udienza del 6 marzo 2025 è stato disposto il rinvio del processo a causa delle condizioni di salute dell’imputato, il quale ha fatto pervenire documentazione sanitaria al suo difensore onde consentire a quest’ultimo di giustificare la sua istanza di rinvio, deve ritenersi che egli abbia avuto conoscenza del processo e dell’accusa che gli veniva mossa in virtù della notificazione del decreto di citazione a giudizio avvenuta mediante consegna alla moglie convivente.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di riunione e separazione dei processi, nel caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, omissis, Rv. 275945 – 02).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Il motivo è estremamente generico laddove il ricorrente si duole dell’affermazione della sua penale responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto.

Inoltre, il motivo è infondato laddove lamenta la carenza di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello relativi alla non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., all’attenuante di cui all’art. 219 l. fall. e alle attenuanti generiche, poiché su tali punti la Corte territoriale ha adeguatamente motivato.

Il motivo è, invece, fondato laddove il ricorrente si duole dell’omessa motivazione del rigetto dell’istanza di applicazione del beneficio della non menzione della condanna, in relazione al quale la Corte di appello non ha fornito alcuna giustificazione, nonostante l’applicazione del beneficio fosse stata richiesta con l’atto di appello.

4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 10/03/2026.

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