Cass. pen., sez. II, 27/03/2026 (ud. 27/03/2026, dep. 16/04/2026), n. 13921 (Pres. Agostinacchio, Rel. Perrotti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero debba illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catania, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava una richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagata avverso un decreto di sequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, eseguito dalla polizia giudiziaria o, avente ad oggetto, tra le altre cose, gli strumenti ed archivi informatici in possesso ed in uso agli indagati, materiale idoneo a comprovare la prospettata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677/2025), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l’accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l’eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025; Sez. 2, n. 8850 del 27/02/2026).
I risvolti applicativi
In tema di sequestro probatorio di dati informatici, il decreto del PM deve motivare la necessità e proporzionalità della misura, indicando ragioni del sequestro esteso o, in alternativa, oggetto, criteri e tempi di selezione dei dati (con eventuale delimitazione temporale e restituzione di quelli irrilevanti), fermo restando che non è richiesta la predeterminazione del termine di durata, né dei tempi di analisi, potendo l’interessato contestarne ex post l’eccessiva protrazione ai sensi dell’art. 262 c.p.p..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13921 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 27/03/2026
Data Deposito: 16/04/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
S. M. C., nata a … il …,
avverso l’ordinanza del 06/12/2025 del Tribunale di Catania,
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 dicembre 2025 (motiv. dep. in pari data), il Tribunale di Catania, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagata M. C. S. avverso il decreto di sequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in data 5 novembre 2025, eseguito dalla polizia giudiziaria il successivo 11 novembre, avente ad oggetto, tra le altre cose, gli strumenti ed archivi informatici in possesso ed in uso agli indagati, materiale idoneo a comprovare la prospettata ipotesi di riciclaggio in concorso di valuta provento del reato associativo di stampo mafioso.
1.1. Il Tribunale per il riesame rigettava la richiesta, ritenendo sussistenti tutti i presupposti, sostanziali e formali, per ritenere legittimo e rituale il decreto emesso dal Pubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non potendo altresì ritenersi violato il principio di proporzione che deve legare lo strumento ablatorio (indicato come provvisiorio nello stesso decreto) al fine dimostrativo dei fatti contestati.
2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore e procuratore speciale della persona sottoposta alle indagini, che aveva subìto l’attività di perquisizione e conseguente sequestro, affidando l’impugnazione ai due motivi di seguito sinteticamente riportati.
2.1. Nulla deduceva la difesa in tema di fumus commissi delicti, avendo limitato il perimetro della impugnazione alla inosservanza della legge processuale (artt. 247, 348, 354, 355 cod. proc. pen.), in particolare del divieto di sequestro esploratrivo e del rispetto del principio di proporzionalità che deve legare (nella misura e nei tempi strettamente necessari, evitando eccessi modali, cronologici o sacrifici patrimoniali non indispensabili) lo strumento processuale al fine perseguito (artt. 252 e ss. cod. proc. pen.).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa denunziava, in maniera peraltro promiscua, tutti i tre vizi della motivazione indicati nel testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
3. All’udienza camerale del 27 marzo 2027, tenutasi senza la parteciazione delle parti (trattazione cartolare), la Corte, sulle conclusioni rassegnate in forma scritta dal solo Procuratore generale, riservava la decisione in camera di consiglio. All’esito depositava in cancelleria il dispositivo di inammissibilità della impugnazione retto dagli argomenti di diritto in appresso rappresentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza in diritto del primo motivo, che mostra peraltro di non confrontarsi con la diffusa argomentazione spesa dal Tribunale della cautela, e la non deducibilità (secondo quanto dispone l’art. 325 cod. proc. pen.) del secondo.
1. Sul tema della legittima attività di ricerca della prova e della acquisizione rituale dei dati contenuti nei dispositivi digitali in uso alla ricorrente, il Tribunale ha diffusamente argomentato la propria decisione alle pagine 8 e seguenti del provvedimento impugnato, dove è stata espressamente valorizzata la necessità di acquisizione dei dati informatici atti a dimostrare il fatto per cui sono in corso indagini preliminari, sulla base del decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 5 novembre 2025 e non, dunque, su iniziativa autonoma della Polizia giudiziaria, rilevando in modo esplicito il rispetto della disciplina evocata, proprio per l’intervento della autorità giudiziaria, che ha adottato un decreto precipuamente argomentato, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, omissis, Rv. 288139-01). Sul punto si è chiarito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677/2025, cit.), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l’accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l’eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, omissis, Rv. 289205-01; Sez. 2, n. 8850 del 27/02/2026, omissis, n.m.). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente.
1.1. Il motivo difetta, altresì, della necessaria specificità, in quanto non deduce specificamente la durata (ritenuta eccessiva) del tempo trascorso dalla esecuzione del provvedimento di sequestro, sicché non consente alla Corte di apprezzare concretamente il contenuto della doglianza; né rappresenta di aver proposto istanza di restituzione delle cose in sequestro, lamentando la durata eccessiva dei tempi di estrapolazione e analisi dei dati digitali.
2. Il secondo motivo di ricorso reca in rubrica e sviluppa nel contenuto solo la censura di cui alla lettera e) del comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen.: vizi di motivazione declinati, peraltro, in maniera inammissibilmente promiscua (Sez. u, n. 29541 del 16/07/2019, dep. 23/10/2020, omissis, Rv. 280027, in motivazione), laddove il ricorso per cassazione in materia di sequestri è ammissibile solo per censurare la violazione di legge.
2.1. Nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, omissis; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del
31/01/2012, omissis; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, omissis; Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; più recentemente, Sez. 2, n. 210 del ‘4/12/2025, dep. 2026, omissis). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità o di rigetto, quale forma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
3.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 27/03/2026





