Cass. pen., sez. IV, 10/06/2025 (ud. 10/06/2025, dep. 13/08/2025), n. 29494 (Pres. Vignale, Rel. Branda)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in caso di rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, è esclusa la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del Riesame di Torino accoglieva un appello proposto dal Pubblico Ministero, ripristinando la custodia cautelare in carcere, precedentemente attenuata agli arresti domiciliari dal GIP di Asti.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile per rinuncia alla impugnazione, non ne faceva conseguire una pronuncia sulle spese sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (sez. 1, n.15908 del 22/02/2024; n.13607 del 10/12/2010).
I risvolti applicativi
Se il ricorrente rinuncia all’impugnazione per causa a lui non imputabile, costui non è tenuto al pagamento delle spese processuali, né al versamento alla Cassa delle ammende, poiché non vi è soccombenza.