Cass. pen., sez. IV, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 25/06/2026), n. 23461 (Pres. Di Salvo, Rel. Lauro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, laddove il ricorso per Cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, sia sindacabile il vizio di manifesta illogicità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna respingeva un’opposizione proposta avverso un provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione poiché manifestamente illogica.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ove il ricorso per Cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014).
I risvolti applicativi
Nel ricorso per Cassazione limitato alla violazione di legge, è esclusa la deducibilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione, mentre resta consentita la denuncia della motivazione apparente quale violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 125, comma 3, c.p.p.[1].
[1]Ai sensi del quale: “Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23461 Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: LAURO DAVIDE
Data Udienza: 13/05/2026
Data Deposito: 25/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da Z. Y., nato a … il …,
avverso l’ordinanza del 4 dicembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. M. P., del foro di Firenze, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 4 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l’opposizione proposta da Y. Z. avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, proposta in relazione al procedimento penale n. … s.i.u.s.
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato il reddito complessivo, affermando, contrariamente al vero, di essere l’unico componente del nucleo familiare, e fondando tale affermazione sul suo stato detentivo.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Y. Z., a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, poiché manifestamente illogica (p. 8 ricorso).
Secondo il ricorrente, che risiede presso la casa di reclusione di Porto Azzurro, l’interpretazione accolta dal Tribunale di sorveglianza si porrebbe in contrasto sia con la ratio dell’istituto (che è quella di tutelare il diritto inviolabile alla difesa dei soggetti privi delle necessarie risorse economiche per farvi fronte), sia con la stessa lettera della legge, in quanto dalla lettura degli artt. 76 e 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, emerge con chiarezza che nella istanza debbono essere indicate le generalità dei componenti della famiglia anagrafica, la quale può essere composta anche da una sola persona.
Inoltre, il Tribunale avrebbe indebitamente valorizzato la ripresa della frequentazione con il proprio nucleo familiare, avvenuta soltanto nel 2025, mentre invece i redditi indicati nell’istanza erano stati correttamente riferiti all’anno 2024.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere proposto solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, a meno del suo assoluto difetto (Sez. 4, n. 1873 del 13/12/2023, omissis, non mass.; conf. Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, omissis, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, omissis, Rv. 252372 – 01).
Diversamente deve dirsi per l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. Pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, omissis).
Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224611 – 01; conf., Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, omissis, Rv. 261590 – 01).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno
giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692 – 01).
4.2. Da tali considerazioni discende che, non potendosi affatto sostenere il carattere apparente della motivazione (per vero neppure dedotto), il ricorso è proposto per motivi non consentiti.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che l’istanza di ammissione fu rigettata, con valutazione poi confermata in esito all’opposizione, poiché priva della specifica indicazione dei componenti del nucleo familiare e del reddito da costoro percepito.
I giudici hanno infatti rilevato, in termini generali, che il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, omissis, Rv. 285343 – 01; Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, omissis, Rv. 263153 – 01); nel caso concreto, hanno evidenziato che la detenzione di Y. Z. non aveva inciso sul rapporto di convivenza, traendone argomento di prova, anche per il periodo in considerazione, dal fatto che, appena ammesso alla semilibertà, egli ha ripreso a recarsi presso la sua famiglia, ove svolge altresì attività lavorativa presso la ditta del padre, come ricordato in ricorso (P. 3).
D’altra parte, è proprio il tenore testuale dell’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che impone la considerazione del reddito dei familiari conviventi, e pertanto di uno stato di fatto, anche quando non coincide con le risultanze documentali, come nella specie.
Osserva dunque il Collegio che l’apparato argomentativo non è carente o affidato a formule di stile, e il suo raffronto con gli elementi prospettati dalricorrente — che lamenta anche il carattere erroneo é manifestamente illogico della motivazione (pp. 6 e 8 ricorso) rientra nella valutazione di merito sottratta al vaglio di questa Corte, per espressa previsione normativa.
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 maggio 2026





