Cass. pen., sez. III, 3/12/2025 (ud. 3/12/2025, dep. 23/04/2026), n. 14852 (Pres. Andreazza, Rel. Macrì)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia suscettibile di impugnazione il provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta o la proroga delle intercettazioni.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il G.i.p. del Tribunale di Patti rigettava un’istanza di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Patti, il quale deduceva l’abnormità di questo provvedimento del G.i.p..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di intercettazioni avanzata dal pubblico ministero o la richiesta di proroga di intercettazioni in precedenza autorizzate non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 3910 del 22/06/2016; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008; Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989).
I risvolti applicativi
Avverso il provvedimento di rigetto, da parte del GIP, della richiesta di intercettazioni o della relativa proroga, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14852 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: MACRI’ UBALDA
Data Udienza: 03/12/2025
Data Deposito: 23/04/2026
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti nel procedimento a carico di R. G., nato a … il … e altri,
avverso l’ordinanza in data 22/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di Patti,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22 settembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Patti ha rigettato l’istanza di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni, in assenza dei relativi presupposti, perché le risultanze acquisite, a oltre sei mesi dall’inizio dell’attività captativa, continuavano a mostrare «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso, senza che adesso si possano apprezzare la sussistenza degli elementi normativamente imposti ai fini della concessione della proroga; né tali potendosi ritenere quelli afferenti al citato arresto che, anzi, ha consegnato la cristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quanto finora osservato».
2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Patti ricorre per cassazione denunciando l’abnormità del provvedimento del G.i.p. che è indebitamente entrato nel merito della durata della captazione e della maturazione dell’indagine, per poi contraddittoriamente confermare l’utilità della proroga, asserendo che proprio la lunga attività di captazione aveva dimostrato che era in atto «la perpetuazione dello stesso canovaccio delittuoso». Censura ancora il diniego della proroga nella parte in cui il G.i.p. ha espresso una valutazione di non indispensabilità dell’intera indagine, nel suo complesso, dal momento che «ha consegnato la cristallizzazione di ulteriori elementi di mera conferma di quanto finora osservato».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
Avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di intercettazioni avanzata dal pubblico ministero o la richiesta di proroga di intercettazioni in precedenza autorizzate non è previsto alcun mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 3910 del 22/06/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269065 – 01; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011, dep. 2012, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008, omissis, Rv. 241853-01; Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992, omissis, Rv. 192041 – 01; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989, dep. 1990, omissis, Rv. 183498 – 01).
Il Pubblico ministero ricorre, dunque, per abnormità. E’ pacifico in giurisprudenza, tuttavia, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità, infatti, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, omissis, Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590 – 01; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, omissis, Rv. 221999-01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, omissis Rv. 215093 – 01).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sia da escludersi l’abnormità, perché il rigetto della proroga dell’intercettazione rientra nel potere legittimo del giudice per le indagini preliminari e non determina né la stasi del procedimento né l’impossibilità di proseguirlo, atteso che l’intercettazione è solo una delle tante modalità di ricerca della prova. Certamente il giudice per le indagini preliminari non può entrare nel merito delle determinazioni del pubblico ministero nella conduzione delle indagini e nell’esercizio dell’azione penale, ma può, e deve, effettuare un vaglio di indispensabilità del mezzo di prova ai fini della prosecuzione delle indagini sulla base degli elementi che gli sono sottoposti, ciò che nel caso in esame ha fatto ritenendo che l’attività captativa espletata aveva già consolidato il quadro indiziario. Ciò non preclude, tuttavia, in presenza di ragioni sopravvenute, ivi compresa la diversa qualificazione del fatto (Sez. 2, n. 14500 del 04/03/2020, omissis, Rv. 279196-01), la richiesta di riattivazione dell’intercettazione sulla medesima utenza attraverso una nuova autorizzazione (Sez. 6, n. 48572 del 13/11/2019, omissis, Rv. 277287 –01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 3 dicembre 2025





